Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2024, n. 673

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2024, n. 673
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 673
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 3930/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3930/2021 Ruolo Generale promossa
D A
VE RI (C.F. [...]), rappresentata e
OGGETTO: difesa dall'Avv.to SANGIOVANNI FIORELLA e dall'Avv.to
Azione di COSTANTINI LUCIANO per procura in atti
reintegrazione nel RICORRENTE
possesso (artt. 703 c o n t r o
c.p.c., 1168 - 1169 RT RG (C.F. [...]) e IC
c.c.) AM (C.F. [...]), entrambi rappresentati e
difesi dall'Avv.to CARLUZZO GAETANO DOMENICO per procura in
atti
RESISTENTI
c o n t r o
CC IN (C.F. [...]),
rappresentata e difesa dall'Avv.to DI FELICIANTONIO ENZO e
dall'Avv.to GIUDICI PAOLO per procura in atti


- 2 -
RESISTENTE
In punto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 -
1169 c.c.)
CONCLUSIONI
Della ricorrente
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza rejetta, confermare
l'Ordinanza del Tribunale di Bergamo datata 3/04/2022 nella parte in cui ha dato
accoglimento alle domande della sig.ra IR AN, da valutarsi in ogni caso
allo stato dei fatti all'epoca dello spoglio, risultando irrilevante quanto accaduto
in seguito, e con parziale modifica della medesima in relazione alla richiesta di
reintegra nel possesso del bagno posto al piano terra, e per l'effetto
In via principale:
- accertata e dichiarata l'illegittimità dello spoglio posto in essere dai
resistenti, confermare nel merito la legittimità della richiesta di reintegra
dell'esponente nel pieno possesso dell'immobile sopra specificato in modo da, in
particolare,
(a) consentire alla Sig.ra VE il libero accesso alla porta del bagno
posta al piano primo dell'IMMOBILE ordinando alle parti resistenti, in via
alternativa e/o solidale tra loro, la consegna alla parte ricorrente di tutte le chiavi
disponibili per l'accesso al medesimo;

(b) consentire l'utilizzo della porta tagliafuoco (porta rei) ordinando
alle parti resistenti, in via alternativa e/o solidale tra loro, il corretto ripristino
- 3 -
della medesima ovvero, in caso di inerzia, consentendo il ripristino della stessa a
cura della ricorrente ma a spese dei resistenti;

(c) consentire l'accesso ai locali taverna e lavanderia con rimozione di
ogni ostacolo tra cui i (già rimossi) catenacci muniti di lucchetti;

In via subordinata:
- accertato e dichiarato che la condotta posta in essere da parte
resistente (come descritta nel ricorso) rappresenta un illegittimo spoglio in danno
della ricorrente e/o comunque una molestia dell'esercizio di un diritto, per
l'effetto ordinare, in via alternativa e/o solidale tra i convenuti, la reintegra della
ricorrente nel pieno possesso dell'immobile descritto in premessa e/o comunque la
cessazione dell'avversa condotta;

In ogni caso:
- confermare, per quanto occorre possa, per le ragioni di fatto e di
diritto di cui al ricorso, l'ordine di rimozione dei catenacci della porta finestra dei
locali lavanderia e taverna e di consegna a parte ricorrente delle chiavi della
porta rei di accesso alla taverna ovvero il ripristino dello status quo ante;

- ordinare, in via alternativa e/o solidale tra i convenuti, la reintegra
della ricorrente nel pieno possesso del bagno posto al piano terra mediante la
consegna delle chiavi del medesimo;

- Stabilire ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e/o come meglio ritenuto, la
somma di denaro dovuta dagli obbligati alla parte ricorrente, in via alternativa
e/o solidale tra loro, per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dei
- 4 -
provvedimenti di codesto Tribunale, nella misura sopra indicata.
- Rigettare in quanto inammissibili e/o infondate le domande
riconvenzionali spiegate dalla convenuta CC AL.
- Con vittoria di spese, competenze legali ed accessori di legge.
In via istruttoria:
Si richiama per intero il contenuto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. datata 22/01/2023 da intendersi qui integralmente trascritta.”
Della resistente CC
In via principale
1) rigettare tutte le domande formulate da IR AN nei confronti
di AL CC in quanto infondate in fatto e in diritto;

2) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del doc.2 prodotto
dalla ricorrente per i motivi dedotti e per conseguenza dichiarare la carenza di
legittimazione alla azione possessoria in capo a AN IR;

