Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1010

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1010
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1010
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa M M, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa per controversia in materia di lavoro al n. 4635 del 2023 R.G. Ruolo Lavoro e Previdenza
TRA
nato a Torre Annunziata (NA) il 13/02/1970, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. N A (C.F. ) e dall'avv. V F C.F._2
(C.F. , ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del primo, sito C.F._3 in Napoli, alla Via Renato Gomez D'Ayala, n. 6
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. V R (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._4 Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]

RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 luglio 2023, il ricorrente in epigrafe esponeva:
di essere dipendente del convenuto, assunto con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) area A, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/09/2016, quale vincitore di concorso per soli titoli;
che, conseguentemente, era stato inquadrato nel profilo professionale del collaboratore scolastico (personale ATA) ai sensi dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Scuola vigenti e, come si evince dalle buste paga allegate (doc. 2), è stato collocato nella posizione stipendiale 9-14 anni, a far data dal 30/04/2020 in base alla quale è tutt'oggi retribuito;
che, antecedentemente alla sua assunzione in ruolo, il ricorrente aveva svolto le stesse mansioni di collaboratore scolastico svolte dal collaboratore scolastico di ruolo presso scuole statali, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con l'amministrazione resistente sin dall'anno scolastico 2005/2006, come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera in atti (doc. 1);
che il ricorrente, alla data di assunzione in servizio in ruolo (data di decorrenza dei benefici per il personale ATA) aveva svolto, in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti, un servizio non di ruolo nelle scuole statali, nella stessa mansione, per la durata complessiva di anni 6 mesi 8 e giorni 11;

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che, tuttavia, tale anzianità non era stata valutata nella sua interezza ai fini della progressione di carriera in quanto, il convenuto, in applicazione dei sopra citati CP_1 criteri, aveva conteggiato soltanto i 2/3 dell'anzianità relativa agli anni successivi al quarto, ovvero solo anni 5 mesi 3 e giorni 4. Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'operato della parte convenuta, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione resistente;
dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente al riconoscimento di anni 6, mesi 8 e giorni 11 ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione di carriera;
conseguentemente, condannare il

, in persona del tempore, a pagare in favore del Controparte_1 CP_2 ricorrente la somma complessiva di € 936,96 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati come per legge dalla data di maturazione di ciascun incremento al saldo;
3) con vittoria di spese”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituivano le parti convenute in epigrafe, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva ed evidenziando la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Eccepivano, in ogni caso, la prescrizione delle rivendicazioni.
All' esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi dell'art 429 c.p.c..
********** Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Deve, in primo luogo, essere affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento;
c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico
” (cfr. Cass. n. 6372/11;
Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del
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personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_3 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica – al
medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Quanto al merito, va detto che la richiesta attorea è diretta al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo a fini giuridici, con le conseguenze ai fini economici costituite dalle differenze retributive per l'anticipato inserimento nella fascia retributiva superiore. In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto di aver maturato un servizio preruolo di 6 mesi 8 e giorni 11, riconosciuto solo parzialmente ai fini economici.
Ciò premesso, con orientamento ormai consolidatosi, la Cassazione ha chiarito " sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, .. che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1

Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del

Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (D C A, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55;
negli stessi termini Corte di Giustizia

5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di Persona_2 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
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