Trib. Latina, sentenza 07/05/2024, n. 996

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 07/05/2024, n. 996
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 996
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2/2021 e vertente
TRA

VO AN ON, ( C.F. [...]) rapp.to e difeso dall'Avv. Marco
Sottoriva, come da procura in atti
RICORRENTE
E
PROVINCIA DI LATINA, ( C.F. 80003530591) in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Marco Torelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE

OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da atti difensivi e verbale dell'udienza del 7 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, IA TO AV ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 175/2020, emessa dalla Provincia di Latina in data 1.12.2020 e notificata in data 9.12.2020, con la quale è stato ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di euro 4.133,33, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 190 comma 1 lett. a) sanzionata dall'art. 258 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e consistita nella “omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”.
Ha sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato la legittimità della contestazione mossagli dalla Guardia di Finanza il 26.6.2018 con il verbale di illecito amministrativo n. 17/2018, posto alla base dell'ordinanza ingiunzione, evidenziando come l'attività svolta nel mese di maggio
2018 aveva avuto ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di due pescherecci presso il Porto di
Terracina, che costituiva il luogo di produzione dei rifiuti ed era quindi il luogo presso il quale risultava detenuto il registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa vigente;
al riguardo


l'opponente ha inoltre precisato di aver esibito all'ente l'originale del registro, comprensivo delle annotazioni corrispondenti ai materiali pericolosi e non pericolosi riportati nella contestazione, che risultavano essere stati trasportati durante la fase dello smaltimento dei pescherecci.
Il Sig. AV ha contestato, in subordine, la misura della sanzione irrogata, ritenuta non proporzionale alla gravità della violazione, chiedendone la riduzione al minimo edittale, tenuto conto dell'esistenza del registro di carico e scarico, delle ridotte dimensioni della ditta e del periodo di crisi economica legato all'emergenza pandemica del COVID-19 che ha comportato la sospensione delle attività lavorative.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Latina ha contestato la fondatezza del ricorso assumendo la legittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall'ente accertatore, tenuto conto del mancato rinvenimento, durante l'ispezione, del registro di carico e scarico dei rifiuti nel luogo di produzione degli stessi, da individuarsi nella sede della ditta dove si trovavano i rifiuti e non nel Porto di Terracina, in relazione al quale l'opponente non avrebbe nemmeno indicato
l'ubicazione precisa del cantiere.
La Provincia ha inoltre evidenziato come il sig. AV non abbia dichiarato al tempo dell'accertamento l'esistenza di tale registro e non abbia rappresentato detta circostanza negli scritti difensivi depositati nei trenta giorni successivi all'accertamento stesso, presentandolo, solo per estratto e privo di vidimazione della Camera di Commercio competente, in sede di audizione personale presso la Provincia di Latina. La Provincia ha quindi eccepito l'irrilevanza delle annotazioni ivi riportate, anche per la loro non corrispondenza rispetto alla tipologia di
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