Trib. Ragusa, sentenza 03/09/2024, n. 1376
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Testo completo
N. R.G. 4237/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr M Pnti Presidente rel. est. dr S L Giudice dr R S Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4237/2021 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nato a Ragusa il 27.09.1968, C.F.: , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
C G, c.da Piante n. 26, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A
Leggio, CF: , in Comiso, via G. Matteotti n. 22, che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
come da mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a Ragusa il 20.06.1979, C.F.: residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
C G, c.da Piante n. 26;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 6
che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio nel Comune di C G, in data 07.03.2012, con e che dall'unione coniugale è nato il figlio (n. a Ragusa il 06.06.2012) e Controparte_1 Per_1 che l'affectio maritalis tra i coniugi era venuto meno a causa dei continui, ripetuti e prolungati abbandoni, da parte della sig.ra sia del minore che del marito e da ultimo Controparte_1
definitivamente della casa coniugale;
che, nella sostanza, la sig.ra non conviveva più stabilmente nella casa coniugale Controparte_1
con il marito e il figlio da aprile 2017, disattendendo uno degli obblighi scaturenti dal vincolo matrimoniale, quale quello della coabitazione;
pertanto, appare indubbio che il comportamento tenuto dalla sig.ra è passibile di addebito della separazione;
CP_1
che il ricorrente ha altresì esposto che stante i continui conflitti tra moglie e figlio, per tutelare
l'incolumità del minore, per assicurarlo al luogo in cui frequenta la scuola e gli amici che in questo difficile momento gli sono stati vicini e per rendere meno disagevole il tragitto scola-casa e viceversa, aveva deciso di andare ad abitare in un'immobile sito in Comiso, nella frazione di Pedalino, in contrada Cicogna snc, lasciando la casa coniugale nella disponibilità della moglie e portando con sé il minore, senza mai precludere il diritto di visita della madre, o i desideri del minore ;
Per_1
che ha pertanto chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
Controparte_1
disporre l'affidamento esclusivo del figlio al padre, con collocazione del minore presso il Per_1
padre in Contrada Cicogne snc e con diritto della madre di vederlo ed averlo con sé il lunedì pomeriggio, il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio stesso, che frequenta con profitto la scuola elementare G.
Mazzini di Pedalino, e le attività extrascolastiche che la scuola organizza;
porre a carico della sig.ra un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento del figlio , da versarsi al padre sino al raggiungimento della maggiore età del Per_1
figlio e, al conseguimento della maggiore età, direttamente al figlio , oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie previamente concordate tra i coniugi;
condannare la sig.ra alla refusione delle spese e degli onorari del presente Controparte_1 giudizio.”;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1 comparsa all'udienza presidenziale del 28 aprile 2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza presidenziale è stato
pagina 2 di 6
disposto l'affidamento condiviso del figlio minore (n. il 6.06.2012) ad entrambi i genitori, sia Per_1 pure con collocazione prevalente presso il padre, ma
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr M Pnti Presidente rel. est. dr S L Giudice dr R S Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4237/2021 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nato a Ragusa il 27.09.1968, C.F.: , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
C G, c.da Piante n. 26, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A
Leggio, CF: , in Comiso, via G. Matteotti n. 22, che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
come da mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a Ragusa il 20.06.1979, C.F.: residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
C G, c.da Piante n. 26;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
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che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio nel Comune di C G, in data 07.03.2012, con e che dall'unione coniugale è nato il figlio (n. a Ragusa il 06.06.2012) e Controparte_1 Per_1 che l'affectio maritalis tra i coniugi era venuto meno a causa dei continui, ripetuti e prolungati abbandoni, da parte della sig.ra sia del minore che del marito e da ultimo Controparte_1
definitivamente della casa coniugale;
che, nella sostanza, la sig.ra non conviveva più stabilmente nella casa coniugale Controparte_1
con il marito e il figlio da aprile 2017, disattendendo uno degli obblighi scaturenti dal vincolo matrimoniale, quale quello della coabitazione;
pertanto, appare indubbio che il comportamento tenuto dalla sig.ra è passibile di addebito della separazione;
CP_1
che il ricorrente ha altresì esposto che stante i continui conflitti tra moglie e figlio, per tutelare
l'incolumità del minore, per assicurarlo al luogo in cui frequenta la scuola e gli amici che in questo difficile momento gli sono stati vicini e per rendere meno disagevole il tragitto scola-casa e viceversa, aveva deciso di andare ad abitare in un'immobile sito in Comiso, nella frazione di Pedalino, in contrada Cicogna snc, lasciando la casa coniugale nella disponibilità della moglie e portando con sé il minore, senza mai precludere il diritto di visita della madre, o i desideri del minore ;
Per_1
che ha pertanto chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
Controparte_1
disporre l'affidamento esclusivo del figlio al padre, con collocazione del minore presso il Per_1
padre in Contrada Cicogne snc e con diritto della madre di vederlo ed averlo con sé il lunedì pomeriggio, il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio stesso, che frequenta con profitto la scuola elementare G.
Mazzini di Pedalino, e le attività extrascolastiche che la scuola organizza;
porre a carico della sig.ra un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento del figlio , da versarsi al padre sino al raggiungimento della maggiore età del Per_1
figlio e, al conseguimento della maggiore età, direttamente al figlio , oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie previamente concordate tra i coniugi;
condannare la sig.ra alla refusione delle spese e degli onorari del presente Controparte_1 giudizio.”;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1 comparsa all'udienza presidenziale del 28 aprile 2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza presidenziale è stato
pagina 2 di 6
disposto l'affidamento condiviso del figlio minore (n. il 6.06.2012) ad entrambi i genitori, sia Per_1 pure con collocazione prevalente presso il padre, ma
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