Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18957

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18957
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18957
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 22607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22607 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] – Neamt (Romania) il Parte_1 C.F._1 05.05.1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Zamfir Florin, giusta procura in atti;

ricorrente
E
(C.F. ), nato in [...] – Neamt (Romania) il 17.12.1975;
Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;

OGGETTO: scioglimento del matrimonio;

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 31.01.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso: che in data 06.06.2001 aveva contratto matrimonio civile con Parte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Piatra – Neamt (Romania);
Controparte_1 che dopo il matrimonio ella aveva acquistato il cognome del marito;
che dall'unione coniugale era nato il figlio (n. il 03.08.2001);
che con sentenza n. 1423/2020 pubbl. il 22.01.2020, ON passata in giudicato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Manerbio n. 19, in favore della madre quale genitore collocatario del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e determinando il contributo paterno per il mantenimento del figlio nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dall'epoca della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, né ripresa della convivenza – ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio in applicazione della legge rumena (legge nazionale comune dei coniugi) e, in particolare, degli artt. 373, lett. b, 374, par. 1 e 383, comma 3 del Codice civile rumeno, in virtù dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, dell'art. 5, par. 1, lett. c, del Regolamento (UE) n. 1259/2010 e dell'art. 31, par. 1, della legge 218/1995;
di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande di affidamento e mantenimento ai sensi dell'art. 8, Regolamento (CE) n. 2201/2003, nonché l'applicabilità della legge italiana quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 e l'applicabilità dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 4/2009 sulla domanda di mantenimento;
di confermare sia l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in Roma, Via Manerbio n. 19 già disposta in sede di separazione in ragione della convivenza con il figlio maggiorenne non autonomo, sia il contributo al mantenimento paterno del figlio nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di ON prevedere, inoltre, la trascrizione della sentenza e di tutte le incombenze di legge a carico delle parti stesse e di stabilire, ai sensi dell'art. 383, comma 3 del Codice civile rumeno, la ripresa del cognome di nascita , con rinuncia a quello del marito. Per_2
All'udienza presidenziale del 10.01.2023, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione e costituzione in giudizio del resistente, il Presidente f.f., dato atto della regolarità della notifica, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti – segnatamente, ha confermato le condizioni separative – e ha rinviato la causa per il prosieguo del giudizio innanzi al
Giudice Istruttore.
All'esito dell'udienza del 07.06.2023, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia di parte resistente e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2023, poi differita al 31.01.2024.
Con ordinanza del 07.03.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta del 17.01.2024, che di seguito si riportano:
1) LA CESSIONE DELLA CONVIVENZA a) AUTORIZZARE i coniugi vivranno separamenti con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia la loro residenza e dimora;
2) LA LEGGE APPLICABILE a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra la sig.ra e sig. trascritto preso il servizio Parte_1 Controparte_1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIATRA NEAMT, (Romania) così come risulta dal certificato di matrimonio Seria CE N° 841821, in applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi, ed in particolare degli art. 373 lett. b, art. 374 paragrafo 1 e il art.383 comma 3 del Codice Civile Romeno e in applicazione del art. 3 Regolamento CE del Consiglio N°2201/03 e completato del art. 5 paragrafo 1 lett. c del Regolamento (UE) n. 1259/2010 e L'art 31, paragrafo 1 della legge 218/1995 del ordinamento italiano;
b) Disporre, la applicazione della legge italiana con riferimento alle domande relative all'affidamento e all'assegno di mantenimento sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n.2201/2003, per le domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli, “quando i minori risiedono abitualmente nello Stato adito al momento della domanda”. Quanto alla legge applicabile,
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