Trib. Taranto, sentenza 20/11/2024, n. 2725

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 20/11/2024, n. 2725
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2725
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

RG 9209/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
M F, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 20.11.2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. M S Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti F e A S
Convenuta
Oggetto: permessi retribuiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.10.2023, la ricorrente adiva il Tribunale di Taranto chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a godere dei permessi retribuiti di cui all'art. 141 CCNL Distribuzione Moderna Organizzata con conseguente condanna della società datrice di lavoro convenuta al pagamento di quelli maturati e non goduti.
A tal fine deduceva di essere dipendente di dall'1.01.2018 con CP_1 contratto a tempo indeterminato part – time 70% per 28 ore settimanali con inquadramento al IV Livello del CCNL innanzi richiamato, con le mansioni di commessa presso l'esercizio commerciale sito in Taranto alla Via Medaglie D'Oro e di non aver mai beneficiato dei permessi retribuiti né di aver mai ricevuto il controvalore a titolo di retribuzione di fatto, ciò in violazione dell'art 141 CCNL.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione del principio di concentrazione delle domande e del giusto processo, nonchè la prescrizione quinquennale del credito maturato.


Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa all'odierna udienza e, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di concentrazione e del giusto processo nonchè per difetto di interesse ad agire.
Secondo l'orientamento richiamato da controparte il frazionamento in più domande giudiziali di più diritti di credito, facenti capo allo stesso rapporto e fondati sul medesimo titolo, è consentito soltanto allorquando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela processuale frazionata (Cass
4090/17).
Deve osservarsi, in primo luogo, che il caso di specie attiene ad un unico diritto di credito e, dunque, non è ascrivibile all'ipotesi considerata dalla giurisprudenza invocata la quale prende in considerazione l'ipotesi dell'esercizio frazionato di più crediti derivanti dal medesimo rapporto.
In secondo luogo, si osserva che l'interesse ad agire per l'accertamento del diritto e per la condanna generica al pagamento di quanto dovuto risiede, nel caso di specie, nella oggettiva ed apprezzabile necessità di conseguire, in tempi ragionevoli,
l'accertamento del diritto asseritamente negato, ferma restando la possibilità di quantificazione stragiudiziale del credito sulla base dei parametri indicati dal Ccnl.
Difatti, si osserva che alla quantificazione del credito, in caso di accertamento positivo dell'an debeatur, può agevolmente accedersi attraverso l'applicazione dei criteri specificamente previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, restando esclusa, dunque, la necessità di proporre una nuova domanda giudiziale.
È evidente, pertanto, che non ricorre alcuna violazione del divieto di frazionamento della domanda, ben potendo il ricorrente agire per ottenere una condanna generica al pagamento di somme all'esito dell'accertamento della condotta inadempiente della società datrice di lavoro.
A fronte del dedotto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale che consente anche nel rito del lavoro la scissione della pronuncia sull'an da quella sul quantumconsiderato che i principi di concentrazione ed immediatezza, che informano tale rito e la disposizione dell'art. 423 cod. proc. civ. non sono in via generale incompatibili con le norme del rito ordinario che consentono di pronunziare sentenze, non definitive e di limitare la pronunzia dell'an con rinvio al prosieguo o in separata sede” (Cass. Sez. lavoro
5606/87
).
Analogamente si osserva che “l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora
l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare
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