Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 1344

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 1344
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1344
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2489/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2489/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZERINI Parte_1 C.F._1
MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F. PUCCINOTTI 10 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. LAZZERINI MATTEO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 15 luglio 2024 e notificato il giorno 22 agosto 2024,
citava in giudizio il allegando di aver prestato Parte_1 Controparte_2
servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato CP_1
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei
docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma
annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle
competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della
legge n. 107 del 2015
.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015
.
La causa è stata decisa a seguito di udienza ex art 420 cpc svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
cpc
.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non CP_1
costituitosi.
1


***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non
costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I
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