3) accertare e dichiarare che la sig.ra CC CQ non ha
posto in essere alcuna condotta idonea ad integrare quanto stabilito dall'art. 1168
c.c.
4) accertare e dichiarare la responsabilità di AN IR nei
danneggiamenti descritti in atti e per l'effetto condannare la stessa al
risarcimento della somma di € 793,00 per le spese relative al citofono e della
somma di € 1.415,02 per il danneggiamento della antenna;

5) accertare il diritto della sig.ra CC AL a collocare il
- 5 -
citofono ed il relativo impianto sulla recinzione dell'immobile oggetto del diritto
di usufrutto e per l'effetto ordinare il ripristino del medesimo a cura della sig.ra
CC e a spese della sig.ra AN IR;

6) accertare le turbative e le molestie subite dalla sig.ra CC
AL ad opera della sig.ra AN IR e per l'effetto ordinare la
cessazione di ogni atto emulativo molestia o turbativa anche del diritto di
usufrutto;

7) dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo a AN IR
per le molestie e le turbative e gli atti emulativi posti in essere nei confronti della
sig.ra CC AL e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni
morali esistenziali nella misura che sarà stabilita dal Giudice anche in via
equitativa;

8) ordinare alla sig.ra AN IR la rimozione delle telecamere
collocate illecitamente nel compendio immobiliare determinando sin d'ora ex art.
614 c.p.c. e/o come meglio ritenuto, la somma di denaro dovuta dalla sig.ra
AN IR alla sig.ra CC per l'eventuale inosservanza del
provvedimento del Tribunale adito in misura non inferiore ad €500,00 al giorno
per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento assunto all'esito
del presente procedimento;

in via istruttoria:
si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti nella
memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 opponendosi contestualmente alle istanze
- 6 -
avversarie per i motivi dedotti nelle memorie in atti
in ogni caso:
con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza cautelare emessa in data 3 aprile 2022 il giudice
designato ha deciso sul ricorso di reintegrazione nel possesso promosso da
IR AN, così statuendo:
- accoglie l'azione di reintegrazione proposta da VE
RI nei confronti di CC IN con riferimento alla
porta tra l'autorimessa e la taverna dell'edificio sito in Mozzanica, via
Strada Vecchia per Fornovo, censito in catasto fabbricati del Comune di
Mozzanica al foglio 8, p.lla 1813, subb. 3, 4 e 5 e, per l'effetto, ordina a
CC IN di consegnare a VE RI una copia
delle chiavi della nuova serratura;

- pone a carico di CC IN, in caso di mancata
esecuzione dell'ordine che precede, il pagamento, in favore di VE
RI, della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
del presente provvedimento a partire dal giorno successivo alla
comunicazione di esso;

- dichiara la cessazione della materia del contendere con
riferimento all'azione di reintegrazione proposta da VE RI con
riferimento alle porte finestre della taverna e della lavanderia;

- 7 -
- rigetta le altre domande proposte da VE RI;

- dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte
da CC IN;

- compensa per 1/3 le spese tra VE RI e CC
IN e condanna quest'ultima al rimborso in favore di VE
RI della restante parte che liquida, per la frazione, in € 198,43 per
spese e in € 3.690,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA;

- condanna VE RI al rimborso in favore di RT
RG e IC AM delle spese processuali che liquida
in € 2.767,50 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA;

- distrae le spese di cui al capo che precede favore dell'avvocato
CARLUZZO GAETANO”.
Con ricorso depositato in data 1.6.2022 AL CC, senza
aver previamente interposto reclamo, ha chiesto la prosecuzione del
giudizio ex art. 703, quarto comma, c.p.c. ed ha insistito per l'accoglimento
delle proprie domande riconvenzionali, altresì evidenziando di aver offerto
alla ricorrente la consegna delle chiavi della porta tagliafuoco, di talché ha
chiesto la revoca dell'ordinanza cautelare.
In questa fase di c.d. merito possessorio si è costituita l'originaria
ricorrente IR AN, chiedendo la conferma dell'ordinanza cautelare
- 8 -
anche in punto di inammissibilità delle domande riconvenzionali introdotte
dalla resistente;
non si sono invece costituiti i resistenti IO NO e
MA CC.
La causa, ritenuta la superfluità dell'introduzione di un'ulteriore
fase istruttoria, è stata da ultimo trattenuta in decisione sulle precisate
conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si fa rilevare che la struttura del procedimento
possessorio è di tipo bifasico: la
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