Trib. Rimini, sentenza 03/02/2025, n. 108
TRIB Rimini
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2183/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per presente di persona, l'Avv. Alfonso Vaccari nonché la dott.ssa Beatrice Parte_3
Vaccari ai fini della pratica forense
Per presente di persona, l'avv. Emanuele Maganuco Controparte_1
Per presente di persona, l'avv. Greta Testa Controparte_3
Il Giudice
Dà atto che l'udienza è tenuta in modalità mista, da remoto con l'avv. Maganuco e in presenza con tutte le altri parti.
Parte ricorrente si riporta ai propri atti e alle istanze istruttorie.
I procuratori delle parti convenute si riportano ai propri scritti difensivi.
Il Giudice ritenuto irrilevanti le prove istruttorie articolate dalle parti in quanto ininfluenti ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le proprie conclusioni
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 8
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2183/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con l'Avv. VACCARI Parte_3
ALFONSO,
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], con l'avv. MAGANUCO EMANUELE, Controparte_1
ata a Cesena (FC) il 15.04.1985 con l'avv. GRETA TESTA Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, conveniva in giudizio le figlie Parte_3
e domandando la loro condanna a versare in suo favore un Controparte_1 Controparte_3
assegno alimentare di complessivi €800,00 mensili.
Esponeva il ricorrente di versare in condizioni di assoluta precarietà economica ed in una situazione personale disagiata. In particolare rappresentava di essersi trovato nella necessità di porre la propria residenza presso la Casa Comunale di Bellaria Igea Marina alloggiando in locali di fortuna, e di avere pagina 3 di 8
avuto la necessità di ricorrere al sostegno da parte del Comune di Bellaria Igea Marina al fine di ottenere buoni spesa emergenza Covid di euro 100,00 ad aprile 2020 ed euro 100,00 a dicembre 2021;
di pacco viveri distrettuale mensile nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021;
erogazione di un contributo di euro 190,00 in data 6 dicembre 2022;
nonché proposta in data 23 marzo 2023 e 25 gennaio 2024 di una accoglienza abitativa temporanea presso i servizi di assistenza Caritas;
oltre, infine, all'erogazione di pasto al domicilio gratuiti dal 3 aprile 2023 al 15 maggio 2023 ed una integrazione della domanda di Edilizia residenziale pubblica.
Riferiva inoltre di avere sempre provveduto al mantenimento delle due figlie fin dalla loro infanzia fornendo loro il mantenimento ordinario nonché quello straordinario per le loro esigenze, anche attraverso cospicue corresponsioni di somme di denaro. Di aver provveduto al loro mantenimento anche durante il periodo in cui è stato sottoposto alla misura carceraria ossia dall'anno 2000 all'anno
2006,;
di non essere più anagraficamente in età lavorativa, di aver in precedenza vissuto di lavori particolarmente occasionali e di essere percettore di una pensione di €620,00 mensili.
Si costituivano in giudizio e con comparsa di risposta Controparte_1 Controparte_3
rispettivamente in data 19.11.2024 e 16.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda con la condanna delle spese.
Le stesse, oltre a rappresentare di aver sempre sofferto un rapporto di tipo negativo e precario con il padre, caratterizzato da gravi abusi emotivi, ricatti, comportamenti deviati, disinteresse familiare e continue assenze volontarie dovute, in parte, alle numerose vicende penali che lo hanno interessato e contestare che lo stesso abbia mai contributo al loro mantenimento sia ordinario che straordinario eccepivano come l'asserita condizione di precarietà del fosse di fatto ascrivibile ad un suo CP_1
comportamento
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per presente di persona, l'Avv. Alfonso Vaccari nonché la dott.ssa Beatrice Parte_3
Vaccari ai fini della pratica forense
Per presente di persona, l'avv. Emanuele Maganuco Controparte_1
Per presente di persona, l'avv. Greta Testa Controparte_3
Il Giudice
Dà atto che l'udienza è tenuta in modalità mista, da remoto con l'avv. Maganuco e in presenza con tutte le altri parti.
Parte ricorrente si riporta ai propri atti e alle istanze istruttorie.
I procuratori delle parti convenute si riportano ai propri scritti difensivi.
Il Giudice ritenuto irrilevanti le prove istruttorie articolate dalle parti in quanto ininfluenti ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le proprie conclusioni
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 8
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2183/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con l'Avv. VACCARI Parte_3
ALFONSO,
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], con l'avv. MAGANUCO EMANUELE, Controparte_1
ata a Cesena (FC) il 15.04.1985 con l'avv. GRETA TESTA Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, conveniva in giudizio le figlie Parte_3
e domandando la loro condanna a versare in suo favore un Controparte_1 Controparte_3
assegno alimentare di complessivi €800,00 mensili.
Esponeva il ricorrente di versare in condizioni di assoluta precarietà economica ed in una situazione personale disagiata. In particolare rappresentava di essersi trovato nella necessità di porre la propria residenza presso la Casa Comunale di Bellaria Igea Marina alloggiando in locali di fortuna, e di avere pagina 3 di 8
avuto la necessità di ricorrere al sostegno da parte del Comune di Bellaria Igea Marina al fine di ottenere buoni spesa emergenza Covid di euro 100,00 ad aprile 2020 ed euro 100,00 a dicembre 2021;
di pacco viveri distrettuale mensile nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021;
erogazione di un contributo di euro 190,00 in data 6 dicembre 2022;
nonché proposta in data 23 marzo 2023 e 25 gennaio 2024 di una accoglienza abitativa temporanea presso i servizi di assistenza Caritas;
oltre, infine, all'erogazione di pasto al domicilio gratuiti dal 3 aprile 2023 al 15 maggio 2023 ed una integrazione della domanda di Edilizia residenziale pubblica.
Riferiva inoltre di avere sempre provveduto al mantenimento delle due figlie fin dalla loro infanzia fornendo loro il mantenimento ordinario nonché quello straordinario per le loro esigenze, anche attraverso cospicue corresponsioni di somme di denaro. Di aver provveduto al loro mantenimento anche durante il periodo in cui è stato sottoposto alla misura carceraria ossia dall'anno 2000 all'anno
2006,;
di non essere più anagraficamente in età lavorativa, di aver in precedenza vissuto di lavori particolarmente occasionali e di essere percettore di una pensione di €620,00 mensili.
Si costituivano in giudizio e con comparsa di risposta Controparte_1 Controparte_3
rispettivamente in data 19.11.2024 e 16.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda con la condanna delle spese.
Le stesse, oltre a rappresentare di aver sempre sofferto un rapporto di tipo negativo e precario con il padre, caratterizzato da gravi abusi emotivi, ricatti, comportamenti deviati, disinteresse familiare e continue assenze volontarie dovute, in parte, alle numerose vicende penali che lo hanno interessato e contestare che lo stesso abbia mai contributo al loro mantenimento sia ordinario che straordinario eccepivano come l'asserita condizione di precarietà del fosse di fatto ascrivibile ad un suo CP_1
comportamento
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