Trib. Verbania, sentenza 19/04/2024, n. 89
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 163/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 163/2023 R.G. Lav. promossa da:
NA AU, (c.f. [...]) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Busto Arsizio, Via Castelfidardo n. 1 bis, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la
Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atti Dott. Roberto
Fantini, Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“in via principale: accertare e dichiarare la debenza a favore del sig. NA AU da parte di INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, ai sensi della L. 145/2018, per i motivi dedotti in narrativa, e, quindi, per l'effetto, condannare INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento, in favore del sig. NA AU, dell'importo di € 10.102,63, a titolo di arretrati, così come quantificati in narrativa, ovvero della maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa, nonché al pagamento, in favore del sig. NA AU, degli importi mensili dovuti a titolo di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale dall'aprile 2023 al 31.01.2025, ovvero per il diverso eventuale periodo che risultasse in corso di causa. In ogni caso: condannare INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle spese, spese generali e compensi professionali della presente causa.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da NA IZ e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi
i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 19.4.2023, NA AU esponeva:
- di avere svolto, in maniera non occasionale e professionale, attività lavorativa di Agente in attività finanziaria di cui all'art. 128 quater comma 2 D.Lgs n. 385/1993, con iscrizione all'elenco degli agenti in attività finanziaria n. A1750 e p.iva n. 01440470123;
- di essere stato iscritto a AS;
- che l'impresa individuale di cui era titolare veniva cancellata dalla gestione INPS con decorrenza
30.09.2021 e dal registro delle imprese con decorrenza 25.10.2021 e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 163/2023 R.G. Lav. promossa da:
NA AU, (c.f. [...]) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Busto Arsizio, Via Castelfidardo n. 1 bis, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la
Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atti Dott. Roberto
Fantini, Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“in via principale: accertare e dichiarare la debenza a favore del sig. NA AU da parte di INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, ai sensi della L. 145/2018, per i motivi dedotti in narrativa, e, quindi, per l'effetto, condannare INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento, in favore del sig. NA AU, dell'importo di € 10.102,63, a titolo di arretrati, così come quantificati in narrativa, ovvero della maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa, nonché al pagamento, in favore del sig. NA AU, degli importi mensili dovuti a titolo di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale dall'aprile 2023 al 31.01.2025, ovvero per il diverso eventuale periodo che risultasse in corso di causa. In ogni caso: condannare INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle spese, spese generali e compensi professionali della presente causa.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da NA IZ e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi
i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 19.4.2023, NA AU esponeva:
- di avere svolto, in maniera non occasionale e professionale, attività lavorativa di Agente in attività finanziaria di cui all'art. 128 quater comma 2 D.Lgs n. 385/1993, con iscrizione all'elenco degli agenti in attività finanziaria n. A1750 e p.iva n. 01440470123;
- di essere stato iscritto a AS;
- che l'impresa individuale di cui era titolare veniva cancellata dalla gestione INPS con decorrenza
30.09.2021 e dal registro delle imprese con decorrenza 25.10.2021 e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi