Trib. Tivoli, sentenza 14/10/2024, n. 1145
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. M C Presidente
- dott. F M C Giudice
- dott. B R Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 784 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. C R,
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...] C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. F A
- resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.5.2024 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione
d'udienza, premesso che in data 09.09.2000 aveva contratto matrimonio concordatario Parte_1 con trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Genazzano al n. 18 Controparte_1
Per_ Parte II Serie A Anno 2000 e dall'unione erano nati i figli (24.03.2006) e F (15.11.2008);
che il Tribunale di Tivoli, con decreto depositato il 10.9.2018, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, in forza della quale erano state stabilite le modalità di affidamento e frequentazione con i figli, collocati con la madre presso la casa coniugale a lei assegnata, con obbligo del padre di versare l'intera rata del mutuo gravante sull'immobile, nonché era stato previsto il contributo, a carico del ricorrente, di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 200,00 per la moglie;
che la moglie aveva aperto un negozio di abbigliamento dal quale percepiva redditi adeguati, deducendo pertanto l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, essendo la stessa economicamente indipendente e non essendovi disparità di reddito tra i coniugi;
che il ricorrente aveva aiutato la moglie versandole euro
10.000,00 al fine di sanare debiti contratti nella sua attività lavorativa, di cui domandava la restituzione;
che dal 2018 la ha intrapreso una stabile relazione con , con lei convivente CP_1 Persona_2 nella casa coniugale;
che vi erano quindi i presupposti per revocare il mantenimento in favore della moglie previsto in sede di separazione, mantenendo stabile il contributo per i figli, ed essendo sua intenzione di provvedere al pagamento della rata del mutuo solo per la quota di propria spettanza, in base al contratto originario;
che il ricorrente aveva inoltre corrisposto alcune rate condominiali inerenti alla casa coniugale, nonostante queste in sede di separazione fossero state poste a carico della moglie;
che in sede di separazione non erano stati indicati ulteriori debiti gravanti sulla famiglia, derivanti da finanziamenti;
che dalla data della separazione, i coniugi avevano continuato a vivere separati, senza che vi fosse alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso, ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: si chiede l'esibizione di tutta la certificazione economico reddituale della sig.ra in quanto lavoratrice autonoma. In via preliminare: Si chiede la revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento della sig.ra in quanto autosufficiente ed economicamente autonoma ed Controparte_1 indipendente. Nel merito e in via principale:
1. Dichiarare con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Genazzano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva Per residenza;
2. Confermare il contributo al mantenimento dei figli e F posto a carico del Sig. Parte_1 per la somma complessiva di Euro 600,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese le quali saranno soggette a rivalutazione annuale, come per legge, secondo gli indici I STAT oltre che di provvedere in ragione del
50% al pagamento delle spese straordinarie e revocare il contributo al mantenimento della moglie in quanto
2 economicamente autonoma;
3 Accertare che le quote del mutuo di spettanza della Sig.ra a far data dal Controparte_1
31.08.2011 al 31.01.2021 per la somma pari ad euro 28.749,31 o quella diversa somma che verrà attualizzata al momento della vendita poiché sono state pagate interamente dal Sig. e per tanto si insiste per la revoca Parte_1 delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale;
4 Si insiste nello scioglimento della comunione e affinchè
l'abitazione di via IV novembre n.78 venga posta in vendita ed il ricavato decurtate le rate di mutuo pagate dal sig
[...] venga diviso in quote di spettanza;
in mancanza di vendita si chiede che la Sig.ra provveda al Pt_1 Controparte_1 pagamento delle quote del mutuo di sua spettanza pari al 50% per le quote successive al 31.01.2021 maturate ed eventualmente non versate a far data dal deposito del presente ricorso;
5 Accertare e per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme versate dal Sig. a titolo di pagamento delle rate di condominio Controparte_1 Pt_1 poiché spettanti alla Sig.ra in qualità di assegnataria della casa coniugale come da verbale di separazione per un CP_1 importo totale pari ad Euro 2.326.14 nonché si domanda la restituzione della somma di euro 10.000,00 pagata dal sig per la cancellazione in Crif 6 Si chiede sin da ora che la sig.ra risultando assegnataria Parte_1 Controparte_2 dell'immobile Voglia procedere a volturare le utenze Eni gas, Acea Luce e Tarsu in quanto mai volturate dal momento della separazione. Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e ponendo diverse condizioni della stessa. In particolare, ha dedotto: l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sulla casa coniugale e di vendita della stessa, nonché delle ulteriori domande restitutorie, in quanto non connesse alla materia del contendere;
l'esistenza dei presupposti per assegnare la casa coniugale alla moglie per la presenza dei figli minori con lei conviventi
- deducendo di aver già provveduto alla voltura delle utenze domestiche - e per mantenere l'accollo al marito dell'intera rata del mutuo in sede di provvedimenti provvisori e del contributo al mantenimento della moglie e dei figli, non essendovi stato alcun mutamento migliorativo nelle condizioni economiche della moglie, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dall' non è titolare di un negozio di Pt_1 abbigliamento ma percepisce una retribuzione mensile di circa 493,48 euro, per attività di operaia in un negozio di fiori, oltre a dover pagare la rata di un altro mutuo contratto in costanza di matrimonio e non ha iniziato alcuna stabile convivenza con il . Per_2
All'udienza presidenziale del 27.04.2021 sono comparse le parti e il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori, e, segnatamente, ha confermato le condizioni della separazione.
