Trib. Genova, sentenza 01/02/2024, n. 287
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Testo completo
R.G. 11109/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M P Presidente
Dott.ssa V A Giudice Rel.
Dott.ssa M A D L Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. nata a Tianjin China, il 8.10.1982, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 14 presso lo studio dell'avv.
A O che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. G
I, come da procura in atti;
Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a Genova il 30.7.1965, Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria 11/16 presso e nello studio dell'Avv.
E B che lo rappresenta e difende unitamente con l'Avv. A V, come da procura in atti;
nonché nei confronti di
Avv. nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_1 Per_1
e ;
[...] Persona_2
- Resistente -
1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) affidare temporaneamente, ovvero sino a decisione definitiva i minori Persona_2
e in via esclusiva alla madre collocandoli presso l'abitazione familiare di Persona_3
piazza della Meridiana n. 1 int. 4 che il padre lascerà portando via solamente i propri effetti personali;
in via subordinata, affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi con la madre presso l'abitazione familiare di Piazza della
Meridiana n. 1 int. 4;
3) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
con addebito a costui;
4) assegnare la casa familiare di Genova, sita in Piazza della Meridiana n. 1 int. 4 e garage
n. 11, di proprietà esclusiva del sig. alla moglie;
Parte_2
5) disporre che all'esito delle risultanze della CTU e di un appropriato percorso terapeutico di supporto alla genitorialità il padre incontri i figli:
a. il martedì pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, di svago, sociali, culturali, etc. dei medesimi, dall'uscita della scuola, curando che svolgano i compiti e riaccompagnandoli a casa dalla madre entro le ore 19.00;
b. un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera alle ore 19.00 allorché li riporterà a casa dalla madre;
c. durante il periodo estivo per quindici giorni consecutivi da concordare entro il mese di maggio;
d. le vacanze natalizie, alternando il periodo 23 -30 dicembre ovvero il periodo 31/12 -
6/1, iniziando per le vacanze natalizie 2023 con la madre;
e. le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni iniziando per le vacanze pasquali con la madre;
2 6) disporre a carico del Sig. un contributo al mantenimento dei figli di Parte_2
€15.000,00 mensili - €. 7.500,00 mensili per ciascun figlio -, con decorrenza da gennaio
2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ;
Org_1
7) disporre che il padre provveda al pagamento del 100% di tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa familiare di Genova e di Corvara, nonché di tutte le spese di abbigliamento, scolastiche, di studio, di formazione, sportive, mediche, ricreative
(settimana bianca), di vacanza invernali ed estive, e straordinarie in genere dei figli;
8) ordinare al Sig. di concedere l'uso dell'imbarcazione denominata Meridiana ai Pt_2
propri figli assieme alla madre per 15 giorni anche non consecutivi tra loro nel mese di giugno e di luglio e per 20 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, affinché i bambini possano mantenere le proprie abitudini di vita, in particolar modo ritenute molto importanti per la serenità di atteso anche l'importante contributo dato dalla Per_1
moglie all'acquisto.
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva del processo.”
Conclusioni per il resistente:
“Piaccia al Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
confermare la sentenza parziale di separazione pronunciata dal Tribunale di Genova;
affidare in regime condiviso ai genitori i minori e i quali Per_1 Persona_2
risiederanno anagraficamente presso la casa familiare in Genova, Piazza della Meridiana
3/1;
assegnare la casa familiare sita in Genova, Piazza della Meridiana 3/1, facente parte del fondo patrimoniale e pertanto non alienabile senza accordo, considerando il prevalente interesse dei minori;
determinare un regime di visita paritario dei due minori con i genitori, disponendo che gli stessi si alternino una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro, confermando il calendario disposto nel provvedimento presidenziale;
ordinare che i genitori provvedano a far prendere in carico da psicologi i due figli minori,
e ;
Per_1 Per_2
3 disporre che i figli trascorrano durante le vacanze di Natale il 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio e con l'altro genitore il periodo dal 25 al 31 dicembre;
le vacanze pasquali verranno divise a metà, alternando il giorno di Pasqua con l'appena trascorso giorno di Natale;
la settimana bianca disposta dalla scuola di anno in anno verrà trascorsa con i genitori alternativamente;
disporre che i figli trascorrano con ciascuno dei genitori quattro settimane di vacanza, due a luglio e due ad agosto;
disporre che, nel caso in cui un genitore si dovesse assentare per motivi di lavoro per più di due giorni, questi si impegnerà a ricorrere prima di tutto all'altro genitore per la cura dei figli;
disporre che i genitori sostengano direttamente le spese di mantenimento dei figli nei periodi in cui li hanno con sé;
le spese straordinarie verranno divise al 50% e verranno individuate in base al verbale di codesta sezione in tema, tenuto conto dell'ammontare del mutuo gravante sulla casa familiare a carico del Sig. ;
Pt_2
disporre che i genitori, nel caso venga mantenuto l'attuale regime di collocazione dei figli minori, dividano al 50% tutte le spese inerenti la gestione ordinaria della casa familiare.
Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2020 e ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio il marito Sig. esponendo che:
[...] Parte_2
- dopo quasi dieci anni di convivenza, ella aveva contratto matrimonio civile in Genova, il 1.6.2013 con il signor optando per il regime di separazione dei beni Parte_2
e dalla loro unione erano nati due figli: nato a Genova il 21.1.2010 e , