Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa
Angela Giunta, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 13/2017 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2698/2017 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 19.06.24
e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
RO CE (C.F. [...]) e CC LO (C.F.
[...]) quest'ultima anche in proprio, oltre che nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore RO VI RI (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio AN, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Ravagnese II Trav. Scagliola n. 7 come da procura in atti;

Appellanti

E
Compagnia di Assicurazione UP Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna e Saveria Cusumano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle medesime sito in Reggio Calabria, Via
Prol. Aschenez Trav. Amendola n. 15

Appellata
GENERALI ITALIA S.P.A. nuova denominazione di INA ASSITALIA S.P.A. (C.F./P.IVA
00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Attinà, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Reggio Calabria, in Via Treviso n. 4
Appellata e appellante incidentale

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (P. IVA 00818570012) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RI Stefania Cantù, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Viale Aldo Moro Trav. D,
n. 5;

Appellata

O' NT, (C.F. [...]);

AL CE, (C.F. [...]);

LT IO, (C.F. [...]);

Appellati contumaci

Motivi della decisione

Con atto di citazione in appello datato 29/06/2017 i IG.ri CR CE e AN
LO, quest'ultima sia in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore CR VI RI che in proprio, proponevano impugnazione avverso la sentenza
N. 13/2017, emessa nell'ambito del procedimento N. 2334/2014 R.G.A.C. dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria.
Con tale atto di impugnazione gli appellanti si dolevano della decisione presa dal Giudice di prime cure, articolando i seguenti motivi di censura.
Col primo motivo, gli appellanti si lamentavano della quantificazione relativa al danno subìto dal proprio figlio, CR VI RI, il quale, anni prima, era rimasto vittima di un incidente stradale che aveva coinvolto uno scooter e due automobili per come meglio descritto nel prosieguo.
Nell'ambito del procedimento di primo grado, a seguito di C.T.U. medico-legale espletata dal
Dott. Saverio Laganà, era risultato che, a seguito della lesione al diritto fondamentale della salute, il piccolo CR VI RI aveva riportato dei danni conseguenza così sintetizzabili: invalidità totale temporanea di giorni 2;
invalidità temporanea parziale di giorni 5 al 75% e di giorni 10 al 50%;
invalidità permanente al 2% (consistente in alcune cicatrici sul volto proprio a causa dell'incidente).

Orbene, a fronte di tali danni conseguenza il Giudice di Pace aveva complessivamente liquidato
€ 2.822,99 più € 20,00 di spese documentate.
Secondo l'appellante, il Giudice di Prime cure avrebbe errato in quanto si sarebbe totalmente appiattito sull'esito della C.T.U., senza tenere conto delle contestazioni che a questa erano state mosse in primo grado dal difensore.
Infatti, secondo la difesa degli odierni appellanti principali, il C.T.U. avrebbe riconosciuto un danno biologico permanente eccessivamente ridotto.
In relazione al danno biologico permanente, il CTU aveva affermato che il piccolo VI aveva riportato un danno da riduzione dell'efficienza estetica (pregiudizio estetico lieve);
nella sostanza, cicatrici dicromiche di piccole dimensioni in regione frontale zigomatica destra e che non risultavano sussistenti ulteriori pregiudizi permanenti di alcun tipo.
Secondo gli appellanti principali, però, il C.T.U. non avrebbe tenuto conto della “sintomatologia soggettiva c.d. precoce”.
A supporto di ciò, parte appellante richiamava la testimonianza della IG.ra NO LA, secondo cui la PO, ossia la IG.ra AN, era stata “consigliata” dai medici che avevano visitato il minore di vigilare costantemente sullo stesso dopo la dimissione dall'ospedale, in quanto “temevano” una qualche reazione del bambino.
Inoltre, non sarebbe stato tenuto in conto il c.d. “disturbo somatoforme indifferenziato lieve” che, secondo la legislazione di settore, sarebbe indennizzabile con il riconoscimento di una invalidità permanente estendibile sino a 5 punti percentuale.
Tutte queste considerazioni sarebbero state formulate dagli appellanti al C.T.U. nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale. Tuttavia, il perito non avrebbe risposto ai
“minuziosi” rilievi sollevati.
In tesi di parte appellante, il vizio della sentenza impugnata risiederebbe nel fatto che il Giudice di Pace avrebbe accolto in maniera acritica le considerazioni svolte dal C.T.U. nella sua relazione;
considerazioni che, ab origine, non avevano tenuto conto dei rilievi critici sollevati dalla difesa.
Gli odierni appellanti a pag. 9 dell'atto di appello deducevano che la quantificazione dei pregiudizi patiti dal piccolo VI avrebbe dovuto effettuarsi secondo il seguente prospetto:
- INABILITA' TEMPORANEA TOTALE (al 100%) di giorni 9;

- INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE (al 50%) di giorni 10;

- POSTUMI INVALIDANTI PERMANENTI DEL 4% (2% per il pregiudizio estetico di lieve entità e 2% per il disturbo somatoforme indifferenziato lieve).
Col secondo motivo di appello, lamentava l'omessa pronuncia sul danno iure proprio patito dalla
IG.ra AN a titolo di danno morale.
Infatti, già nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano argomentato in relazione alla circostanza per cui la madre del piccolo VI, vedendo il volto del bambino coperto di sangue a seguito dell'incidente, era svenuta tanto da dover essere soccorsa da alcune persone presenti sul luogo dell'evento.
Gli appellanti lamentavano che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato in modo alcuno, violando così l'articolo 112 c.p.c., che prevede l'obbligo, per il giudice, di pronunciarsi su tutta la domanda, pena la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Gli appellanti, in considerazione di quanto sopra esposto, chiedevano la riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di Pace, articolando le seguenti conclusioni:
A: Condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione, a favore degli odierni ricorrenti – in proprio e n.q.-, della maggiore somma, corrispondente alla differenza tra l'importo rivendicato mediante l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (pari ad € 16.000,00) e quello già liquidato dal primo giudicante, all'esito del procedimento iscritto al R.G. Nr. 2334/14, sulla scorta di una CTU lacunosa, contraddittoria ed, in parte qua, fuorviante;

B: ovvero, condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione a favore degli odierni istanti, dell'ulteriore somma, corrispondente alla differenza tra l'importo risultante dalla quantificazione dei pregiudizi fisici che saranno accertati in corso di causa, a seguito dell'espletamento di nuova
CTU medico-legale sulla persona del minore CR VI RI – ritenuta necessaria per pervenire ad una corretta rideterminazione di tutti i pregiudizi fisici effettivamente sofferti e/o residuati in capo al danneggiato – e la somma già riconosciuta in forza della stessa sentenza sottoposta a gravame;

C: in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori richieste di merito e/o istruttorie, ove l'Ill.mo Magistrato adito, quale peritus peritorum, dovesse ritenere fondata la valutazione già espressa dal Dott. Saverio Laganà, considerata l'omessa delibazione del danno rivendicato in proprio dalla madre del piccolo pedone, condannare, comunque, i convenuti, in solido, alla corresponsione, a favore della IG.ra LO AN, della somma pari ad € 2.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma, da quantificarsi anche con applicazione del criterio equitativo, al fine di permettere che una situazione di diritto sia conforme a giustizia – ferma restando, quindi, la sussistenza dei postumi invalidanti già riconosciuti in capo al medesimo minore-;
D: ad ogni buon conto, in ipotesi di accoglimento di almeno una delle richieste sopra contraddistinte con le lettere dalla A alla C, condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione, in favore di essi appellanti, anche degli interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10/11/2017, si costituiva nel presente giudizio la GENERALI ITALIA S.P.A., compagnia assicuratrice del veicolo AT ND di proprietà di LA CE, proponendo altresì appello incidentale.
La società ER TA deduceva, innanzitutto, che il Giudice di prime cure aveva accolto in modo del tutto legittimo le conclusioni del C.T.U.
In tal senso, contestava l'affermazione di parte appellante secondo cui il Giudice di Pace non aveva tenuto conto del maggior danno subito dal minore CR VI RI, appiattendosi sulle valutazioni che del danno in questione aveva fatto il CTU.
L'odierna appellata osservava come tale affermazione fosse chiaramente smentita dalle stesse risultanze processuali, avendo il CTU adeguatamente tenuto conto e risposto ai rilievi all'elaborato peritale formulati dal difensore degli appellanti.
Il C.T.U. rilevava come le osservazioni del difensore degli appellanti erano mere ipotesi non supportate da documentazione sanitaria né dall'esame obiettivo peritale.
In questa prospettiva, l'appellata rilevava che il riferimento al disturbo somatoforme indifferenziato lieve e ad altri pregiudizi conseguenti alle lesioni subite dal minore nel sinistro, per come prospettati dagli
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