Trib. Torino, sentenza 20/11/2024, n. 3102

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 20/11/2024, n. 3102
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3102
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3339/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dagli avv. Rinaldi Giovanni, Parte_1
Ganci Fabio;
;
CP_1 Controparte_2
parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dai funzionari Riverso Tecla, Coppolino Chiara e Cesaro Elisa parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 20 novembre 2024.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 17/04/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, negli AS 2019/20 e 2020/21;

- in tali anni non è mai stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;

- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni. 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1


Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
II Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio si osserva che:

1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine:

1.1. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;

1.2. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;

1.3. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;

1.4. alla permanenza della ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (in ruolo dal 1 settembre 2021);

2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni:

2.1. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile;

2.2. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20152 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_4 2 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 2
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_4 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi