Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 38
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5005/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
OR SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
UO EP, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Mosca, come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato in data 26/9/2014 la GO s.p.a. faceva appello avverso la sentenza n. 570/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di BR PE dichiarando non dovute le somme portate dalle fatture emesse a suo carico dalla GO s.p.a. come canone per consumo di acqua, condannando la GO anche alle spese di giudizio, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua fondato su norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art.
113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la sentenza appellata era completa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va preliminarmente dichiarato ammissibile, in quanto notificato nel termine previsto per legge. Infatti, ai fini della determinazione di esso, è necessario ricorrere alla lettura in combinato disposto dell'art. 327 c.p.c. con il secondo comma dell'art. 155 c.p.c., fermo restando il principio generale di cui al quarto comma dell'art. 2963 c.c. L'art. 327 c.p.c. fissa il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza per la notificazione dell'atto di appello, mentre, l'art. 155 c.p.c., nel distinguere l'ipotesi del computo dei termini
a giorni, disciplinata al primo comma, da quella dei termini a mesi, stabilisce, al secondo comma, che per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. Ciò significa che non si contano i singoli giorni che compongono il mese, ma solo il mese di per sé considerato. Posto che, l'art. 2963
c.c., detta un principio di ordine generale - sebbene previsto in tema di prescrizione - in virtù del quale per i termini che vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto del dies a quo, nè del numero dei giorni che compongono
i mesi o gli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5005/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
OR SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
UO EP, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Mosca, come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato in data 26/9/2014 la GO s.p.a. faceva appello avverso la sentenza n. 570/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di BR PE dichiarando non dovute le somme portate dalle fatture emesse a suo carico dalla GO s.p.a. come canone per consumo di acqua, condannando la GO anche alle spese di giudizio, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua fondato su norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art.
113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la sentenza appellata era completa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va preliminarmente dichiarato ammissibile, in quanto notificato nel termine previsto per legge. Infatti, ai fini della determinazione di esso, è necessario ricorrere alla lettura in combinato disposto dell'art. 327 c.p.c. con il secondo comma dell'art. 155 c.p.c., fermo restando il principio generale di cui al quarto comma dell'art. 2963 c.c. L'art. 327 c.p.c. fissa il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza per la notificazione dell'atto di appello, mentre, l'art. 155 c.p.c., nel distinguere l'ipotesi del computo dei termini
a giorni, disciplinata al primo comma, da quella dei termini a mesi, stabilisce, al secondo comma, che per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. Ciò significa che non si contano i singoli giorni che compongono il mese, ma solo il mese di per sé considerato. Posto che, l'art. 2963
c.c., detta un principio di ordine generale - sebbene previsto in tema di prescrizione - in virtù del quale per i termini che vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto del dies a quo, nè del numero dei giorni che compongono
i mesi o gli
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