Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 94

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 94
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 94
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G.11668/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11668/2020 R.G.
PROMOSSA DA Fallimento “ORSA S.R.L.”, P.I. 04576850871, con sede legale in Catania, Viale Africa 170/C, in persona del Curatore Avv. Gabriella Maria Mangiameli, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Torrisi (C.F. [...]), presso il cui studio in Catania, Corso AL n. 72, è elettivamente domiciliato.
Attore

Contro

MA UR, nata a [...] il [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Sallemi (C.F. [...]), presso il cui studio in Ragusa, via Roma n. 200, è elettivamente domiciliata.
Convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24.06.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.10.2020, il Fallimento Orsa S.r.l. - ammesso al patrocinio a spese dello Stato- conveniva in giudizio SA AU, quale amministratore unico della società poi fallita, al fine di ottenere l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta nei di lei confronti. L'attore, invero, nell'atto introduttivo contestava l'operato del prefato amministratore, titolare della quasi totalità del capitale sociale, con una quota del 95%, allegando una serie di atti mala gestio che avevano comportato un depauperamento del patrimonio della società e un pregiudizio per i creditori sociali. In particolare, lamentava l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali della società fallita, contravvenendo all'obbligo posto a suo carico dall'art. 16 L.F., nonché la
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sussistenza di due accertamenti dell'Ispettorato del lavoro di Catania e di Messina dell'importo rispettivamente di euro 339.818,11 e di euro 61.296,01 (il primo notificato in data 26.11.2018 e il secondo notificato in data 7.5.2019) con cui si contestava l'“interposizione irregolare di manodopera” avendo impiegato manodopera assunta dalla “SUD SERVICE SRLs” in violazione del d.lgs. n. 276/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 81/2015, in ragione della mancanza di iscrizione all'albo di cui all'art. 4 e dei requisiti di cui all'art.

5. Il tutto senza che tali passività (per un importo complessivo di euro 401.114,12) fossero iscritte nei bilanci di pertinenza -certamente nell'esercizio
2018- in cui si si era avuta l'ispezione e la notifica del relativo verbale.
Contestava, ancora, alla convenuta di non aver esposto in modo corretto nei bilanci degli esercizi di pertinenza una serie di costi per migliorie eseguite su fondi di proprietà di terzi -tra cui un fondo di proprietà del coniuge dell'amministratrice, tale UM ND che se esattamente imputati avrebbero condotto alla riduzione del capitale sociale al di sotto del terzo già nel 2015, in quanto erano stati iscritti tra le attività dello stato patrimoniale con ammortamento nei tre-quattro esercizi successivi, generando così una ricapitalizzazione, piuttosto che nell'esercizio di competenza. Sicché, avendo l'organo amministrativo proseguito l'attività di impresa anche dopo il 2015 senza attivare i rimedi previsti dalla legge, si era prodotto un aggravamento del dissesto dell'Orsa S.r.l. essendo passato il patrimonio netto da euro 3.913 al 31.12.2015 al valore negativo di euro 887.406 al
31.12.2018. Deduceva, poi, l'omessa consegna dell'attivo di bilancio al 31.12.2018 per euro 343.102,00 e della documentazione a supporto dei crediti per fatture emesse nel 2019 per euro 372.674,00;
l'aver compiuto atti dispositivi e pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento per € 47.929,50 (tra cui uno per l'acquisto di una Audi Q7 non intestata alla società fallita) e l'aver sublocato a terzi (la “Puech MO AL S.r.l.” con sede a Ravanusa) il fondo rustico del UM rimanendo però inadempiente -nonostante il versamento all'Orsa della prima rata del canone- delle obbligazioni a suo carico, dando così vita a un contenzioso a danno della società amministrata con una richiesta di risarcimento per euro 232.000,00, di cui euro 63.575,74 erano già stati ammessi al passivo.
Sicché, contestava la sussistenza di un nocumento per la società fallita e la massa dei creditori pari a complessivi € 1.655.024,50 o, in subordine, pari alla differenza tra i netti patrimoniali dalla data del fallimento al 31.12.2015, ai sensi dell'art. 378 cod. della crisi, oltre al danno derivato dal non aver presentato istanza di auto-fallimento, ai debiti maturati successivamente, agli interessi sui debiti pregressi, sanzioni tributarie e imposte maturate successivamente, o nella misura maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio.
Precisava, altresì, che su ricorso depositato in data 26.06.2020 e iscritto al n. 7023/2020 R.G. il
Giudice, dott.ssa Chiara Salamone di Codesta Sezione Specializzata, con ordinanza pubblicata e comunicata dalla cancelleria il 06.08.2020, aveva autorizzato il sequestro conservativo ai danni della convenuta per l'importo di euro 939.248,50. Per tali motivi chiedeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e respinta ogni contraria difesa:

1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per l'irregolarità nella gestione della società fallita, avendo omesso la tenuta delle scritture contabili ed essendo venuta meno ai doveri ed obblighi di derivazione legale e/o pattizia, per i danni tutti subiti dalla società fallita e dalla massa dei creditori in dipendenza delle condotte di mala gestio sopra specificate;

2. per l'effetto condannare la convenuta, in favore della curatela, al risarcimento del danno pari ad euro 1.655.024,50, o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di disponenda consulenza tecnico-contabile, oltre interessi legali dal fallimento sino al soddisfo, con conferma del sequestro conservativo concesso con ordinanza resa in data

pagina 2 di 8 6/8/2020 (all. 22);

3. con vittoria di spese e compensi del giudizio, tenuto conto della ammissione al Pubblico Patrocinio
.”. La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 15.02.2021, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e le domande formulate da controparte poiché: non sussistevano i presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare dal momento che la Curatela attrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
l'importo richiesto dall'I.N.P.S. in sede di insinuazione allo stato passivo sulla scorta dei contestati verbali di accertamento unico, non rappresentando un debito certo, non andava inserito nei bilanci di riferimento, men che meno in quello dell'anno 2018, rientrando certamente nel novero delle cosiddette passività “remote”, che non richiedevano alcuna informativa di bilancio;
i costi per le migliorie sui terreni di terzi erano stati sostenuti a fronte di esigui canoni annuali pattuiti per l'affitto di terreni di ampia estensione ed erano stati preventivati ed eseguiti per salvaguardare, garantire e aumentare la produttività e, tali investimenti, al pari di qualsiasi altro investimento finalizzato all'acquisto di beni durevoli (attrezzature, impianti, trattori, ecc…) doveva essere capitalizzato all'attivo del bilancio e spalmato, con la tecnica degli ammortamenti, nei diversi esercizi futuri di attività. Sui pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, invece, argomentava che si trattava di pagamenti effettuati sulla scorta di assegni bancari rilasciati dalla società ai propri fornitori prima della sentenza di fallimento ma che erano stati negoziati successivamente e che la titolarità dell'autovettura Audi Q7 era rimasta in capo alla venditrice “Car Luca S.r.l.”. Anche in ordine al giudizio iscritto al n° 1268/19 R.G. innanzi al Tribunale di Caltagirone promosso dalla Puech MO AL s.r.l. riteneva non vi fosse stato alcun atto di mala gestio e anzi evidenziava come l'Orsa s.r.l. fosse creditrice della stessa Puech in virtù di precedenti rapporti commerciali intercorsi tra le parti avendo per tali motivi anche richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Concludeva, quindi, domandando: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare, siccome infondate per le motivazioni espresse in parte motiva, tutte le domande svolte da parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da
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