Trib. Firenze, sentenza 21/06/2024, n. 2049

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 21/06/2024, n. 2049
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 2049
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 11408/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11408/2023 tra
AS ZZ
PARTE ATTRICE
e
IC NC SPA
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 giugno 2024, alle ore 09.02, innanzi al dott. Sabrina Luperini, con le modalità di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Teams, sono comparsi:
-per il ricorrente l'avv. LAURA BERNAUDO
-per IC NC SPA l'avv. FRANCESCO CAMPODONI in sostituzione dell'Avv. D'Argenio.
L'Avv. Bernaudo conclude riportandosi alla comparsa conclusionale e chiede che la causa venga decisa, rappresentando di aver depositato ulteriori arresti giurisprudenziali favorevoli al ricorrente. L'Avv. Campodoni si riporta agli scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note conclusive del 7.06.2024, evidenzia il contenuto della sentenza n. 1714/2024 del 10 giugno 2024 C Appello di Milano, di cui riserva il deposito in telematico, che ha confermato l'orientamento già espresso dalla sentenza 3419/23 C.Appello Milano.
I difensori dichiarano infine di rinunciare alla lettura della sentenza. Successivamente, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11408/2023 promossa da:
AS ZZ (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO
ANDREA
PARTE ATTRICE contro
IC NC SPA (C.F. 03562770481), con il patrocinio dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO e dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ([...]) VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO;
elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 14 FIRENZE presso il difensore avv. CAMPODONI FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Difetto di interesse ad agire -Azione nullità finanziamento tramite carta di credito revolving
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente, AS IZ, muovendo dal presupposto che la specifica attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento, è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo, ex art. 3, D. Lgs. n. 374 del 1999, ha convenuto nel presente giudizio TI AN spa, -invitata anche ad aderire alla procedura di media-conciliazione presso l'organismo Aequitas di
Firenze, in via cumulativa con altri soggetti coinvolti in similari diatribe-, al fine di sentire pronunciare pagina 2 di 5
il proprio diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art.1284, comma III, c.c., in conseguenza della dichiarata nullità del finanziamento ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa, del contratto concluso per il tramite del rivenditore convenzionato
Center OS di Bobalino (RC).
TI AN spa si è costituita in giudizio per eccepire plurimi profili di infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha domandato il rigetto. La mediazione ha avuto esito negativo e viene dunque ora per la decisione.
Il ricorso è da rigettare, in quanto inammissibile, per difetto di interesse ad agire del ricorrente.
-SULLA PROCEDIBILITA' DEL GIUDIZIO esclusione del credito al consumo dal novero delle cause per le quali è necessaria la mediazione Nel nostro ordinamento, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, è stato introdotto l'obbligo, per coloro che intendono
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