Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 272
TRIB Foggia
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4654/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
TR RO, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. LUIGI MANCANIELLO
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO LONGO
RESISTENTE
oggetto: maggiorazione sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 01.06.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile cat. INVCIV n. 02212107, corrisposta in misura maggiorata ex art. 38 L. n. 448/2001,
e di indennità di accompagnamento, ha dedotto che: con comunicazione del 21.2.2022 l'Inps ha riliquidato la pensione con decorrenza 01.01.2020, riconoscendo, per l'anno 2021, un minor importo della maggiorazione pari ad € 152,27 mensili, rispetto all'iniziale importo di € 354,60;
la misura dell'aumento al milione è dato partendo dal limite di reddito coniugale (id est € 14.459,90 come risulta dalla tabella M5 dell'allegato 2 della circolare INPS 197/2021 rinnovo pensioni anno 2022), sottraendovi i redditi rilevanti, ossia l'importo percepito dal coniuge della ricorrente di € 7.207,60 e l'importo percepito dall'istante a titolo di pensione di invalidità civile totale ossia € 3.866,46 (pari a tredici mensilità di pensione di inabilità civile di
€ 297,42 mensili);
dall'01.01.2021 e sino al 31.12.2021 ha pertanto diritto alla differenza mensile della pensione pari ad € 108,18.
1.1 L'istante, pertanto, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante alla ricostituzione della pensione cat. INVCIV n.
02212107 per maggiorazione/aumento ex l.n. 448/2001 sulla nell'importo mensile aggiuntivo di € 260,45 per
l'anno 2021;
- per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla differenza di € 108,18 mensili dall'01.01.2021 al 31.12.2021”, con vittoria di spese.
1.2. L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda va rigettata per i motivi di seguito esposti, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp.
Att. Cpc, precedente intervenuto nella Sezione di questo Tribunale in fattispecie analoga (v., ex plurimis, sentenza n. 3622/2024, est. Dott. Ivano Caputo).
2.1. Ed invero, seguendo la ricostruzione operata da Corte d'Appello di Bari-Sez.
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