Trib. Varese, sentenza 13/06/2024, n. 209

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 13/06/2024, n. 209
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 209
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 13/06/2024 N. 451 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
RI RI (CF:[...]) rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lotti
e Andrea Bordone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Varese, via Robbioni n. 39, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
AUTOTRASPORTI PISANA SRL (CF e P IVA 01733460123), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Bressan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via dei Campigli n. 15, come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 28.2.2023
RESISTENTE
OGGETTO: contratto a tempo determinato - recesso anticipato - revoca - effetti
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3.8.2020
RI RI conveniva in giudizio la AUTOTRASPORTI PISANA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si riportano integralmente: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: A. in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione datata 14 gennaio 2020;
B. di conseguenza condannare la convenuta Autotrasporti Pisana S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i conseguenti danni patiti dal lavoratore, nella misura del complesso delle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza naturale del contratto di lavoro a termine individuata dalle parti nel 15 settembre 2020, in applicazione della disciplina retributiva stabilita in materia, nell'importo complessivo di euro 18.135,06, o comunque nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la AUTOTRASPORTI PISANA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando in fatto ed in diritto l'avversario ricorso.
Esperito infruttuosamente in prima udienza il tentativo di conciliazione della vertenza per mancata accettazione della proposta formulata dal Tribunale da parte della resistente (sul punto si veda verbale di udienza del 21.10.2021), ritenuta la causa di natura meramente documentale non veniva espletata attività istruttoria e, concesso un termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del
13.6.2024 i procuratori discutevano oralmente la causa da remoto con Programma Microsoft
Teams.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta (doc. 1) in data 13 settembre 2019 in forza di contratto a tempo determinato “a-causale” e pieno avente originaria scadenza il 16 settembre 2019, con qualifica di autista e inquadramento al livello
C3 ai sensi del CCNL Industria Autotrasporti” (doc. 2 ricorrenre);

- che “...con comunicazione del 12 dicembre 2019 Autotrasporti Pisana S.r.l. ha prorogato il contratto di lavoro sino al 15 settembre 2020” (doc. 3 ricorrente);

- che “…con raccomandata a mani datata 14 gennaio 2020 la società convenuta, tuttavia, disponeva la cessazione del rapporto di lavoro con effetto immediato “a seguito del venir meno delle necessità che hanno determinato la Sua assunzione a tempo determinato
(doc. 4 ricorrente);

2
- che il RI impugnava il licenziamento intimatogli, a mezzo sindacato, “…con lettera raccomandata n. 152891263889, inviata il 4 febbraio 2020 e ricevuta dalla società convenuta il successivo 6 febbraio 2020” (doc. 5 ricorrente).
Tutto ciò premesso il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando l'illegittimità del licenziamento ed invocando il risarcimento del relativo danno.
La AUTOTRASPORTI PISANA SRL si costituiva ritualmente in giudizio contestando gli assunti avversari.
In particolare, dalla memoria difensiva della odierna convenuta e dalla documentazione dalla stessa versata in atti emerge quanto segue:
- che “…in data 12.2.2020 la Pisana, con l'assistenza della società di consulenza Sinergie e Servizi
S.r.l. (nel seguito solo “Sinergie”), comunicava al ricorrente la revoca del licenziamento e l'invito
a riprendere servizio” nei termini che di seguito integralmente si riportano: “In nome e per conto della ns. associata Autotrasporti Pisana Srl, con la presente Le comunico l'intenzione della stessa di reintegrare in servizio il lavoratore fino alla conclusione del contratto a termine in corso alla data del licenziamento. Il Sig. FE potrà pertanto riprendere regolare servizio il giorno
17/02/2020 (…)”” (doc. 4 resistente);

- che “…a tale e-mail faceva seguito un fax del 14.2.2020 contenente le indicazioni per la ripresa in servizio” (doc. 5 resistente);

- che “…seguiva uno scambio tra la
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