Trib. La Spezia, sentenza 12/06/2024, n. 500
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2342/2019 RG
Avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
NU AM -attore-
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Arpesella e Deborah Cianfanelli
Contro
LO NA, EA SS ed LI SS
-convenuti-
Rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Martini
E contro
-terza chiamata-IP ASSICURAZIONI S.P.A.
Rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Fiore
Conclusioni
Per parte attrice:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale in persona del Giudice Unico, previa acquisizione agli atti del presente giudizio della CTU del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis co 5 c.p.c, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione: 1) accertare e dichiarare la civile responsabilità ex art. 2052 c.c. dei Sigg.ri NA OR, SS DR e
SS IS, eredi del Sig. SS EN, proprietario e custode del cane che ha aggredito l'attore AM EM determinando le lesioni che ne sono conseguite, in Castelnuovo Magra in data 10.10.2016;
2) condannare conseguentemente i predetti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, per danno specifico e generico, e non patrimoniali, (e questi ultimi esemplificativamente sotto il profilo della inabilità temporanea e della invalidità permanente, ascrivibili a danno biologico, nonché del danno morale e/o esistenziale;
e quant'altro), quali per i titoli anzidetti sono stati e saranno riconosciuti a favore del Sig. AM EM;
3) con
interessi legali su capitale rivalutato dal dì del saldo al saldo;
4) con condanna di parte convenuta agli esborsi, compensi professionali, spese generali, CPA e IVA, del presente giudizio e del precedente procedimento di istruzione preventiva."
Per parte convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
- nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, condannare la società IP ASS.NI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Stalingrado n° 45 40128 Bologna (BO) P.iva 00818570012 pec: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it, a garantire e/o manlevare e/o tenere indenni gli odierni convenuti da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e/o comunque da ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare a seguito del procedimento de quo, con condanna della Compagnia di assicurazione per mala gestio assicurativa ex art. 1224 c.c., al pagamento anche delle spese legali sostenute dai convenuti;
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale".
Per la terza chiamata:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge:
- In via principale, respingere tutte le domande svolte nei confronti dei convenuti OR NA, DR AS ed IS AS, perché infondate e comunque non provate per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata avverso OL Assicurazioni S.p.a. e comunque qualsiasi domanda avanzata od estesa nei confronti di OL Assicurazioni S.p.a;
- In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande ex adverso proposte nei confronti dei convenuti, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti di OL Assicurazioni S.p.a. e comunque qualsiasi domanda da chiunque avanzata od estesa nei confronti di OL Assicurazioni S.p.a, stante l'inoperatività della polizza assicurativa;
- In ogni caso voglia il Tribunale accertare e dichiarare che l'eventuale esposizione risarcitoria di OL Assicurazioni in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese, è limitata all'importo previsto in polizza quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti.
- Con vittoria di spese di lite, compensi professionali forensi e accessori."
FATTO E DIRITTO
L'attore notificava atto di citazione nei confronti dei convenuti, in qualità di eredi di EN AS, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'aggressione subita dal cane di proprietà del de cuius. EM IA esponeva che - in data 10.10.2016 - mentre passeggiava sulla via pubblica con il proprio cane di piccola taglia, tenuto debitamente al guinzaglio, veniva attaccato e gettato a terra dal pastore tedesco di proprietà di EN AS, che era fuggito dall'abitazione di quest'ultimo.