La causa è stata quindi rinviata dinnanzi al Giudice istruttore.
La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa con cui ha contestato le deduzioni di parte resistente insistendo nelle proprie allegazioni e conclusioni.
La parte resistente ha depositato comparsa di costituzione e risposta con cui ha contestato le deduzioni di parte resistente e ha chiesto, in modifica con quanto richiesto nella memoria presidenziale, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori nella misura mensile di euro
350,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di un assegno divorzile nella
3
misura di euro 300,00 mensili.
Nell'ulteriore corso del giudizio, è stata pronunziata sentenza non definitiva di status n. 1008.2021 depositata il 1.7.2021 e sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Respinta l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta dal ricorrente e istruita la causa mediante interrogatorio formale della resistente e prova testimoniale, le parti hanno quindi precisato le conclusioni con deposito di note per l'udienza a trattazione scritta del 7.5.2024 e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente il Collegio ritiene pienamente istruita la causa, non apparendo necessario disporre gli ordini di esibizione richiesti da parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale, alla luce della documentazione versata in atti.
Cessazione effetti civili del matrimonio
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza dell'omologazione dell'accordo di separazione tra le parti intervenuta in data 02.02.2011 da parte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. M C Presidente
- dott. F M C Giudice
- dott. B R Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 784 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. C R,
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...] C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. F A
- resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.5.2024 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione
d'udienza, premesso che in data 09.09.2000 aveva contratto matrimonio concordatario Parte_1 con trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Genazzano al n. 18 Controparte_1
Per_ Parte II Serie A Anno 2000 e dall'unione erano nati i figli (24.03.2006) e F (15.11.2008);
che il Tribunale di Tivoli, con decreto depositato il 10.9.2018, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, in forza della quale erano state stabilite le modalità di affidamento e frequentazione con i figli, collocati con la madre presso la casa coniugale a lei assegnata, con obbligo del padre di versare l'intera rata del mutuo gravante sull'immobile, nonché era stato previsto il contributo, a carico del ricorrente, di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 200,00 per la moglie;
che la moglie aveva aperto un negozio di abbigliamento dal quale percepiva redditi adeguati, deducendo pertanto l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, essendo la stessa economicamente indipendente e non essendovi disparità di reddito tra i coniugi;
che il ricorrente aveva aiutato la moglie versandole euro
10.000,00 al fine di sanare debiti contratti nella sua attività lavorativa, di cui domandava la restituzione;
che dal 2018 la ha intrapreso una stabile relazione con , con lei convivente CP_1 Persona_2 nella casa coniugale;
che vi erano quindi i presupposti per revocare il mantenimento in favore della moglie previsto in sede di separazione, mantenendo stabile il contributo per i figli, ed essendo sua intenzione di provvedere al pagamento della rata del mutuo solo per la quota di propria spettanza, in base al contratto originario;
che il ricorrente aveva inoltre corrisposto alcune rate condominiali inerenti alla casa coniugale, nonostante queste in sede di separazione fossero state poste a carico della moglie;
che in sede di separazione non erano stati indicati ulteriori debiti gravanti sulla famiglia, derivanti da finanziamenti;
che dalla data della separazione, i coniugi avevano continuato a vivere separati, senza che vi fosse alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso, ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: si chiede l'esibizione di tutta la certificazione economico reddituale della sig.ra in quanto lavoratrice autonoma. In via preliminare: Si chiede la revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento della sig.ra in quanto autosufficiente ed economicamente autonoma ed Controparte_1 indipendente. Nel merito e in via principale:
1. Dichiarare con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Genazzano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva Per residenza;
