Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7791
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. M M All'udienza del 18/09/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 281/2022 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dagli Avv.ti. VITAGLIANO Parte_1
VINCENZO, BARRETTA ANGELA e BARRETTA ANNA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/01/2022 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato ininterrottamente, sebbene regolarmente inquadrato dal Dicembre 2015, dall'1.06.2015 al 31.08.2021, alle dipendenze e per conto della “ Controparte_1
”, con qualifica di macellaio e con inquadramento nel IV CCNL
[...]
Terziario distribuzione e servizi, percependo, dal giugno al dicembre 2015 (periodo in cui non era inquadrato), una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 ,mentre, dal Gennaio 2016 al 31 Agosto 2021, una retribuzione mensile pari a quanto risulta dalle buste paga allegate al presente ricorso;
di aver sempre seguito i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, mentre, dal venerdì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 15.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 precisando che, nonostante avesse sempre reso la prestazione lavorativa secondo il medesimo orario di lavoro, a far data dal 01.11.2018, risultava inquadrato part-time per numero di ore pari a 30 ore settimanali, nonostante egli non avesse mai sottoscritto alcun accordo per la riduzione dell'orario di lavoro. Lamentava di non aver mai percepito i ratei della 13 ma e della 14 ma mensilità;
di aver fruito di due sole settimane di ferie l'anno e di non aver fruito di riduzioni dell'orario di lavoro per permessi ed ex festività. Lamentava, inoltre, che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa, tenuto conto dell'ampio
numero di ore lavorate non retribuite, non percepiva il trattamento di fine rapporto, come maturato e spettante in relazione alle prestazioni offerte, né l'indennità sostitutiva del preavviso. Infine precisava che, in data 4.10.2021, invitava controparte alla conciliazione in sede sindacale senza tuttavia che si trovasse un accordo. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato in ricorso nonché delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma;
di € 95.303,44 per i titoli
e le causali di cui al riepilogo del conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che ne hanno fatto anticipo. Rilevata la ritualità delle notifiche, parte resistente non si costituiva nel giudizio, rimanendo contumace. Istruita la causa, all'udienza del 09/03/2023 il teste riferiva: “ho Testimone_1 conosciuto il ricorrente in quanto abbiamo lavorato nello stesso negozio denominato
“ ” e sito in via Mascagni n. 19 nei pressi dello stadio collana. Ho CP_1 iniziato a lavorare 5/6 anni fa. Sono stato assunto dal sig. e che CP_1 Parte_2 sono i titolari. E' una macelleria gastronomia. Facevo sia il macellaio che il cuoco e lavoravo dalle 7,30 alle 14,30 e dalle 17,00 fino alle 20,30-21,00 per 4 giorni a settimana mentre il venerdì e sabato facevamo orario continuato dalle ore 7,30 alle 21,00. Ero macellaio e cuoco perché all'interno del negozio di macelleria c'era una cucina . Preciso che è un negozio di gastronomia salumeria e macelleria. Venivo pagato da che mi dava 1000,00 euro a nero. Il rapporto è iniziato nel 2018 e CP_1 cessato nel 2019 ho lasciato il lavoro perché ho trovato altra occupazione più conveniente. Il ricorrente faceva come me il macellaio e gli orari erano i medesimi. Eravamo io, il ricorrente, la compagna del titolare che stava alla cassa e il sig. CP_1 che veniva ogni tanto. Era il sig. che ci dava le direttive e ci pagava. Abbiamo CP_1 fruito di ferie dal giorno 15 Agosto al 3 Settembre ma non mi sono state pagate. Questo anche per il ricorrente. Viene introdotto il secondo teste , il quale riferisce “conosco il