Trib. Ancona, sentenza 11/03/2024, n. 510

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 11/03/2024, n. 510
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 510
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 4213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4213 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
SA EL EC, CO RO EC, AR RO
EC, LO IO EC in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente alla signora NA RI TA sulla figlia minore
OR EC, BR LO EC e LO UI EC, rappresentati e difesi, dall'avv. Michele Della Bella e dall'avv. Gabriella Cieri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Viale Liegi, 34, ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
convenuto
CONCLUSIONI.
PER I RICORRENTI: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i sig.ri IS AB CI, CO RO EC, AR
RO EC, BL DA EC in proprio, nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente alla sig.ra NA RI AL sulla figlia minore RE EC, RU BL EC e BL UI EC hanno diritto
- 1 -


all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per
l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. I ricorrenti hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1 comma 1 legge 91/1992, in quanto sarebbero discendenti del cittadino italiano OB
UN.

2. Il Ministero dell'Interno nonostante la regolarità della notifica (il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati consegnati nella casella pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato l'11.09.2023) non si è costituito e, pertanto, va dichiarato contumace.

3. Con atto del 4.9.2023 è intervenuto nella procedura anche il Pubblico Ministero, quale parte necessaria del procedimento, che ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.

4. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dai ricorrenti, che hanno discusso e precisato le conclusioni ai sensi degli articoli 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
* * *

5. Va in primo luogo precisato che la decisione è di competenza dell'intestato Tribunale in quanto il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge
17.02.2017 n. 13
, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Pertanto essendo l'avo originario nato ad [...] il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudicherà in composizione monocratica.
Ed infatti ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai
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