Trib. Bari, sentenza 22/05/2024, n. 2365

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 22/05/2024, n. 2365
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2365
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 7596/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese e
Tribunale dei Marchi dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaella Simone Presidente
Assunta Napoliello Giudice
Carlotta Soria Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7596/2017 promossa da:
RR AR e SOCIETE DE GESTION RR AR s.a.s., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea De Gasperi, Boris
Osgnach, Barbara Sartori e Roberto Massarelli, domiciliatario, giusta mandato in atti
-attori-
contro
FASHION LIVE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'
Avv. Luca Calcagnile, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-convenuta-
Le parti hanno concluso riportandosi alle difese in atti.
1 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti
possono essenzialmente riassumersi come di seguito.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 20/4/2017, RR RD e la Societe de Gestion
RR RD s.a.s. hanno dedotto che:
- sin dal 1967, RR RD, stilista di fama internazionale che svolge, tutt'oggi, la
propria attività imprenditoriale attraverso la Societe de Gestion RR RD s.a.s., nella qua-
le riveste la carica di amministratore unico, aveva tutelato i propri diritti di proprietà intellet-
tuale, provvedendo alla registrazione del proprio marchio “RR RD” a livello internazio-
nale, Italia compresa, ed europeo nella classe merceologica 25, relativa all'abbigliamento,
nonché in altre svariate classi merceologiche;

- la citata società si occupa di gestire e promuovere nel mondo le collezioni e i marchi
“RR RD”, anche mediante la concessione di licenze di produzione e vendita per abbi-
gliamento pret a porter e accessori;

- dall'attività di monitoraggio condotta dalla società attrice era emersa l'offerta in ven-
dita di massicci quantitativi di prodotti a marchio “RR RD” sospetti sul sito internet
Groupon, specializzato nella vendita on line di prodotto di stock di ogni genere a prezzi for-
temente ribassati;

- a fine aprile 2016, gli attori, a seguito della richiesta di chiarimenti indirizzata a
Groupon circa la provenienza dei maglioni a marchio “RR RD” offerti in vendita trami-
te il proprio sito, avevano appreso che i citati maglioni erano stati forniti dalla società polacca
EL CI YK, la quale li aveva a sua volta acquistati da un produttore italiano, os-
sia Fashion Live s.r.l., risultato essere licenziatario della RR RD;

- la società Fashion Live s.r.l., nel periodo compreso tra l'1/2/2012 e il 27/2/2014, era
stata licenziataria dei marchi “RR RD” per la produzione e commercializzazione in Ita-
lia di maglie di cashmere, lana e misto lana;

2
- a seguito della risoluzione anticipata, in data 27/2/2014, del contratto di licenza per
grave inadempimento contrattuale della Fashion Live, la quale aveva venduto i prodotti fuori
dal territorio oggetto di licenza, quest'ultima aveva chiesto di poter usufruire di un periodo di
sell – off per poter vendere la merce già prodotta o in corso di produzione a tale data;
periodo
di sell – off concordato sino al 31/12/2014;

- nonostante la Fashion Live s.r.l. non avesse più, a decorrere dal 31/12/2014, alcun di-
ritto di spacciarsi come licenziataria di RR RD né di produrre, far produrre, importare o
commercializzare alcun prodotto a marchio “RR RD”, era emersa una massiccia e con-
tinua attività di produzione, importazione e commercializzazione ad opera della citata Fashion
Live s.r.l. di prodotti a marchio “RR RD”, risultando venduti, in data 13/10/2015, ben
6000 pullover a marchio “RR RD”;

- allarmati dalla risposta ricevuta, gli attori avevano richiesto a Groupon ulteriore do-
cumentazione al fine di constatare la gravità della contraffazione subita, ricevendo da
quest'ultima la fattura emessa dalla Fashion Live s.r.l. in data 28/12/2015 e avente ad oggetto
5500 pullover di cotone a marchio “RR RD”, venduti al fornitore polacco di Groupon,
unitamente alla relativa lettera di vettura CMR dalla quale si evinceva che, prima della spedi-
zione all'acquirente, la merce era stata depositata per conto di Fashion Live s.r.l. presso i ma-
gazzini milanesi della società Avion Company S.p.A.;

- gli ingenti quantitativi venduti da Fashion Live s.r.l. a fine 2015 e la varietà di taglie
e colori disponibili denotavano un'intensa attività di produzione e commercializzazione illeci-
ta di maglie “RR RD”;

- a conferma di quanto innanzi, ulteriori investigazioni da parte degli attori, unitamente
alla documentazione messa a diposizione da un ex-licenziatario, tale RI, avevano evi-
denziato che la Fashion Live s.r.l., anche successivamente alla cessazione del contratto di li-
cenza, aveva continuato a far produrre maglie a marchio “RR RD” ai propri fornitori del
Bangladesh;

