Trib. Salerno, sentenza 10/05/2024, n. 958
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Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 129/2022 Cont. Lav. vertente:
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Alberto Gentile, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marilena Giordano e
Barbara Ugatti, in virtù di mandato in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2022 Parte_1
adiva il Giudice di Salerno, quale Giudice del lavoro,
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1
società è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1
1
subordinato dal 1^ febbraio 2006 al 07/08/2021 oppure dalle diverse date accertate in corso di causa, senza soluzione di continuità, con inquadramento nel II livello del CCNL Turismo
(aziende alberghiere) sino al mese di maggio 2011 e nel I livello a decorrere dal mese successivo. Previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente nel periodo di lavoro dal 1 febbraio
2006 al 4 maggio 2014, in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, condannare la società in persona del suo legale rapp.te p.t e Controparte_1
amministratore unico, sig.ra Controparte_2
di Belmonte, con sede legale in Salerno a Via Fuso 8, al
[...]
pagamento in favore della ricorrente signora Parte_1
la somma complessiva di € 184.363,00
[...]
(centottantaquattromilatrecentosessantatre/00) a titolo di stipendi non percepiti e differenza di trattamento di fine rapporto per la quota maturata ed accantonata dal 2006 al mese di aprile 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare la resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. Dichiarare come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si costituiva la che concludeva: accertare e dichiarare CP_1
la inammissibilità/improponibilità delle avverse domande stante
l'intervenuta decadenza ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in cui è incorsa parte ricorrente. Accertare e dichiarare la inammissibilità/improponibilità delle avverse domande stante
l'intervenuta decadenza ex art. 32 Legge 183/2010, in cui è incorsa parte ricorrente. Accertare e dichiarare la carenza di
2
legittimazione passiva della resistente società, per le motivazioni sopra esposte. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle pretese anche creditorie di parte ricorrente. In via principale, nel merito: rigettare, comunque, tutte le domande formulate in ricorso in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto e non provate e, per l'effetto, condannare la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. In via gradata: nella denegata ipotesi di mancato rigetto dell'avverso ricorso e/o nel caso in cui il giudice dovesse accogliere, anche parzialmente, le
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