Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 7288

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 7288
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7288
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 4.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19098/23
Tra
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Renato Gomez D'Ayala n. 6
RICORRENTE
E
), P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Napoli alla Via G.B. Marino
n. 1, indirizzo pec: Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In data 22.10.2023, parte ricorrente depositava ricorso contro l' Controparte_1
deducendo:
[...]

1. di essere dipendente della dal 8.5.1992, inizialmente con mansione di autista, CP_2 posto alla conduzione degli autobus di linea, inquadrato nel profilo professionale
dell'Operatore di ES, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL
Autoferrotranvieri del 27.11.2000;

2. che, come espressamente previsto dal CCNL, in tale categoria sono collocati i lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto;
all'occorrenza, svolgono altresì le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio (VTV), di informazione alla clientela e di versamento incassi, nonché, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, concordando a livello aziendale le modalità di svolgimento di queste ultime attività;

3. che, in virtù degli anni di guida espletati, gli era stato riconosciuto il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'Operatore di
ES (140 – 158 – 175 e 183), raggiungendo, da ultimo, il parametro 183, mantenuto sino alla data del 1° luglio 2022.

4. che, a causa di infermità sopraggiunta, era stato considerato non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e, poi, definitivamente;

5. che, dopo aver frequentato, con esito positivo, il relativo corso di idoneità organizzato dall'azienda, era stato assegnato alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa, incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, ricevendo dall'azienda e dalla regione Campania una specifica tessera di riconoscimento, conservando altresì l'inquadramento nell'Area ES ed il parametro conseguito (183), come risulta dalle buste paga;
Contr

6. che, in data 3.1.2023, con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, l' disponeva la riqualificazione del personale già divenuto inidoneo, ed egli si vedeva attribuire, a far data dal
1° gennaio 2023, un nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato di Mobilità, nonché
l'inquadramento nel parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di
Operatore di ES ed al parametro 183;

7. che, quindi, con comunicazione prot. 141 del 3.1.2023, gli veniva attribuito un livello di inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui era stato immesso a seguito di sopraggiunta inidoneità;

8. che, pertanto, vi era divergenza tra le mansioni che concretamente continuava a svolgere - Contr Servizio di Controlleria di , in qualità di Agente di Polizia Amministrativa, incaricato della Verifica Titoli Viaggio (VTV) e delle susseguenti attività di accertamento e contestazione degli illeciti - proprie del profilo professionale dell'Operatore di ES, e quelle proprie del nuovo profilo professionale a lui attribuito, ossia Operatore Qualificato di mobilità;



9. che tale riqualificazione, ai fini retributivi, comportava un riproporzionamento della retribuzione tabellare dal parametro 183 al parametro 151 e, in applicazione della disciplina del personale inidoneo con più di dieci anni di guida, il riconoscimento di una specifica voce retributiva detta “Ad Personam”, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza (Operatore di ES, parametro 183) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151);

10. che tale trattamento economico risultava comunque pregiudizievole, posto che, data la natura assorbibile dell'assegno “Ad Personam”, in tutti i casi di aumenti retributivi, la retribuzione, anche in ipotesi di incrementi delle tabelle retributive degli autoferrotranvieri, rimarrebbe complessivamente invariata, nel senso che, all'aumentare dello stipendio tabellare relativo al nuovo parametro 151, in applicazione delle norme del CCNL, sarebbe corrisposto un decremento proporzionale della voce Ad Personam;

11. che, in forza del nuovo inquadramento, non avrebbe potuto usufruire dello sconto dei cinque anni per il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, poiché detto beneficio veniva concesso unicamente al personale c.d. viaggiante, ovvero a quello inquadrato ed operante nell'Area ES prevista dalla contrattazione collettiva, tra cui rientra l'Operatore di
ES, quand'anche assegnato a compiti di Polizia Amministrativa;

12. che, essendo stato inquadrato nel parametro 151, gli veniva preclusa la possibilità di Contr partecipare a tutte le job opportunities avviate dall per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori (come accaduto per la selezione per il profilo professionale dello Specialista Tecnico/amministrativo parametro 193, di cui all'O.d.s.
21/2023, consentita solo ai lavoratori in possesso di un parametro pari o superiore al 183 e, in ogni caso, preclusa agli operatori inquadrati nel parametro 151).
In diritto, deduceva la disciplina di cui all'allegato 2) del Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio
1986 - comparto Autoferrotranvieri, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di ES e di Operatore Qualificato alla Mobilità, l'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931,
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