Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 935

TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 935
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 935
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 1065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1065/2022 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'Avv.
Maddalena Anzisi (in sostituzione dell'Avv. Fabio Lanza), elettivamente domiciliata in Salerno alla via
Lucio Petrone n. 77;
APPELLANTE
CONTRO
AN SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe De
Marinis, elettivamente domiciliata in Nocera Superiore (SA) alla via Nazionale n. 329;
APPELLATO
PREFETTURA DI PIACENZA (C.F. 91060920336),
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di RO SA e della Prefettura di Piacenza, con riferimento alla sentenza n. 2587/2021 (r.g. n. 1568/2019) depositata il 24.08.2021 dal Giudice di Pace di Sarno.
In primo grado RO SA aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di
1
pagamento n. 10020110053172112 di euro 4.077,09 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dalla Prefettura di Piacenza, eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
In particolare, l'attore aveva dedotto di aver appreso dell'esistenza dell'iscrizione a ruolo a suo carico a seguito del rigetto di una richiesta di finanziamento.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto dichiarato estinte le obbligazioni di cui alla cartella.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo valutato l'intimazione di pagamento 10020159024402981000 (notificata il 18.01.2016), ritualmente prodotta in atti e non validamente disconosciuta dalla controparte, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da RO
SA.
Con comparsa depositata il 03.07.2022 si è costituita RO SA, ribadendo l'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado in forza della pronuncia sella Suprema Corte n.
19704/2015 ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
Quanto all'intimazione di pagamento evocata dall'a.d.e.r., l'odierna appellata ha dedotto la correttezza della pronuncia di primo grado nella parte in cui il citato atto di riscossione non è stato tenuto in considerazione, atteso che i documenti prodotti in copia dall'a.d.e.r. erano stati formalmente disconosciuti.
Ancorché ritualmente evocato in giudizio, la Prefettura di Piacenza è rimasta contumace.
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente
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