Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2024, n. 962
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 3089/2023
Il Giudice G P, all'udienza del 12/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to MARULLO Parte_1
GIUSEPPE ricorrente contro
, Controparte_1
contumace
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la proponeva Parte_1
giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2023 deliberato, in data 14.7.2023, dal
Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro (G.L. dott. ssa G P proc. n. 2353/2023R.G.), in favore di per la complessiva somma di € 10. 488 ,84 a titolo di stipendi maturati Controparte_1
nel mese di dicembre 2021 e T.F.R., oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese distratte in favore del procuratore antistatario.
In particolare, l'opponente deduceva che il suddetto decreto veniva emesso nei confronti della odierna opponente - a fronte dell'attività lavorativa resa da fino al 31.12.2021 Controparte_1
alle dipendenze della part time (liv. E2) quale Impiegata amministrativa - per Organizzazione_1
il servizio di assistenza domiciliare svolto in appalto dalla stessa per conto dei Comuni Parte_1
di Brindisi e di San Vito dei Normanni.
Precisava, altresì, che quote sociali, compendio aziendale e patrimonio della Cooperativa opponente sono state assoggettate dal Tribunale di Messina, con decreto emesso in data 7/9.12.2021 nel procedimento n. 12/2020 R.G.M.P., alla misura del sequestro per misura di prevenzione ai fini della
successiva confisca - circostanza questa ben nota all'odierna opposta ancor prima di richiedere
l'emissione del decreto qui opposto - anche perché il provvedimento di sequestro risulta scritto al
Registro Imprese ed è riportato nella visura camerale della società.
Premesso quanto innanzi la società odierna opponente censurava l'avversa azione adducendo, nel merito, l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda così come proposta giacché introdotta secondo un rito diverso da quello normativamente previsto in presenza di un sequestro cautelare atteso che, in tali circostanze, qualsiasi atto dell'Amministratore, che possa intaccare la consistenza dei beni sequestrati, deve essere autorizzato dal Giudice, e per altro verso che il riconoscimento di crediti e diritti di terzi deve avvenire in un apposito sub-procedimento, che si svolge ai sensi degli artt. 57 e ss. del Codice Antimafia. Pertanto, argomentava ancora
l'opponente “si dovrà procedere a revocare il decreto ingiuntivo già emesso, statuendo che il diritto di credito vantato dall'opposto deve essere accertato secondo le disposizioni del D. Lgs. n.
159/2011 innanzi all'Autorità Giudiziaria cui è demandato tale accertamento (nel nostro caso il
Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione).”
Eccepiva ancora, per gli stessi motivi, il difetto di competenza (per materia e territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto atteso che l'intera materia oggetto della presente lite è devoluta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Messina, sezione Misure di Prevenzione, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “1.- Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo gravi motivi ex art. 649 c.p.c. 2.- Ritenere e dichiarare l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità dell'azione promossa dalla sig.ra in via monitoria e, conseguentemente, Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto. 3.- Ritenere in ogni caso, il difetto di competenza per materia del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, dichiarando competente il Tribunale di
Messina, Sezione Misure di Prevenzione. 4.- Nel merito, ritenere e dichiarare che il pagamento della somma ingiunta non è consentito in base alle norme contenute nel D. Lgs. n. 159/2011, indicate in narrativa, e che pertanto nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla
Cooperativa ed ai suoi organi per il mancato adempimento. 5.- Ancora nel merito, e per quanto occorra, dare atto in virtù dell'adesione dell'opposta al Fondo di previdenza complementare
Previdenza Cooperativa, nessuna somma le è dovuta a titolo di T.F.R., e che pertanto il credito nominale della sig.ra , da accertare comunque nelle forme di legge (innanzi al Controparte_1
G.D. della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina), è pari alla minor somma di
Euro 993,00 (13a mensilità 2021). Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio in caso di resistenza.”
Parte opposta, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 11.10.2023 fissata per la comparizione delle parti, ne veniva dichiarata la contumacia;contestualmente il
Giudice accoglieva l'istanza di sospensione del d.i. opposto ex art. 649 cpc. e rinviava la causa al
12.06.2024 per la discussione, all'esito della quale, decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e del tutto assorbente il Tribunale intende accogliere l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente.
Ed infatti, risulta per tabulas che l'opposta ha lavorato alle dipendenze della Organizzazione_1
part time (liv. E2) quale Impiegata amministrativa per il servizio di assistenza domiciliare svolto in appalto dalla per conto dei Comuni di Brindisi e di San Vito dei Normanni, avendo Parte_1
maturato un credito di Euro 10.488,84 oltre accessori a titolo di T.F.R- e 13a mensilità 2021;che la società opponente è stata sottoposta a sequestro di prevenzione con decreto emesso il 7/9.12.2021 nel procedimento 12-2021 del Tribunale di Messina Misure di prevenzione di pubblica sicurezza, ai fini della successiva confisca.
Dunque, è evidente che la domanda proposta con decreto ingiuntivo riguarda riguarda il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di TFR per un rapporto di lavoro intrattenuto conclusosi prima dell'adozione del provvedimento di sequestro.
Nel caso di specie l'art 104 bis co 1 bis delle disp. Att. c.p.p., rubricato “amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo”, prevede che il giudice che dispone il sequestro nomini un amministratore giudiziario ai fini della gestione, in tal caso trovano applicazione le norme di cui al libro I titolo III del codice di cui al D.lvo 6 settembre 2011 n. 159.
Il comma quater dell'art 104 bis disp. Att. c.p.c. estende l'applicazione delle disposizioni previste dal titolo IV del libro I (art 52-65) del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, relativamente alla amministrazione e destinazione dei beni sequestrati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi, ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art 240 bis c.p.c o delle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano nonché agli altri casi di sequestro e confisca dei beni adottati nei procedimenti relativo ai delitti di cui all'art 51 co 3 bis c.p.c. Nel caso di specie trova quindi applicazione l'art 52 co 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011, rubricato “tutela dei terzi” il quale dispone: “che crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'art 37 co 5.”
Il co 1 della citata norma fa riferimento ai crediti aventi data certa anteriore al sequestro;ne deriva che tutti i crediti sorti anteriormente alla data del sequestro devono essere accertati secondo la procedura di cui agli artt 57,58 e 59 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Di conseguenza la domanda di pagamento del credito deve essere proposta dinanzi al giudice delegato mediante presentazione di domanda di ammissione ai sensi dell'art 58.
Ciò premesso, si rileva che la domanda di pagamento è stata proposta per crediti sorti in data anteriore al decreto di sequestro, pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di pagamento.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggi opposto deve essere revocato, dovendosi fare valere la relativa pretesa creditoria nell'ambito del procedimento di prevenzione, in sede di verifica crediti.
Avuto riguardo alla complessità giuridica della questione, nonché al fatto che non vi sono elementi da cui desumere che il lavoratore fosse a conoscenza dell'adozione del provvedimento di sequestro in data antecedente al deposito del ricorso monitorio, ricorrono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
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