Trib. Brindisi, sentenza 11/01/2024, n. 30
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Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5788/2018 R.G, chiamata all'udienza dell'11/1/2024, promossa da
IC SE, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. R. Amodio
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. F. Leone
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/11/2018, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito numero 324 2018 00012849 20 000, notificato in data 11/10/2018 ed emesso per il pagamento della somma di € 108.501,10 dovuta a titolo di recupero di contribuzione virtuale in edilizia per il periodo 1/10/2015 – 31/10/2017;
nonché a titolo di perdita di agevolazioni per i lavoratori assunti con i benefici contributivi di cui alle leggi nn. 407/1990;
190/2014 e
208/2015.
L'istante eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8 lett. B) l.n. 388/2000;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l.n. 338/1989, convertito nella l.n. 389/89 in relazione al sistema di calcolo della contribuzione virtuale e, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1175 l.n. 296/2006;
in particolare, evidenziava che per i periodi oggetto di contestazione il ricorrente aveva chiesto di essere ammesso alla cassa integrazione guadagni, ma l'Inps aveva rigettato la richiesta.
Concludeva, previa istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, invocando la declaratoria di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni comminate in virtù dell'art. 116, comma 8, lett. B) l.n. 388/2000, con conseguente applicabilità della diversa disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 8, lett. A) l.n. 388/2000;
riduzione del calcolo della retribuzione
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virtuale e dei contributi dovuti, eliminando quanto dovuto in relazione al dipendente part time
CO TO;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1175 l.n. 296/2006, con ripristino delle agevolazioni previste per i lavoratori assunti con i benefici contributivi di cui alle
l.n. 407/90, 190/2014 e 208/2015.
Si costituiva in giudizio l'Istituto resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito
e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, ribadendo che i crediti azionati con
l'atto impugnato erano riferiti alla contribuzione virtuale in edilizia, relativamente alle ore di CIG per le quali la richiesta dell'azienda era stata respinta. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22/1/2019, veniva disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato inaudita altera parte;
istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
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Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che
l'opposizione all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio ha per oggetto non già
l'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione alla CIG, bensì la mancata applicazione delle sanzioni comminate in forza dell'art. 116, comma 8, lett. B) l.n. 388/2000 in luogo della sanzione prevista dall'art. 8, lett. A) l.n. 388/2000;
ditalchè, deve ritenersi la giurisdizione del
Giudice adito.
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Il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
La normativa contenuta nell'art. 116, comma 8°, L. 388/200 prevede: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una
2 sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (…)”.
Si ritiene che l'ipotesi descritta alla lettera b), integrante l'evasione contributiva, non sia ravvisabile nella specie, in quanto il ricorrente non ha occultato rapporti di lavoro con l'intenzione di non versare i contributi, ma si è limitato a conteggiare i contributi dovuti escludendo i periodi di sospensione volontaria.
In particolare, sotto tale profilo, osserva il Giudicante che il ricorrente ha allegato ed offerto prova di aver provveduto alla trasmissione di distinte domande volte ad ottenere l'integrazione salariale ordinaria nel settore dell'edilizia con riferimento ai limitati periodi indicati nelle stesse e con riferimento agli specifici cantieri edili ove doveva svolgersi di volta in volta l'attività lavorativa
(cfr. all.nn. 6 ricorso);
inoltre, sono state allegate e documentate le note di rigetto da parte dell'INPS delle suindicate domande sulla scorta della motivazione relativa al superamento dei termini di decadenza.
Infine, parte ricorrente ha allegato e depositato in atti richiesta trasmessa via pec in data 25/9/2018 con la quale richiedeva alla Regione Puglia, sezione Protezione Civile, Centro Funzionale
Decentrato, i dati metereologici nei comuni di Manduria e Torre Santa Susanna ai fini della concessione della CIGO (cfr. all.n. 9 ricorso) con relativa risposta della Regione Puglia a mezzo pec
(cfr. all. n. 10 ricorso).
Da ultimo, ad ulteriore conferma della prospettazione attorea, si richiamano le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza dell'1/3/2022 che hanno riferito che, in presenza di eventi atmosferici avversi, non è possibile eseguire le lavorazioni edili su ambienti esterni.
Tanto premesso, giova richiamare, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte che (cfr. Cass., S.U., 7/3/2005, n. 4808), pur pronunciandosi sulla normativa
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