Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 5172
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 8.7.2024 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12391/2023
Tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Martiri di via Fani, 1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo C.F._1
Galluccio C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
in Aversa, alla Via Giotto, 87
RICORRENTE
CONTRO
( CF-P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Dott. Ing. , con sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, CP_2 CP_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola
(C.F. ) ed Anna Vingiani (C.F. le quali C.F._3 C.F._4
dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n.
546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
e/o al numero di fax 081 2544528, tutti Email_1
elettivamente domiciliati in Via Comunale del Principe, 13/A CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.6.2023 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di essere dipendente della resistente con le mansioni di collaboratore professionale sanitario attuale Ctg. D3, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità
Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
- Di aver lavorato nei giorni festivi infrasettimanali;
- Di non aver beneficiato né del riposo compensativo né del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, così come disciplinato dal CCNL di categoria.
In diritto deduceva la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6
e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016 – 2018. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 4.646,82 oltre interessi per il periodo 2016-2022.
Concludeva: “1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' , in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 4.646,82 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente Controparte_1 eccependo in via preliminare la decadenza dei diritti azionati, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale per il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo (13.11.2023). Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle avverse domande.
Deduceva, infine, che il ricorrente non avesse reso la prestazione lavorativa nel giorno
6.1.2017 nonché di aver già corrisposto la maggiorazione richiesta per il iorno 19.9.2019.
Concludeva: “In via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-
2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
- sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le pretese azionate antecedentemente
il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 13.11.2023;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
- condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 8.7.2024 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla Contr resistente L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dalla ricorrente, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Va, a questo punto, in via preliminare, rigettata l'eccezione Contr di decadenza così come sollevata dall' resistente, trattandosi di un istituto di stretta applicazione e, pertanto, non estensibile al di là delle tassative ipotesi legislative ove essa
è espressamente prevista (cfr. sentenza 2256/2023 del 4.4.2023 dott.ssa Dell'Erario
Matilde).
Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Invero, parte ricorrente ha provato documentalmente di aver inviato,
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