Trib. Matera, sentenza 22/07/2024, n. 643

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Matera, sentenza 22/07/2024, n. 643
Giurisdizione : Trib. Matera
Numero : 643
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. R G Presidente dott. G D Giudice dott. T C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2064/2019 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
nato a Modugno (BA) il 05/06/1980 (C.F.: Parte_1
), con gli avv.ti SANASI DANIELE LUIGI e VINCI LUCIANO C.F._1
NATALE

- ricorrente -

contro
nata a Policoro (MT) il 31/12/1983 (C.F.: Controparte_1
), con l'avv. ARLEO ANDREA RAFFAELE C.F._2
- resistente - nonché
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera;

- intervenuto –
All'udienza del 20/10/2023, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2019, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Matera di dichiarare la separazione personale dalla coniuge , Controparte_1
con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 2/7/2017 in Tursi e dalla cui pagina 1 di 7
unione non erano nati figli, chiedendo, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, in quanto di sua proprietà esclusiva, e la dichiarazione che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento alla resistente, poiché economicamente autosufficiente.
Il ricorrente affermava che la crisi coniugale era nata principalmente a causa del comportamento della che, durante gli anni di convivenza precedenti al matrimonio, CP_1
per venire incontro al forte desiderio di paternità del , lo aveva convinto a sposarla, Parte_1
adducendo che una gravidanza fuori dal matrimonio non sarebbe stata accettata dalla propria famiglia di origine, ma che, dopo il matrimonio, aveva cominciato a rimandare continuamente un'eventuale gravidanza, preferendo una vita libera fatta di pranzi ed uscite serali e di un uso eccessivo di bevande alcoliche;
ancora, che nonostante alla resistente fosse stata diagnosticata
l'endometriosi, quest'ultima aveva interrotto le cure prescritte per favorire una gravidanza, rinunciando completamente all'idea di avere un figlio, con ciò rendendo il matrimonio “un mero inganno”;
che la coppia non aveva ormai più un'unione affettiva e sentimentale, dormendo altresì in camere separate.
Con comparsa di costituzione del 9/1/2020 si costituiva in giudizio , Controparte_1
la quale non si opponeva alla domanda di separazione proposta dal ricorrente ma formulava, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione a costui, chiedendo inoltre la concessione di un congruo termine entro il quale trasferirsi dall'abitazione coniugale presso altra abitazione, il riconoscimento della somma di € 20.000,00 per il mobilio dell'abitazione, al cui acquisto aveva economicamente contribuito, l'attribuzione in proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.000,00 mensili a carico del ricorrente, in ragione del suo stato di disoccupazione e, infine, l'assegnazione in suo favore dell'autovettura Opel
Antara, in comproprietà con il ricorrente.
Secondo la resistente, il matrimonio era entrato in crisi a seguito della scoperta casuale da parte della stessa, in data 25/4/2019, di una conversazione via chat intercorsa tra il marito e tale , dalla lettura della quale era venuta a conoscenza dell'esistenza di Persona_1
una relazione extraconiugale intrattenuta dal , e che nonostante i tentativi della Parte_1
di salvare il matrimonio e di portare avanti il progetto matrimoniale, anche CP_1
partecipando insieme al marito a ricorrenze ed eventi di amici e familiari, il aveva Parte_1
perseverato nella volontà di porre fine al matrimonio
All'udienza del 15/1/2020 il Presidente del Tribunale, risultato vano il tentativo di conciliazione esperito, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva che costoro seguissero un percorso di mediazione con la dott.ssa del Comune di Policoro. CP_2
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Disponeva, inoltre, il rilascio dell'appartamento coniugale da parte della resistente entro la data della successiva udienza.
Con provvedimento del 23/7/2020 il Presidente confermava le statuizioni in precedenza adottate e stabiliva in capo al ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di € 300,00 per la durata di un anno, a titolo di contributo alimentare, per consentire a costei di reperire un'occupazione. Disponeva, inoltre, per il prosieguo dinanzi al
Giudice istruttore.
Con sentenza sullo stato n. 673/2021, pubblicata in data 29/9/2021, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 13/7/2021, fissata al solo fine di provvedere sull'istanza di proroga dell'assegno di mantenimento depositata da parte resistente in data 16/6/2021, le parti trovavano un accordo con il quale prorogavano per i soli mesi di agosto e settembre 2021
l'obbligo a carico del di versare l'assegno di mantenimento alla . Parte_1 CP_1
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., nel corso del giudizio si procedeva all'espletamento dell'interrogatorio formale del ricorrente e della resistente ed all'escussione dei testimoni.
Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 30/6/2023 la causa
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