Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
Proc. n. 1037/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 3 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
difesa e rappresentata, come da mandato conferito su supporto cartaceo allegato al ricorso, Parte_1 dall'avv. Francesco Santucci ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, con studio posto in Firenze alla Via Fra' Giovanni Angelico n. 14/b;
RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via della Controparte_1 Conciliazione n. 10 presso lo studio dell'avv. Ciro Cafiero che la rappresenta e assiste, giusta procura in calce, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Tiziana La Verghetta;
RESISTENTE E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su carta, la cui copia CP_1 informatica autenticata è allegata alla memoria di costituzione e difensiva, dall'avv. Gian Luca Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla Via Bonifacio Lupi n.14;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29.3.2023 e ritualmente notificato, la lavoratrice Pt_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “-I- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate:
1. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
2. indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
3. indennità turno 18 metri;
4. premio evitati sinistri;
5. indennità vendita e informazioni;
6. indennità presenza al lavoro;
7. indennità mansione controllo/conducente;
8. indennità forfettaria ritardi;
9. compenso biglietti a bordo;
pagina 1 di 9 -II- ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
-III- con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2020, condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.300,64 (salvo quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
-IV- condannare altresì la società convenuta a rimborsare le spese di consulenza tecnica di parte, corrispondendo alla ricorrente l'importo di € 120,00;
-V- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa ivi compreso il contributo unificato pari ad € 49,00”.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente, nell'an e nel quantum, la fondatezza della pretesa avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, differire se del caso la prima udienza ex art. 269 cpc per consentire alla resistente
[...]
la chiamata in causa in manleva di , C.F./p.Iva in CP_2 CP_2 PartitaIVA_1 persona del l.r.p.t., con sede in Firenze alla Via die Mille 115 e indrizzo di posta elettronica certificata PEC a manleva di onde consentire alla chiamata in causa di spiegare le Email_1 proprie difese nei termini a comparire previsti dal codice di rito, ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2948 n. 4 di tutti i crediti asseritamente maturati dal lavoratore fino a cinque anni prima della data di notifica del ricorso;
nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei confronti di , in quanto destituita di ogni Controparte_2 fondamento per quanto esposto in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda attorea. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto ricorso, tenere indenne CP_2[... CP_
dal pagamento delle differenze retributive maturate dal lavoratore dalla data di assunzione in
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fino alla data del contratto di cessione del ramo di azienda (30/11/2012) e per l'effetto condannare al pagamento delle stesse, limitando la condanna della resistente CP_2 CP_2[...
alle indennità ritenute strettamente connesse all'inquadramento del lavoratore e in ogni caso limitando il calcolo dell'incidenza delle indennità agli 11 mesi di lavoro effettivamente eseguiti per i motivi di cui in narrativa e così come calcolati dall'azienda, a far data dal 1/12/2012 al 31/12/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ed in via subordinata con compensazione delle spese di lite.”.
3. Autorizzata dal Tribunale ex art. 420, co. 9 c.p.c. la chiamata in causa di quest'ultima si è CP_1 ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in tesi, voglia rigettare le domande proposte dalla Sig.ra per infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese Parte_1 e compensi professionali;
2) in ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto della Sig.ra Parte_1 alle differenze retributive per il periodo precedente al 2.11.2018, ovvero al 5.08.2014 (o alla diversa data ritenuta di giustizia), con vittoria di spese e compensi professionali;
3) in ulteriore ipotesi, in caso di accoglimento della domanda e condanna di al pagamento delle differenze retributive CP_1 per il periodo di competenza, voglia compensare le spese nei confronti della terza chiamata in causa
per le ragioni di cui alle premesse di p. 7 di questa memoria di costituzione.”. CP_1
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 3 gennaio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
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6. In fatto, è pacifico che parte ricorrente sia stata assunta in data 7.5.2001 da con la qualifica CP_2 di “operatore di esercizio”, parametri 140 fino al 31.5.2009, 158 fino al 31.5.2017 e, da ultimo, parametro 175 (v. buste paga sub docc. 18-20 fasc. ric.), che dalla sopra indicata data di assunzione fino alla data del 30.11.2012, abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di e che, a CP_2 seguito di trasferimento di ramo di azienda, il rapporto di lavoro, a far data dal 1.12.2012, sia transitato senza soluzione di continuità ad con mantenimento dell'anzianità di servizio e dei Controparte_1 diritti acquisiti, rapporto poi cessato in data 31.10.2021 a seguito d cambio di appalto in favore di Autolinee Toscane Spa a far data dal 1.11.2021.
7. Parte ricorrente chiede, dunque, nel presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2020, computandovi anche le seguenti indennità: indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
indennità turno 18 metri;
premio evitati sinistri;
indennità vendita e informazioni;
indennità presenza al lavoro;
indennità mansione controllo/conducente;
indennità forfettaria ritardi;
compenso biglietti a bordo, giusta la direttiva 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
8. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
9. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
10. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
11. Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di
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