Trib. Bologna, sentenza 08/03/2024, n. 765

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 08/03/2024, n. 765
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 765
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 16588/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. GUERNELLI Michele Presidente Dr. D'ORAZI Marco Giudice Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16588/2019 promossa da:
MA LINE SRL (C.F. 01492260201), con il patrocinio degli Avv.ti CRETA PAOLO,
LANZARINI ANNALISA, COSTA BENEDETTA, LAZZAROTTO MARTINA, BALDUZZI ALESSANDRO e GHERARDI FEDERICA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA
RAVEGNANA 1 BOLOGNA presso il difensore Avv. CRETA PAOLO
PARTE ATTRICE
contro
CT MA SRL S (C.F. 05179000871), contumace
NU TI S.R.L. (C.F. 03290150873), con il patrocinio degli Avv.ti LUPO GABRIELLA e CAPPELLANI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE A. ALAGONA 27/H
CATANIA presso i difensori
FARMACIA SANT'AGATA DEI DOTTORI RI IA PP E AS RO
SNC (C.F. 02979131204) contumace
PARTI CONVENUTE

OGGETTO: CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO E CONCORRENZA SLEALE

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 26.10.2023: pagina 1 di 9
- Per parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 26.10.2023 [“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta o disattesa ogni contraria difesa, eccezione, domanda o istanza, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in via principale
- accertare e dichiarare che l'uso del segno “OV”, da solo o unitamente ad altre parole e/o loghi e/o segni, costituisce violazione e contraffazione del marchio “OL” dell'attrice, anche oggetto di registrazione nazionale n. 1523160 (concessa in data 8 gennaio 2013 su domanda depositata in data 22 giugno 2012 e rinnovata con domanda n.
362021000194066 concessa in data 12 maggio 2022);

- inibire ogni utilizzazione da parte di Nuova Farmaceutica e di Farmacia Sant'Agata dei dottori AR IA AR e SS RO SN, a qualsivoglia titolo, in qualsiasi modo e/o forma, del segno “OV”, da solo o unitamente a altre parole e/o loghi e/o segni, nonché ogni utilizzazione di segni a esso simili e/o con esso confondibili (e/o comunque simili e/o confondibili con il segno “OL” dell'attrice), e inibire tutte le condotte che siano idonee a creare confusione con il segno “OL” oggetto di esclusiva dell'attrice;

- ordinare l'oscuramento e/o comunque la disabilitazione e/o rimozione di ogni contenuto relativo ai prodotti “OV” e “OV TE” dalla pagina Facebook e Instagram e da altre pagine web recanti detti segni comunque riconducibili alla Nuova Farmaceutica e/o alla Farmacia Sant'Agata dei dottori AR IA AR e SS RO SN;

- ordinare alla convenuta Nuova Farmaceutica, anche ex art. 124 c.p.i., di provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dal commercio dei prodotti e delle confezioni recanti il segno
“OV” e/o “OV TE” e di tutto il materiale informativo e promo-pubblicitario relativo a tali segni (o a segni a essi simili, da soli e/o con altre parole e/o loghi e/o segni) e/o a tali prodotti e/o confezioni, disponendo altresì la distruzione dei medesimi;

- accertare e dichiarare che la Nuova Farmaceutica, per i fatti di cui è causa, si è resa responsabile di atti illeciti e ha violato le norme di cui all'art. 2598 c.c. che sanziona le condotte in violazione della leale concorrenza;

- condannare, non in via solidale, la Nuova Farmaceutica e la Farmacia Sant'Agata dei dottori AR IA AR e SS RO SN al risarcimento dei danni (oltre interessi e rivalutazione) patiti dall'attrice per effetto di tutti gli illeciti di cui è causa, anche ex art. 125 c.p.i., liquidandone l'ammontare in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano ed altresì in base delle evidenze documentali versate in atti, anche, se del caso, in via equitativa;

- condannare in ogni caso la convenuta Nuova Farmaceutica alla restituzione degli utili realizzati mediante le condotte in violazione dei diritti dell'attrice, anche ai sensi dell'art. 125, n. 3, c.p.i.;
in ogni caso,

- fissare, a carico delle convenute Nuova Farmaceutica e Farmacia Sant'Agata dei dottori AR IA AR e SS RO SN, ex art. 124 c.p.i., una somma pari a € 5.000,00 da versarsi all'attrice per ogni violazione successivamente contestata e per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza;

- ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani La Repubblica e Corriere della Sera, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura della attrice e a spese della convenuta Nuova Farmaceutica, nonché, con le medesime modalità, sulle riviste di settore Farmacia News (Edizioni Tecniche Nuove, Milano) e Farma 7 (Edizioni Giornalidea,
Milano) oltre che sui siti riconducibili (anche indirettamente) a Nuova Farmaceutica e sul sito pharmaline.org (per un periodo non inferiore a 90 giorni);

- condannare in ogni caso le convenute Nuova Farmaceutica e Farmacia Sant'Agata dei dottori AR IA AR e SS RO SN alla rifusione di compensi e spese di lite
(oltre spese generali) nella misura massima di legge.”]
pagina 2 di 9
- Per parte convenuta costituita, non comparsa a udienza di p.c., come in atti [“Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, contrariis rejectis,
In via preliminare
1 ) ritenere e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Bologna adito in favore del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, giudice competente ex art 19 c.p.c. e art 120, comma 2, Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n.
30/2005);
2) ritenere e dichiarare l'assoluta estraneità della Nuova Farmaceutica srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fatti di causa e per l'effetto ordinare l'estromissione della stessa dal presente giudizio;
Senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, nel merito:

1) ritenere e dichiarare la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Nuova
Farmaceutica srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto rigettare tutte le domande attoree proposte nei confronti di quest'ultima;

2) ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi forma di violazione e/o contraffazione del marchio OL di Pharma Line srl, e per l'effetto rigettare tutte le domande attoree perchè infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;

3) ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi forma di violazione dell'art 2598 c.c. da parte della Nuova Farmaceutica srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;

4) in subordine, nella denegata, e non temuta, ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, ritenere e dichiarare unico soggetto responsabile di tutte le condotte denunziate, ed eventualmente accertate, la società CT Pharma srls, in persona del legale rappresentante pro tempore;
4) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice nei confronti di Nuova Farmaceutica srl, condannare la CT Pharma srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in qualità di Committente, al pagamento di qualsiasi somma dovesse essere gravata la Nuova Farmaceutica srl in dipendenza del presente giudizio;

5) condannare parte attrice al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre oneri come per legge.”]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato per notifica a mezzo posta dal difensore ex L. 53/1994 in data 1.10.2019 e ritualmente notificato, ovvero notificato a mezzo PEC in data 1.10.2019 MA LINE S.R.L. conveniva in giudizio innanzi l'intestata Sezione specializzata in materia di Impresa CT MA S.R.L.S., NU TI S.R.L. nonché FARMACIA SANTAGATA DEI DOTTORI
RI IA PP E AS RO S.N.C. chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in via solidale delle prime due e in via autonoma della terza, per la violazione e contraffazione del proprio marchio “OL” da parte dei preparati “OV” e “OV RT” prodotti e commercializzati dalla convenute, nonché per la concorrenza sleale sotto ogni profilo, con conseguenti inibitoria da ogni utilizzo,
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