Trib. Torino, sentenza 07/06/2024, n. 3326
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Testo completo
N. R.G. 23682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 23682 dell'anno 2022
TRA
C.S.A. SRL, C.F. 03960310013, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv.
VAIRUS ALESSANDRA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
AL AS di CA EB (C.F. [...]), con l'avv. BOSI CARLO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto estimatorio rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 16 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
C.S.A. S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 7266/2022, dell'importo di €
6.907,63, emesso dal Tribunale di Torino in favore di CA EB titolare dell'impresa individuale AL AS di Casa Debora, fondato sulla fattura n. 78 del 31 dicembre 2018. Il
Pagina 1
credito aveva ad oggetto il corrispettivo pattuito per la vendita “in conto visione” di opere artistiche artigianali in vetro.
In particolare, ha eccepito di non aver mai commissionato, né acquistato né ricevuto dei beni da AL
AS di Casa Debora, deducendo l'insufficienza della fattura prodotta dalla ricorrente in via monitoria a provare la consegna della merce. Ha allegato che l'unico rapporto commerciale intercorso tra AL AS di Casa Debora e la C.S.A. S.R.L. era relativo alla partecipazione ad un progetto imprenditoriale in Tunisia, di circa dieci anni prima, nel quale ogni impresa partecipante, assumendosene il rischio autonomamente, avrebbe dovuto inviare a Tunisi alcuni beni di propria realizzazione per l'esposizione a potenziali clienti. Il progetto è fallito e i beni sono andati perduti.
L'opponente ha quindi chiesto, in via principale, di accertare l'insussistenza del diritto di credito azionato da Casa Debora e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata ha chiesto di essere condannata al solo ed eventuale minor importo provato in corso di causa.
AL AS di CA EB si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguenti difese:
- dal 2015 al 2018 AL AS di Casa Debora ha fornito opere artigianali a C.S.A. SRL in conto visione, accompagnate da documenti di trasporto sottoscritti dalla società opponente, affinché quest'ultima le trasportasse in Tunisia e, una volta in loco, procedesse alla loro rivendita;
- le opere, rimaste invendute, sono state restituite, come da rispettivi documenti di reso, tranne quelle consegnate nel 2018;
- dopo un anno dalla consegna in conto visione, AL AS di Casa Debora ha richiesto la restituzione delle opere ma CSA SRL ha rappresentato l'impossibilità a restituire i beni AL
AS di Casa Debora che, pertanto, ne ha richiesto il pagamento.
L'opposta ha quindi chiesto, in via principale, di rigettare l'opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di accertare l'inadempimento di CSA SRL e di condannarla al pagamento di € 6.907,63 oltre interessi.
Con ordinanza del 17.05.2023 la Giudice che ha preceduto la scrivente ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
L'opposta nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. ha dato atto che l'opponente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, comprensivo di spese legali della sola fase monitoria ad eccezione dell'imposta di registrazione.
La causa è stata trattenuta a decisione, senza svolgere attività istruttoria, all'udienza del 18.01.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Pagina 2
In via preliminare, occorre rilevare che l'avvenuto pagamento in corso di causa (il 9. 6.2023) da parte della C.S.A. s.r.l. dell'importo di € 10.281,81 non ha determinato la cessazione della materia del contendere, essendo stato eseguito il pagamento esclusivamente in ottemperanza del provvedimento di concessione della provvisoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 23682 dell'anno 2022
TRA
C.S.A. SRL, C.F. 03960310013, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv.
VAIRUS ALESSANDRA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
AL AS di CA EB (C.F. [...]), con l'avv. BOSI CARLO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto estimatorio rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 16 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
C.S.A. S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 7266/2022, dell'importo di €
6.907,63, emesso dal Tribunale di Torino in favore di CA EB titolare dell'impresa individuale AL AS di Casa Debora, fondato sulla fattura n. 78 del 31 dicembre 2018. Il
Pagina 1
credito aveva ad oggetto il corrispettivo pattuito per la vendita “in conto visione” di opere artistiche artigianali in vetro.
In particolare, ha eccepito di non aver mai commissionato, né acquistato né ricevuto dei beni da AL
AS di Casa Debora, deducendo l'insufficienza della fattura prodotta dalla ricorrente in via monitoria a provare la consegna della merce. Ha allegato che l'unico rapporto commerciale intercorso tra AL AS di Casa Debora e la C.S.A. S.R.L. era relativo alla partecipazione ad un progetto imprenditoriale in Tunisia, di circa dieci anni prima, nel quale ogni impresa partecipante, assumendosene il rischio autonomamente, avrebbe dovuto inviare a Tunisi alcuni beni di propria realizzazione per l'esposizione a potenziali clienti. Il progetto è fallito e i beni sono andati perduti.
L'opponente ha quindi chiesto, in via principale, di accertare l'insussistenza del diritto di credito azionato da Casa Debora e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata ha chiesto di essere condannata al solo ed eventuale minor importo provato in corso di causa.
AL AS di CA EB si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguenti difese:
- dal 2015 al 2018 AL AS di Casa Debora ha fornito opere artigianali a C.S.A. SRL in conto visione, accompagnate da documenti di trasporto sottoscritti dalla società opponente, affinché quest'ultima le trasportasse in Tunisia e, una volta in loco, procedesse alla loro rivendita;
- le opere, rimaste invendute, sono state restituite, come da rispettivi documenti di reso, tranne quelle consegnate nel 2018;
- dopo un anno dalla consegna in conto visione, AL AS di Casa Debora ha richiesto la restituzione delle opere ma CSA SRL ha rappresentato l'impossibilità a restituire i beni AL
AS di Casa Debora che, pertanto, ne ha richiesto il pagamento.
L'opposta ha quindi chiesto, in via principale, di rigettare l'opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di accertare l'inadempimento di CSA SRL e di condannarla al pagamento di € 6.907,63 oltre interessi.
Con ordinanza del 17.05.2023 la Giudice che ha preceduto la scrivente ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
L'opposta nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. ha dato atto che l'opponente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, comprensivo di spese legali della sola fase monitoria ad eccezione dell'imposta di registrazione.
La causa è stata trattenuta a decisione, senza svolgere attività istruttoria, all'udienza del 18.01.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
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Pagina 2
In via preliminare, occorre rilevare che l'avvenuto pagamento in corso di causa (il 9. 6.2023) da parte della C.S.A. s.r.l. dell'importo di € 10.281,81 non ha determinato la cessazione della materia del contendere, essendo stato eseguito il pagamento esclusivamente in ottemperanza del provvedimento di concessione della provvisoria
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