Trib. Gela, sentenza 14/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gela, sentenza 14/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Gela
Numero : 5
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. 841/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CACCAMO ILENIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CACCAMO ILENIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto per come modificate con l'accordo sottoscritto e depositato il 29.10.2024;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi l'omologa della separazione personale delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 2.9.1984 a Torino, trascritto nei
[...]
registri degli Atti di matrimonio del comune di Torino, anno 1984 Parte II Serie A Uff.2 n.1501,
1
unione dalla quale sono nati dei figli ormai tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e sposati, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso e modificate in corso di causa con accordo integrativo.
All'udienza del 29.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate così come modificate con l'accordo integrativo nei seguenti termini:
“1. I coniugi interromperanno la coabitazione all'interno
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