3
- i maglioni “RR RD” di dubbia autenticità offerti in vendita tramite i siti web di
Groupon e Lasara erano stati proposti al prezzo di 10/20 euro e alcuni di essi erano stati rea-
lizzati integralmente in acrilico, nonostante le licenze concesse dalla società attrice prevedes-
sero la produzione di maglioni in pura lana o misto lana;

- al fine di accertare l'intervenuta contraffazione del marchio e di acquisire ulteriori
prove dell'illecito, gli attori avevano depositato ricorso cautelare datato 13/1/2017, chiedendo
che venisse concesso, inaudita altera parte, un provvedimento di descrizione ai sensi e per gli
effetti degli artt. 129 e 130 d.lgs. n. 30/2005, da eseguirsi presso la sede legale della società
Fashion Live s.r.l. ed eventuali magazzini sotto il controllo della stessa, presso lo spedizionie-
re Avion Company S.p.A. e presso eventuali altri soggetti terzi detentori, non per fini perso-
nali, dei prodotti contraffatti recanti il marchio “RR RD”, nonché delle scritture contabi-
li e commerciali idonee a delineare i profili di responsabilità a carico della società convenuta,
al fine di quantificare l'entità del danno subito e subendo dagli attori in conseguenza della de-
nunciata condotta;

- era stato, pertanto, emesso, in data 26/1/2017, decreto, poi confermato con ordinanza
del 21/3/2017, con il quale era stata disposta la descrizione dei prodotti a marchio “RR
RD”, nonché della documentazione contabile e fiscale relativa alla produzione e commer-
cializzazione dei prodotti esistenti presso la sede della Fashion Live s.r.l., presso eventuali
magazzini sotto il controllo della stessa, presso lo spedizioniere Avion Company S.p.A., non-
ché presso terzi detentori non per fini personali.
Hanno pertanto concluso, previo accertamento della violazione dell'art. 20 c.p.i. da
parte della convenuta con riferimento al marchio “RR RD”, di titolarità di RR RD,
e della responsabilità della stessa convenuta ai sensi dell'art. 2598 c.c. per le condotte di con-
correnza sleale perpetrate ai danni degli attori:
- per l'inibitoria dell'utilizzo, sia direttamente sia tramite soggetti terzi, nello svolgi-
mento della propria attività, del marchio “RR RD” e di ogni altro marchio identico, si-
4
mile o confondibile con esso, ivi inclusi l'apposizione del marchio “RR RD” sui prodot-
ti e/o sulle loro confezioni, la produzione, la commercializzazione, l'offerta e/o la detenzione
a tali fini di capi di abbigliamento a marchio “RR RD”, l'importazione e/o
l'esportazione di prodotti contraddistinti dal marchio “RR RD”, nonché l'utilizzo del
marchio “RR RD” nella corrispondenza commerciale e pubblicitaria;

- per il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti contraffatti a marchio “RR
RD”;

- per la distruzione dei prodotti a marchio “RR RD” rinvenuti nel corso delle
operazioni di descrizione, nonché di eventuali altri prodotti o materiali a marchio “RR Car-
din” nella disponibilità della convenuta;

- per la condanna della convenuta ex artt. 125 c.p.i. e 1223 e 2900 c.c. al risarcimento
dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori, da quantificarsi in cor-
so di causa, eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché, in ogni
caso, per la retroversione in favore degli attori degli utili realizzati dalla convenuta mediante
le condotte illecite perpetrate;

- per la determinazione di una sanzione pecuniaria a carico della convenuta pari a
€5.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni eventuale giorno di ritardo
nell'esecuzione dell'emananda sentenza e pari a ulteriori €1.000,00, o alla diversa somma ri-
tenuta di giustizia, per ogni successiva violazione dell'emananda sentenza;

- per la pubblicazione del dispositivo della sentenza a caratteri doppi del normale, a
cura degli attori e a spese della convenuta, in due numeri consecutivi del Corriere della Sera e
di una rivista specializzata scelta dagli attori, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato
il 20/4/2017).
I.2.- La società convenuta Fashion Live s.r.l., costituitasi in giudizio, ha contestato in-
tegralmente quanto dedotto dagli attori, concludendo, preliminarmente, per la declaratoria di
estinzione della misura cautelare di descrizione, resa in esito al procedimento r.g. n. 548/2017,
5
e, nel merito, per il rigetto delle domande ex adverso proposte, vinte le spese di lite (comparsa
di risposta depositata il 14/9/2017).
I.3.- La causa, istruita in via documentale e mediante ctu a mezzo del Dott. Rosario
Marra, è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni pecisate come in epigrafe.
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II. La domanda è fondata e dev'essere, pertanto, accolta per
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