Trib. Napoli, sentenza 09/04/2024, n. 2596
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. F B, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 5.3.2024 disposte ex art. 127 ter c.p.c. e depositate dalla parte ricorrente e dalla parte convenuta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20071/2022 vertente
TRA
nato il 04.03.1963 ad Avella (AV) ivi res.te alla via I. D'Anna Parte_1
n. 5 CF. rappresentato e difeso dall'Avvocato F G C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121
(comunicazioni al fax n. 081.5542483 o alla PEC:
) Email_1
CONTRO
- ricorrente -
E
con sede legale in Roma alla piazza della Croce Rossa n. 1 (P.I. Controparte_1
), in persona dell'avv. N N, institore ex art. 2203 c.c. giusta procura P.IVA_1 per atto del notaio dr.ssa del 13 marzo 2023, rep. n. 1885, elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 90 presso lo studio del prof. avv. Angelo Abignente che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Ronconi giusta procura in calce alla memoria difensiva (comunicazioni alla PEC:
ed al fax n. 081/660815);
Email_2 resistente
OGGETTO : somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato
Conclusioni delle parti Parte ricorrente:
“A) Accertare e dichiarare che all'istante, per i titoli di cui in premessa, compete la complessiva somma di euro 7.424,32 dovuta quanto a euro 6.825,12 per sorta capitale, euro 500,01 per rivalutazione monetaria ed euro 99,19 per interessi legali calcolati alla data del 30-09-2022 per il periodo dal 01-03-2021 al 31-10-2021 e/o quella diversa somma di giustizia da accertarsi e determinarsi, in caso di contestazione anche a mezzo C.T.U., che sin da adesso si richiede e per l'effetto 2. condannare in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma alla Controparte_1
Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
7.424,32 dovuta quanto a euro 6.825,12 per sorta capitale, euro 500,01 per rivalutazione monetaria ed euro 99,19 per interessi legali calcolati alla data del 30-09-2022 oltre gli ulteriori accessori dal 01.10.2022 sino all'effettiva regolarizzazione e/o la maggiore o minore somma di giustizia;
3. Con riserva di richiedere in separato giudizio gli oneri contributivi e ulteriori differenze retributive ed il risarcimento danni per la mancata assunzione;
4. Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo e il costo elaborazione conteggi.
Parte resistente: “in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda per i motivi svolti in precedenza;
- nel merito, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto;
- in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la società al pagamento in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive del minor importo di € 1.339,36, come da conteggi allegati, nei limiti della prescrizione quinquennale o in quello diverso che sarà determinato in corso di causa.
- in ogni caso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe con ricorso del 8.11.2022 conveniva in giudizio evidenziando quanto segue: Controparte_1
- che già dipendente dal 2001 della poi di ed attualmente (dal Parte_2 Pt_3
03.09.2009) della ha prestato e presta la propria attività lavorativa Controparte_2 senza soluzione di continuità nel compartimento di Napoli delle Organizzazione_1
- che con ricorso iscritto al n. di R.G. 8858/2007 aveva convenuto in giudizio sia CP_1
(subentrata a seguito della cd. societarizzazione nei rapporti attivi e passivi delle
[...]
, che ad oggetto di sentir accertare la sussistenza Organizzazione_1 Parte_2 di interposizione di manodopera vietata prima dall'art. 1 della legge 1369/60 e poi dal d.lgs.
276/2003 per le espletate mansioni di
manutentore e la conseguente dichiarazione della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato con Controparte_1
- che con Sentenza n. 634/2015 del 11.02.2015 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così disponeva: “ …dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato tra e a far data dal mese di gennaio 2003;
Parte_1 Controparte_1 dichiara il diritto del predetto ricorrente alle eventuali differenze retributive derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti di …” Controparte_1 sicuramente con un rapporto di lavoro full-time come lo era con il datore di lavoro interposto ab origine anche perchè la società non prevede contrattualmente per quelle figure CP_1 professionali rapporti di lavoro part-time;
- che con Sentenza n. 321/2018 del
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