Trib. Avellino, sentenza 07/03/2024, n. 497
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Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 265/2021 Verbale di Udienza del giorno 07 marzo 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare ;
viste le note di trattazione scritta depositata dalla parte attrice UN NT Vallo Lauro(AV)in persona del Presidente pro tempore con cui si riporta alle difese in atti, ai documenti prodotti chiedendo l'integrale accoglimento della domanda introduttiva, con ogni conseguenziale statuizione di legge e con vittoria di spese e compensi professionali di lite, con attribuzione. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta OL VA che così ha concluso:” rigettare la domanda della UN NT Partenio Vallo di Lauro e la domanda della Regione PA perché inammissibili, improcedibili, comunque infondate e non provate e poiché validi ed efficaci sia l'atto di compravendita per Notaio Pesiri del 20 maggio 2020 Rep. n. 57019 Rac. n. 22672 stipulato tra i sigg.ri OL VA/SO NN e la sig.ra OL AN, sia l'atto del 10 luglio 2020 Rep. n. 57077, Rac 22719 stipulato tra i sigg.ri OL VA/SO NN e i sigg.ri
OL NE ed OL NT;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, fatto salvo il diritto di usufrutto per come costituito con l'atto per Notar Pesiri del 20 maggio 2020 ed accresciutosi a seguito del decesso di SO NN, disporre che la declaratoria di inefficacia degli atti di trasferimento è limitata alla quota di proprietà del 50% trasferita da esso OL VA ad OL NE, OL NT ed OL AN ed escludere da tale declaratoria l'altra quota di proprietà del 50% trasferita da SO NN ad OL NE, OL NT ed OL AN;
condannare la UN NT Partenio Vallo di Lauro (P.IVA 92071390642) in persona del legale rapp.te e la Regione PA, (P.IVA 80011990639) in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese, competenze di lite, rimborso forfettario ed accessori di legge del giudizio. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta OL AN con cui si è riportata alle comparse di costituzione e risposta, a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito ed in particolare alle note autorizzate del 07.12.2023, chiedendone l'integrale accoglimento. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 07 marzo 2024, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.265/2021, cui è riunita la causa civile iscritta al n.
769/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,avente ad oggetto azione revocatoria e vertente
T R A
COMUNITÀ MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO, Part. Iva
92071390642, in persona del presidente e legale rapp. p. t. dott. Biancardi Domenico, rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Cuozzo, (C.F. [...]), in virtù di deliberazione di Giunta Esecutiva n.38 del 16.11.2020 e di mandato a margine dell'atto di citazione , elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
REGIONE CAMPANIA, C.F. 80011990639 in persona del Presidente della Giunta
Regionale, legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio
Niceforo, ( C.F. NCF FRZ 67 H 03 F 839 L), e dall'Avv.Pasquale D' Onofrio ( C.F.
DNF PQL 68 D 07 G 812 N ) dell'avvocatura regionale, con poteri anche disgiunti,giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
C O N T R O OL VA, nato a [...] il [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Colella (C.F. [...]) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
OL MI, nato ad [...] il [...], C.F. [...], e
OL NI, nato ad [...] il [...], C.F. [...], rappresentati e difesi dall'Avv. NT Napolitano (C.F.: [...]) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTI
E
OL AN, nata a [...] il [...], C.F. SLI GNN 89P49
A509P, rappresentata e difesa dall'avv. Angelina De Falco (C.F. DFL NLN 66P47
G190D) e giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti.
CONVENUTA
Preliminarmente si evidenzia che il fascicolo R.G. n. 265/2021 è stato assegnato alla scrivente in data 04 agosto 2022 previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Maria
Cristina Rizzi nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del 10/08/2022 a differire l'udienza al 06/07/2023 per il prosieguo del giudizio
e in tale data fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27/12/2023 differita all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa.
