Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 10757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Seconda Civile in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra:
IO GE, con il proc. dom. avv. Ferruccio Barnaba
- attore -
e
GE News Network s.p.a., MA IN e TO AT, con i proc. avv.ti Guido Galliano
e Francesco Liconti, elettivamente domiciliati presso quest'ultimo
- convenuti -
***
Ritenuto in fatto e in diritto
Con atto di citazione in data 23.11.2023 IO GE conveniva in giudizio i giornalisti
TO AT e MA IN instando per la loro condanna, in solido con l'editore GE News
Network s.p.a., al risarcimento dei danni non patrimoniali a lui occorsi per la lesione della sua reputazione e del suo onore in conseguenza della pubblicazione di due articoli su “Il Secolo XIX” a contenuto diffamatorio.
Esponeva l'attore di come il primo di tali articoli, pubblicato il 01.06.2021 e recante la firma di entrambi i giornalisti citati, nel riferire un grave fatto di cronaca verificatosi nel carcere di SS in Genova (il decesso del detenuto NU ZI, avvenuto all'interno della sua cella in data
28.05.2021) ove egli scontava una pena detentiva, avrebbe riportato elementi non rispondenti al vero e finalizzati ad avvalorare la tesi della natura omicidiaria (anziché suicidiaria, come successivamente le indagini penali acclaravano) del decesso.
1


In particolare i giornalisti avrebbero riportato la notizia, rispondente al vero, della intervenuta iscrizione nel registro degli indagati per il reato p. e p. dall'art. 575 c.p. di IO GE e di
TT ME, entrambi compagni di cella del detenuto deceduto (identificati nello scritto con nome, cognome ed età anagrafica), indugiando però nel tratteggiarli come i probabili responsabili di quanto occorso, narrando di come le indagini si sarebbero già trovate ad un punto di svolta, senza adeguatamente sottolineare come i primi rilievi investigativi compiuti avessero invero consentito di ritenere plausibile che il detenuto si fosse tolto la vita.
Nel secondo articolo, datato 2 giugno 2021 e firmato dal solo TO AT, inoltre, nel ribadire come l'ipotesi di omicidio fosse considerata sempre più probabile dall'Autorità Giudiziaria, si ipotizzava un movente per l'azione delittuosa, identificandolo in un debito di droga che il detenuto deceduto non avrebbe onorato e da cui sarebbe scaturita l'aggressione.
Riteneva l'attore che la narrazione dei fatti operata dai giornalisti, non rispondente al vero e non suffragata dalle risultanze investigative, neppure oggetto di rettifica una volta definitivamente acclarato come si fosse trattato di suicidio con archiviazione del procedimento penale a suo carico, avesse provocato un danno alla sua reputazione ed uno stato di disagio e sofferenza interiore, riferibile in particolare alla condizione di detenuto accusato di avere ucciso un compagno di cella che rivestiva.
Si costituivano in giudizio con comparsa in data 08.02.2024, instando per il rigetto delle domande attoree, i convenuti.
Questi ultimi richiamavano i principi elaborati dalla giurisprudenza riguardo all'esercizio del diritto di cronaca quale espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21
Cost., rammentando come lo stesso integri una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p. che, nel bilanciamento con altri diritti costituzionalmente rilevanti di pari rango, scrimina la lesione all'onore e alla reputazione altrui ricorrendo i presupposti della pertinenza, cioè la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati, della continenza, e così la correttezza nell'esposizione con rispetto dei requisiti minimi di forma, e della verità oggettiva, da intendersi come corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati.
Osservavano gli attori come gli articoli oggetto di censura soddisfacessero i canoni della pertinenza
e della continenza;
ritenevano peraltro rispettato anche l'ulteriore requisito della verità oggettiva, rispondendo i fatti esposti al contenuto delle investigazioni fino ad allora compiute senza manifestazione di atteggiamenti accusatori ingiustificati verso l'attore.
2
Evidenziavano comunque come per l'operatività della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, anche in termini di putatività ex art. 51 comma 4 c.p., sia necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, venga rispettata in ordine agli elementi costituenti l'essenza e la sostanza della notizia riportata, essendo quindi tollerabili modeste
e marginali imprecisioni del cronista nell'esposizione.
Nel caso di specie doveva intendersi integrato il requisito della verità oggettiva, rispondendo al vero la riportata notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati dell'attore per il reato di omicidio, con conseguente insussistenza di valenza diffamatoria nel contenuto degli scritti oggetto di censura.
Secondariamente evidenziavano i convenuti l'incombenza su parte attrice dell'onere della prova in ordine alla effettiva sussistenza del lamentato danno come conseguenza della pubblicazione degli articoli di giornale.
La causa, successivamente al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., veniva ritenuta matura per la decisione
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