2. Confermare il contributo al mantenimento dei figli e F posto a carico del Sig. Parte_1 per la somma complessiva di Euro 600,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese le quali saranno soggette a rivalutazione annuale, come per legge, secondo gli indici I STAT oltre che di provvedere in ragione del
50% al pagamento delle spese straordinarie e revocare il contributo al mantenimento della moglie in quanto
2 economicamente autonoma;
3 Accertare che le quote del mutuo di spettanza della Sig.ra a far data dal Controparte_1
31.08.2011 al 31.01.2021 per la somma pari ad euro 28.749,31 o quella diversa somma che verrà attualizzata al momento della vendita poiché sono state pagate interamente dal Sig. e per tanto si insiste per la revoca Parte_1 delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale;
4 Si insiste nello scioglimento della comunione e affinchè
l'abitazione di via IV novembre n.78 venga posta in vendita ed il ricavato decurtate le rate di mutuo pagate dal sig
[...] venga diviso in quote di spettanza;
in mancanza di vendita si chiede che la Sig.ra provveda al Pt_1 Controparte_1 pagamento delle quote del mutuo di sua spettanza pari al 50% per le quote successive al 31.01.2021 maturate ed eventualmente non versate a far data dal deposito del presente ricorso;
5 Accertare e per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme versate dal Sig. a titolo di pagamento delle rate di condominio Controparte_1 Pt_1 poiché spettanti alla Sig.ra in qualità di assegnataria della casa coniugale come da verbale di separazione per un CP_1 importo totale pari ad Euro 2.326.14 nonché si domanda la restituzione della somma di euro 10.000,00 pagata dal sig per la cancellazione in Crif 6 Si chiede sin da ora che la sig.ra risultando assegnataria Parte_1 Controparte_2 dell'immobile Voglia procedere a volturare le utenze Eni gas, Acea Luce e Tarsu in quanto mai volturate dal momento della separazione. Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e ponendo diverse condizioni della stessa. In particolare, ha dedotto: l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sulla casa coniugale e di vendita della stessa, nonché delle ulteriori domande restitutorie, in quanto non connesse alla materia del contendere;
l'esistenza dei presupposti per assegnare la casa coniugale alla moglie per la presenza dei figli minori con lei conviventi
- deducendo di aver già provveduto alla voltura delle utenze domestiche - e per mantenere l'accollo al marito dell'intera rata del mutuo in sede di provvedimenti provvisori e del contributo al mantenimento della moglie e dei figli, non essendovi stato alcun mutamento migliorativo nelle condizioni economiche della moglie, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dall' non è titolare di un negozio di Pt_1 abbigliamento ma percepisce una retribuzione mensile di circa 493,48 euro, per attività di operaia in un negozio di fiori, oltre a dover pagare la rata di un altro mutuo contratto in costanza di matrimonio e non ha iniziato alcuna stabile convivenza con il . Per_2
All'udienza presidenziale del 27.04.2021 sono comparse le parti e il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori, e, segnatamente, ha confermato le condizioni della separazione.
La causa è stata quindi rinviata dinnanzi al Giudice istruttore.
La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa con cui ha contestato le deduzioni di parte resistente insistendo nelle proprie allegazioni e conclusioni.
La parte resistente ha depositato comparsa di costituzione e risposta con cui ha contestato le deduzioni di parte resistente e ha chiesto, in modifica con quanto richiesto nella memoria presidenziale, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori nella misura mensile di euro
350,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di un assegno divorzile nella
3
misura di euro 300,00 mensili.
Nell'ulteriore corso del giudizio, è stata pronunziata sentenza non definitiva di status n. 1008.2021 depositata il 1.7.2021 e sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Respinta l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta dal ricorrente e istruita la causa mediante interrogatorio formale della resistente e prova testimoniale, le parti hanno quindi precisato le conclusioni con deposito di note per l'udienza a trattazione scritta del 7.5.2024 e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente il Collegio ritiene pienamente istruita la causa, non apparendo necessario disporre gli ordini di esibizione richiesti da parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale, alla luce della documentazione versata in atti.
Cessazione effetti civili del matrimonio
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza dell'omologazione dell'accordo di separazione tra le parti intervenuta in data 02.02.2011 da parte
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