Trib. Nola, sentenza 19/03/2024, n. 900

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 19/03/2024, n. 900
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 900
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/10/2023 al n. 5571/2023 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 29/05/1956,
e da
(C.F.: ) nata a Parte_2 C.F._2
VENEZUELA il 03/12/1981, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. PILATO GIOVANNI, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;

-RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI

Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 23/10/2023 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22/10/2005 in Marigliano (NA) dalla cui unione nascevano due figli: (nata a [...] il [...]) Controparte_1 maggiorenne e (nato a [...] il [...]), evidenziavano Controparte_2 che la Procure della Repubblica presso Tribunale di Nola aveva autorizzato con nulla osta del 21/10/2016 l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Lette le note di parte, con ordinanza del 19/02/2024 il Giudice, rilevata la mancanza degli accordi sottoscritti dalle parti, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter cpc fino al
13/03/2024.
Indi, lette le note di parte e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi