Trib. Salerno, sentenza 15/01/2024, n. 51

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 15/01/2024, n. 51
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 51
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello
scambio di note scritte disposto con provvedimento del 19.10.2023, ai sensi dell'art. art.
127 ter c.p.c.
, in sostituzione dell'udienza dell'1.12.2023, ha pronunziato e pubblicato
mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1358 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020 vertente
TRA

VI SE, nato a [...] il [...], C.F. [...],
rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maria
Maddalena Gaeta ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore,
PEC: mariamaddalenagaeta@legalmail.it;

Ricorrente
E
CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di Salerno
(P.IVA. 01039610652/C.F. 80003090653), in persona del Segretario Generale e l.r. p.t.,
rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Bruno De
Maria ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore,
1
PEC: brunodemaria@pec.it;

Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 28.2.2020, IO SE agiva dinanzi al Tribunale di
Salerno – Sezione Lavoro, contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Salerno al fine di ottenere, previo accertamento dell'illegittimità della
condotta serbata dalla convenuta ai suoi danni, il risarcimento dei danni di qualsiasi
genere da lui subiti a seguito del comportamento censurato.
Segnatamente il ricorrente esponeva:
- che aveva lavorato dal 2 agosto 1976 presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Salerno, inizialmente con qualifica di impiegato di concetto e,
specificamente, di aver avuto dall'anno 2005 al 30 settembre 2019 la qualifica di
funzionario amministrativo (ispettore metrico), incaricato dello svolgimento di “missioni”
esterne (che venivano effettuate tutti i giorni di servizio, in particolare con riguardo al
settore degli impianti di distribuzione a carburanti e strumenti di peso e sicurezza prodotti;

- che con provvedimento n. 32 del 20 maggio 2019 era stata disposta la sua collocazione
a riposo d'ufficio per il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima e del limite di
età anagrafica a decorrere dall'1 ottobre 2019;

- che nel corso di tale rapporto di lavoro subordinato il ricorrente aveva subito un
procedimento penale che si era concluso con la sentenza n. 1053/2016 del Tribunale di
Salerno, con la quale, ai sensi dell'art. 531 c.p.p. era stato dichiarato non doversi
procedere nei suoi confronti, in ordine ai reati a lui ascritti, per intervenuta prescrizione;

- che in precedenza, con determina dirigenziale n. 284 del 16.07.2009, era stato prima
2
avviato un procedimento disciplinare e, successivamente, era stata disposta la
sospensione dello stesso con inibizione del ricorrente dall'esercizio delle funzioni ispettive
metriche limitatamente al settore degli impianti di distribuzione carburanti nelle more della
definizione del procedimento penale suindicato, essendo stata limitata la sfera di attività
del ricorrente al solo settore bilance e strumenti di peso, evitando di affidargli “missioni”
esterne;

- che solo in data 30 settembre 2019, dopo tre anni dall'avvenuta pubblicazione della
sentenza n. 1053/2016 del Tribunale di Salerno, al momento dell'interruzione del rapporto
di lavoro per pensionamento, la Camera di Commercio di Salerno aveva comunicato al
ricorrente il provvedimento di estinzione del procedimento disciplinare;

- che tale condotta di grave ritardo nell'estinzione del procedimento disciplinare aveva
provocato al ricorrente IO SE un ingiusto danno morale e di immagine da
dequalificazione, essendo stato privato della chance di ricevere incarichi per
l'espletamento delle missioni consistenti in verifiche ispettive relative al settore degli
impianti e carburanti;

- che, pertanto, egli intendeva ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente subito per
effetto delle condotte “illegittime, illecite e di inadempimento poste in essere dalla Camera
di Commercio Industria ed Artigianato di Salerno”.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo: <rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertato l'inadempimento della Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Salerno anche al disposto dell'art.2013
c.c. in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. e l'illegittimità delle condotte poste in essere
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Salerno nei confronti del
sig. IO SE, Voglia condannare la Camera di Commercio di Salerno al
risarcimento di ogni e qualsiasi danno ingiustamente arrecato al sig. IO SE nella
3 misura che sarà determinata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1226 c.c.. ovvero a seguito di C.T.U. medica, sia di natura patrimoniale, per
danno alla professionalità e danno da perdita di chance>>.
Vinte le spese e competenze di lite con attribuzione.

2. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno con memoria difensiva
depositata l'11.5.2020, nella
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