Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 95
TRIB Teramo
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G.N. 2274 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 12/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
TT ON, Cod. Fisc. [...], nato a [...], il
09/06/1970, residente a CIVITELLA DEL TRONTO, VIALE VIBRATA,76, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.ta presso lo studio legale ubicato in Via
Brescia 1 - 64014 MARTINSICURO (TE), giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai recapiti Tel/Fax 0861.763043 Cell.349.7414831 all'indirizzo P.E.C.: francesca.scarpantonio@pec-avvocatiteramo.it
RICORRENTE
Contro
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80255230585) e per l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO- UFFICIO V- AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO (C.F.: 80004250678), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC uspte@postacert.istruzione.it;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: accertare e
1 dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, comprenda all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi trascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per n. 1 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”; condannare, pertanto, il Ministero dell'Istruzione a riconoscere in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €.500, vale a dire €.500,00 per ciascuno anno scolastico, più specificatamente per gli A.S.: 2023 - 2024 come da documentazione allegata al fascicolo di parte maggiorato di interessi e rivalutazione. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. in via istruttoria – ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro tale per cui la causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta essendo evidente l'illegittimità della condotta delle resistenti;
in ogni caso chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alle parti resistenti della documentazione predisposta dagli uffici per la gestione delle posizioni contrattuali ed eventualmente utile per la decisione della causa”
MIM: “1) Preliminarmente, disporre la riunione del presente giudizio pendente al R.G. n.
2274/2024 con il giudizio pendente al R.G. n. 2276/2024, per ragioni di connessione tra le cause, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati 2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 26/11/2024 ON
TT docente non di ruolo di scuola dell'infanzia, premesso di aver svolto supplenze nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di contratto fino al termine delle attività didattiche, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari
2
come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo in via preliminare la riunione del presente giudizio ad altro pendente ed eccependo, nel merito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 12/02/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente rigettata la richiesta di riunione formulata dal Ministero resistente, atteso che, da un lato, la presente controversia viene decisa in sede di prima udienza (in tal modo non incidendo la riunione nella quantificazione delle spese di lite, atteso che la liquidazione unica dovrebbe essere effettuata per le fasi processuali successive alla riunione, che nel caso di specie non sussistono proprio perché la causa viene decisa in prima udienza, peraltro con scaglione di valore diverso) e considerato che, dall'altro lato, è necessario esaminare la natura delle supplenze effettivamente espletate da ciascuna parte ricorrente, al fine di valutare la fondatezza della domanda.
3
La domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 12/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
TT ON, Cod. Fisc. [...], nato a [...], il
09/06/1970, residente a CIVITELLA DEL TRONTO, VIALE VIBRATA,76, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.ta presso lo studio legale ubicato in Via
Brescia 1 - 64014 MARTINSICURO (TE), giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai recapiti Tel/Fax 0861.763043 Cell.349.7414831 all'indirizzo P.E.C.: francesca.scarpantonio@pec-avvocatiteramo.it
RICORRENTE
Contro
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80255230585) e per l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO- UFFICIO V- AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO (C.F.: 80004250678), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC uspte@postacert.istruzione.it;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: accertare e
1 dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, comprenda all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi trascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per n. 1 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”; condannare, pertanto, il Ministero dell'Istruzione a riconoscere in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €.500, vale a dire €.500,00 per ciascuno anno scolastico, più specificatamente per gli A.S.: 2023 - 2024 come da documentazione allegata al fascicolo di parte maggiorato di interessi e rivalutazione. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. in via istruttoria – ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro tale per cui la causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta essendo evidente l'illegittimità della condotta delle resistenti;
in ogni caso chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alle parti resistenti della documentazione predisposta dagli uffici per la gestione delle posizioni contrattuali ed eventualmente utile per la decisione della causa”
MIM: “1) Preliminarmente, disporre la riunione del presente giudizio pendente al R.G. n.
2274/2024 con il giudizio pendente al R.G. n. 2276/2024, per ragioni di connessione tra le cause, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati 2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 26/11/2024 ON
TT docente non di ruolo di scuola dell'infanzia, premesso di aver svolto supplenze nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di contratto fino al termine delle attività didattiche, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari
2
come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo in via preliminare la riunione del presente giudizio ad altro pendente ed eccependo, nel merito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 12/02/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente rigettata la richiesta di riunione formulata dal Ministero resistente, atteso che, da un lato, la presente controversia viene decisa in sede di prima udienza (in tal modo non incidendo la riunione nella quantificazione delle spese di lite, atteso che la liquidazione unica dovrebbe essere effettuata per le fasi processuali successive alla riunione, che nel caso di specie non sussistono proprio perché la causa viene decisa in prima udienza, peraltro con scaglione di valore diverso) e considerato che, dall'altro lato, è necessario esaminare la natura delle supplenze effettivamente espletate da ciascuna parte ricorrente, al fine di valutare la fondatezza della domanda.
3
La domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e
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