In tale udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta che hanno sostituito la discussione orale della causa, con cui ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa
e negli scritti difensivi, decide la controversia mediante deposito in Cancelleria della seguente sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c.., con la concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la UN NT Partenio Vallo di
Lauro in persona del legale rappresentante p.t. conveniva dinanzi al Tribunale di
Avellino i sigg.ri OL VA, OL AN, OL NE e OL NT al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attore dei trasferimenti di immobili eseguiti dai signori OL VA e SO NN in favore dei convenuti.
L'attrice deduceva che con sentenza n. 603/2013 la Corte dei Conti condannava OL
VA al pagamento di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione, a favore ed in egual misura di Regione PA e UN NT Partenio e Vallo di Lauro, convalidando il sequestro conservativo per un importo di € 200.000,00 sui 333/1000 dell'immobile sito in Quadrelle (AV) al Corso Vittorio Emanuele III n.30-32, iscritto in Catasto fabbricati al foglio 2, part. 242 sub 2, cat. A/6 classe unica, vani 13,5, rendita
Euro 801,80 (doc.3) e sui 333/1000 dell'immobile sito in Quadrelle (AV) Corso
Vittorio Emanuele III, iscritto in Catasto fabbricati al foglio 2, part.272, cat. A/4, 7,5 vani per cui, al fine di recuperare il credito promuoveva procedura esecutiva contro
OL VA, Trib. Avellino RGE n. 1/2014.
La detta procedura, con provvedimento del 17/12/2018, veniva dichiarata estinta dal
G.E. non ravvisando in atti la piena prova della qualità di proprietario, in qualità di erede mortis causa, in capo all'esecutato della quota di proprietà dei beni staggiti.
L'attrice asseriva che con atto per notar Pesiri del 20/05/2020 OL VA e la di lui coniuge SO NN trasferivano in corrispettivo di assistenza la nuda proprietà alla figlia OL AN, di loro beni immobili, riservandone per se stessi il diritto di usufrutto generale vita natural durante e costituiti da fabbricato consistente in un'abitazione in Quadrelle (AV) al Corso Vittorio Emanuele III n.32, individuato
catastalmente al foglio 2 particelle 242/4-1582/12corso Vittorio Emanuele Terzo n.32, piani T-1-2-S1, cat.A/2, classe unica, vani 13,5 - superficie catastale totale mq.363
(totale escluse aree scoperte mq.347) - RC €.801,80 e pertinenziale piccolo giardino poco discosto, della superficie di circa mq.280, in Catasto TE , foglio 2, particella
n.274 per a.2,80 sem.arb. di 1a RD €.3,83 e RA €.1,16(doc.7) e con altro atto del notaio dott. Edgardo Pesiri del 10.07.2020 i coniugi OL-SO vendevano a favore dei figli
OL NE ed NT la piena proprietà di un immobile in Comune di Quadrelle
(AV),e precisamente una vecchia porzione di piccolo fabbricato ad uso abitazione non di lusso, consistente in un locale deposito sviluppantesi su due livelli in catasto al foglio 2, particelle numeri 5/5-6/10, corso Umberto Primo n.9, n.13, piani T-1, cat. C/2, classe 5a, mq.68 =superficie catastale totale mq.78= RC €.101,85 .
Il prezzo della compravendita veniva convenuto in Euro 1.900,00, corrisposto in danaro contante prima della stipula dell'atto.
In data 03/10/2020 decedeva la sig.ra SO NN con conseguente consolidamento dell'usufrutto.
La UN NT riteneva priva di effetto l'alienazione posta in essere da OL
VA e dal di lui coniuge sulla porzione di immobili oggetto della trascrizione del sequestro conservativo operato dalla Corte dei Conti, e quindi l'inefficacia e inopponibilità al creditore dell'atto di trasferimento in corrispettivo di assistenza .
Ritenuto che nella fattispecie ricorrevano tutti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. sia in ordine alla sussistenza dell'eventus damni che della relativa scientia fraudis in capo al debitore, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attore dei trasferimenti di immobili eseguiti dai signori OL VA e SO NN in favore dei figli OL
AN,OL NE ed OL NT, giusta atti del notaio dott. Edgardo Pesiri del 20 maggio 2020(doc.6) e del
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