Trib. Terni, sentenza 11/11/2024, n. 877
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Testo completo
R.G. 2766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2766 dell'anno 2022 e vertente
TRA
SAVIT S.R.L. (C.F. 01223370550), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pravisani ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata giovanni.pravisani@firenze.pecavvocati.it, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
COMUNE DI TERNI (C.F. 00175660554), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gennari ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in
Terni, Piazza Ridolfi n.1, giusta procura in calce comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHE'
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI TERNI, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Terni, Piazza M. Ridolfi 1,
- convenuto contumace
Oggetto: altri contratti atipici e arricchimento senza causa
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 11.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.
127-ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 02.12.2022, la società SAVIT S.R.L. evocava in giudizio dinnanzi a questo Tribunale il COMUNE DI TERNI, nonché l'ORGANO STRORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI TERNI (di seguito, per brevità, O.S.L.), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione: a) accertare e dichiarare il diritto di Savit S.r.l. a ottenere il pagamento da parte del Comune di Terni dell'importo di €. 48.327,57 oltre IVA e oltre interessi, se dovuti, maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al saldo o della diversa somma che risulterà di giustizia;
b) conseguentemente condannare il Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Savit S.r.l. della somma di €. 48.327,57 oltre IVA e oltre interessi, se dovuti, maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al saldo o della diversa somma che risulterà di giustizia;
c) ove del caso, e per quanto occorrer possa, accertare e dichiarare l'illegittimità in parte qua, del verbale di deliberazione n. 85 del 28 settembre 2022 dell'OSL del Comune di Terni e per l'effetto, disapplicare e/o annullare e/o dichiarare nullo per le causali di cui in premessa detto verbale”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte attrice, deduceva di aver intrattenuto rapporti commerciali con il Comune di Terni dal 2004 e sino al 2014, stipulando con lo stesso contratti aventi durata annuale, più volte prorogati, a mezzo dei quali le era affidato il servizio di manutenzione con formula Fleet
Management dei veicoli dell'autoparco comunale, nonché di aver altresì prestato per il medesimo
Comune un'attività di assistenza e manutenzione in regime di Global Service del servizio di Bike
Sharing.
Oltre a tali prestazioni, l'attrice esponeva di aver espletato una serie di attività ulteriori a quelle espressamente previste nei contratti citati, per le quali aveva emesso regolari autonome fatture, specificando che la possibilità di effettuazione di prestazioni extra rispetto a quelle elencate nei contratti era prevista sia nel Capitolato Tecnico allegato al contratto di servizio di gestione con formula Fleet-
Management 2013-2014, sia, per il servizio di manutenzione del Bike-sharing, nella propria offerta presentata ed accettata dal Comune.
La società attrice deduceva quindi che, in considerazione dell'inadempimento del Comune al pagamento di parte delle fatture, le parti si erano riunite in data 06.09.2013, al fine di chiarire la situazione contabile, concordando in esito a tale incontro che: - il Comune avrebbe proceduto al pagamento di 5 fatture emesse tra il 2007 ed il 2011 per lavori di manutenzione straordinaria su mezzi di proprietà comunale, per un totale di € 4.628,33;
- per il servizio di manutenzione del Bike-sharing dell'anno 2012 il Comune avrebbe proceduto al pagamento del 50% degli importi contrattualmente dovuti fino a tutto il 30.06.2012, mentre il medesimo contratto era da considerarsi risolto al 31.12.2012;
- le parti avevano poi rinviato ad altra sede la decisione in merito alle fatture emesse per interessi moratori per ritardati pagamenti.
L'attrice deduceva quindi come, rimanendo il Comune inadempiente sia agli impegni presi che al pagamento delle ulteriori fatture nel frattempo emesse, in data 01/07/2014 aveva intimato all'Ente il pagamento delle somme ancora dovute pari ad € 204.516,67. Il Comune aveva riscontrato tale richiesta chiedendo lo storno di parte degli interessi moratori, ritenuti non dovuti, per € 5.928,95, senza tuttavia contestare, nel resto, la pretesa creditoria.
Parte attrice esponeva che, successivamente: - il Comune aveva effettuato ulteriori pagamenti parziali ed era stato diffidato all'adempimento integrale in data 25.01.2016, 31.10.2016 e 15.12.2017;
- in data
01.03.2018, era stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Terni e nominato l'Organo
Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso;
- in data 13.06.2018 aveva inviato, quindi all'O.S.L. istanza di ammissione alla massa passiva del credito ancora vantato nei confronti del Comune di Terni, quantificato in € 48.327,57 allegando le relative fatture emesse;
- con deliberazione n. 85 del 28 settembre 2022, l'O.S.L. aveva ammesso il credito della società attrice alla massa passiva limitatamente all'importo di € 7.965,83 (sorretto da un impegno di spesa finanziato con fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2013) ed escludendo il residuo importo di € 47.515,70 poiché non attestato dagli uffici dell'ente.
Tanto premesso in fatto, la società attrice deduceva che l'intero credito oggetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva era certo, liquido ed esigibile e, soprattutto, mai contestato dal Comune di Terni, che, anzi, in più occasioni ne aveva riconosciuto la debenza. Eccepiva, quindi, il grave inadempimento dell'amministrazione comunale che non aveva reso all'Organismo di Liquidazione la
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dovuta attestazione di tutte le fatture allegate, nonché l'illegittimità del diniego di ammissione da parte dell'O.S.L., posto che tale organo, in base all'art. 254, co. 4, TUEL era tenuto non solo a richiedere all'Ente l'attestazione che la prestazione era stata resa, ma anche ad espletare le dovute verifiche al fine di adeguatamente motivare la propria decisione.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito in questione, con condanna del Comune di Terni al pagamento della somma oggetto di causa, nonché di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di esclusione parziale dell'O.S.L.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 marzo 2023, per l'udienza del 09.05.2023, si costituiva in giudizio il Comune di Terni, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto da parte attrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “Si conclude per quanto argomentato e dedotto, per la reiezione delle avverse domande in quanto all'evidenza inammissibili e/o infondate nel merito;
con ogni effetto di legge”. L'Ente convenuto contestava nel merito la sussistenza del credito vantato dalla SAVIT S.R.L., sostenendo la non debenza delle somme de quo, in ragione della mancanza di validi atti negoziali e di un preventivo impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
A tal fine, eccepiva la nullità dei contratti in virtù dei quali agiva la società, per difetto dei requisiti di forma come prescritti dalla normativa contabile, nullità insanabile e non ratificabile, dovendosi considerare interrotto anche il rapporto di immedesimazione organica tra l'Ente e il funzionario che aveva consentito la fornitura o la prestazione al di fuori delle predette condizioni di legge.
Il Comune convenuto contestava, inoltre, la quantificazione del credito asseritamente vantato da controparte a titolo di accessori - non supportato da validi ed efficaci contratti e dagli obbligatori impegni di spesa - nonché la prescrizione di tutti i crediti vantati da controparte.
Deduceva, infine, che non fosse esercitabile il potere di disapplicazione – ai sensi dell'art. 5 LAC -della delibera dell'O.S.L. n. 85/2022, trattandosi di atto direttamente afferente alla controversia in esame e non già soltanto incidentalmente rilevante.
In sede di prima memoria istruttoria, parte attrice precisava le proprie conclusioni come segue “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Terni, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza eccezione e conclusione: nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto di SAVIT s.r.l. (C.F. 01223370550), con sede legale in Terni, Via Bruno Capponi n.102, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore e rappresentante legale, Ing. Paolo Ghezzi, a ottenere, per le causali e per i titoli di cui in narrativa, il pagamento da parte del Comune di Terni dell'importo di euro 48.327,57 oltre IVA e oltre interessi, se dovuti, maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al saldo o della diversa somma che risulterà di giustizia;
b) conseguentemente condannare il Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di SAVIT s.r.l. della somma di euro 48.327,57 oltre IVA e oltre interessi, se dovuti, maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al saldo o della diversa somma che risulterà di giustizia;
c) in subordine, accertare e dichiarare il diritto di SAVIT s.r.l. a ottenere il risarcimento del danno in misura pari a euro 48.327,57 oltre IVA e oltre interessi se dovuti,
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