Trib. Padova, sentenza 28/06/2024, n. 1196
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Testo completo
N. 1699/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. A R Presidente rel.
dott. B D M G
dott. L B G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 1699/2023, con ricorso promosso
da
con l'avv. CHIARELLI STEFANIA Parte_1
ricorrente
contro
, con gli avv.ti ROMUALDI CLAUDIA e ANDREOZZI MARA CP_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con note congiunte depositate il 31.05.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto
un accordo alle seguenti condizioni:
1. “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto in data 02/09/1995 tra i coniugi e CP_1 Parte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Villanova di
2
Camposampiero (PD) al n. 11 parte II serie A anno 1995, ordinando all'ufficiale
di stato civile ogni conseguente annotazione di legge.
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti. Tuttavia, il signor
, al fine regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, Parte_1
trasferisce alla signora a titolo di liquidazione una tantum CP_1
dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° comma, l. 898/1970
e successive modificazioni, ed a definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia
pretesa di carattere economico che possa derivare dal cessato rapporto di
coniugio ivi compreso il parziale mancato versamento del contributo al
mantenimento del figlio disposto in sede di separazione, la piena ed Per_1
esclusiva proprietà dell'appartamento facente parte del complesso residenziale
denominato “ , sito nel Comune Organizzazione_1
di Padova, via G. Chilesotti n. 30 – piano T-3, distinto ad oggi, al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Padova al Foglio 59 Part. 187 Sub. 9 Cat. A/2
composto da 4.5 vani mq 63, rend. Cat.708,84, acquistato con atto Notaio Avv.
nr. Rep.1550 del 16.11.2000 e registrato in Padova il Persona_2
27.11.2000 al n. 7218 serie 1V (all. 1), trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Padova il 22.11.2000, Reg. gen. Nr. 44905 - Reg. part. nr.28131
(all.2), che si allegano al presente verbale a costituirne parte integrante.
3. La sig.ra accetta l'esclusiva proprietà dell'immobile di cui alla CP_1
clausola precedente a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile,
ritenendo congrua tale corresponsione, con conseguente e definitiva tacitazione
di ogni e qualsivoglia pretesa di carattere economico che a Lei potesse derivare
dal cessato rapporto di coniugio, in particolare dichiara di nulla avere a
pretendere dal sig. per il mancato versamento delle somme Parte_1
dovute a titolo di mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio
dichiarando di non avere null'altro a pretendere dal signor Per_1 Parte_1
né a tale titolo né a nessun altro titolo o ragione.
[...]
2
3
4. La signora si impegna a costituire l'usufrutto del suddetto immobile CP_1
in favore del figlio della coppia, , entro e non oltre il termine di Persona_3
trenta giorni dalla trascrizione del presente verbale.
5. Trattandosi di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai fini
fiscali si chiede l'esenzione di imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale,
in forza delle previsioni dell'art. 19 legge n. 74/1987 e della sent. n. 154 del
10/05/1999 Corte costituzionale. Di conseguenza, il presente verbale può essere
trascritto nei registri dell' e le parti prestano fin da ora il Organizzazione_2
loro consenso.
Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile trasferire l'immobile
mediante la trascrizione del presente verbale di divorzio, il presente atto vale
come promessa di trasferimento che avverrà a mezzo di rogito notarile, a spese e
cura della sig.ra quale parte acquirente. CP_1