Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1720

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1720
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1720
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3636 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MASSA FRANCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE

OGGETTO: Separazione giudiziale e Scioglimento matrimonio

CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza del 20/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 4 1. La domanda volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
n. 898/1970
e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
2. L'assetto delineato nella sentenza parziale di separazione pronunciata nell'ambito del presente procedimento n. 361/2024, pubblicata il 12/02/2024, passata in giudicato, che si richiama, non è mutato e ne vanno pertanto integralmente confermate le statuizioni, come in dispositivo.
3. Viene quindi accolta la richiesta, da ultimo formulata dalla ricorrente all'udienza del 20/11/2024, di incassare nella sua interezza l'assegno unico per la prole erogato dall' , essendo la madre ad attendere in modo esclusivo a ogni esigenza della CP_2
prole.
4. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una
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