L'attore, in particolare, deduceva quanto segue:
-il giorno 10.10.2016 EM IA stava percorrendo a piedi la Via Gragnola, situata in Castelnuovo Magra (SP), tenendo il proprio cane al guinzaglio, quando veniva aggredito e gettato a terra dal cane di razza pastore tedesco di proprietà di EN AS;
-affermava l'attore che mentre IS AS (figlia di EN AS ) si accingeva ad accudire il cane, quest'ultimo approfittava del cancello lasciato aperto per fuggire dalla proprietà e scagliarsi contro l'attore, il quale - cadendo a terra - riportava plurime lesioni;
-dopo aver ricevuto le necessarie cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarzana, l'attore veniva dimesso con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni con la seguente diagnosi: “trauma del polso del gomito dx con frattura scomposta dell'olecrano e composta del capitello radiale, trauma contusivo e ginocchio sx, ferita lacero contusa del mento "(doc. 3);
-ricoverato dal 14 al 16.10.2016 presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale della Spezia, EM IA veniva successivamente sottoposto ad intervento chirurgico in data
14.10.2016 per: "incisione olecranica, riduzione della frattura con stabilizzazione con cerchiaggio metallico, controllo amplioscopico, suture a strati, medicazione e stecca". Era quindi sottoposto a controlli ospedalieri e radiografici in data 31.10.2016 con desutura e medicazione con confezionamento di stecca gessata comprendente il quarto e il quinto dito. In data 10.11.2016 veniva rimosso il gesso e veniva riscontrata limitazione dei movimenti con prescrizione di FKT terapia. Il giorno 1.12.2016 veniva rilevato “minimo disallineamento del capitello radiale in frattura di colletto, prescrizione prosecuzione FKT per 25 giorni, con parestesie nel territorio ulnare;
in data 23.12.2016, persistendo disestesia nel territorio nervo ulnare, veniva prescritta prosecuzione FKT gomito;
al 23.02.2017 permaneva quadro parestetico sul territorio ulnare" (docc. 5-15);
-in data 27.03.2017 veniva diagnosticata la guarigione clinica di EM IA con una IT complessiva di gg. 168. Il medico legale di fiducia dell'attore riconosceva altresì la sussistenza di postumi permanenti nella percentuale dell'8%;
-l'attore evidenziava altresì che l'infortunio aveva inciso sulla sua attività professionale di musicista e produttore musicale, infatti l'immobilizzazione ed il mancato uso dell'arto superiore destro (mano e spalla), gli avevano impedito di portare a termine degli incarichi professionali che gli erano stati commissionati e preclusa la possibilità di accettarne altri. Affermava in particolare che in data 19/1/2017 era stato costretto a risolvere consensualmente un contratto avente ad oggetto la produzione audio di un disco da consegnarsi inderogabilmente entro il mese di giugno 2017, in relazione al quale era stato concordato un corrispettivo di euro 18.200,00 (docc. 22-24);
-l'attore quindi inviava richiesta di risarcimento danni, con raccomandata A.R. del 12.10.2016, indirizzata ad EN AS, il quale provvedeva ad inoltrare detta richiesta alla propria compagnia assicurativa IP. Quest'ultima, tuttavia, rigettava ogni richiesta di manleva e garanzia (docc.23-30);
-con ricorso del 10.11.2017 EM IA instaurava procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto il seguente quesito: "Accerti il c.t.u., presa visione della documentazione versata in atti, visitato il periziando, esperiti-se del caso-necessari ulteriori accertamenti, quali lesioni ebbe a subire il ricorrente nell'evento per cui è causa. Determini quali conseguenze lo stesso abbia indotto, in termini danno biologico temporaneo e permanente. Indichi se le spese allegate siano da ritenersi congrue e pertinenti e se, in conseguenza di reliquati d'evento, il periziando debba sostenerne di ulteriori.
Espliciti se i predetti postumi interferiscano, o meno, nelle specifiche capacità di lavoro del soggetto, indicandone, in ipotesi affermativa, il grado con opportuna aggettivazione e con tutte le necessarie esplicitazioni" (doc A).
-in seguito, EM IA promuoveva la causa presente causa di merito citando in giudizio OR NA, DR AS ed IS AS, quali eredi di EN AS, il cui decesso era
avvenuto in data 07.06.2018;
l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'aggressione subita dal cane di EN AS;
-si costituivano in giudizio OR NA, DR AS ed IS AS chiamando in causa la IP ASS.NI SPA ( di seguito solo OL ), al fine di essere da questa manlevati e/o tenuti indenni nell' ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria;
inoltre i convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
-la OL Assicurazioni s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
-in