Trib. Catanzaro, sentenza 26/11/2024, n. 977

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 26/11/2024, n. 977
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 977
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

R.G. LAV. N. 945/2019

Udienza del 26/11/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. P P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 945/2019 promossa
DA

(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. V P


- RICORRENTE -


CONTRO
(C.F. , titolare della CP_1 CodiceFiscale_2 omonima ditta individuale, con sede in Catanzaro al viale De Filippis
n. 160
- RESISTENTE / CONTUMACE -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 945/2019

avente ad oggetto: contratto di assunzione part time – lavoro supplementare – differenze retributive.

Conclusioni delle parti: come da atti di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 29/04/2019, ha Parte_1 convenuto innanzi a questo Tribunale affinché venga CP_1 accertato il lavoro supplementare da ella svolto alle dipendenze della resistente, dalla quale era stata assunta con contratto part time, chiedendone la condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive.
La ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 08/09/2019
e di aver lavorato fino al 31/01/2019 con le mansioni di
“acconciatrice” (con inquadramento al III livello del CCNL
“Acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere”).
Sebbene il contratto di lavoro prevedesse un orario di quattro ore settimanali, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato, la ricorrente deduce di aver prestato l'attività lavorativa per almeno sei ore quotidiane e di aver, pertanto, effettuato lavoro supplementare per almeno due ore al giorno per sei giorni lavorativi.
Invero - precisa ancora la ricorrente - l'orario di lavoro effettivamente svolto era il seguente: 12:00-18:00 il martedì e il giovedì;
09:00-15:00 nei rimanenti giorni.
La ricorrente lamentava, inoltre, di non aver mai goduto di ferie, permessi, festività e della mensilità aggiuntiva.
Ha poi esposto che le spettanze retributive conteggiate in busta paga fanno riferimento
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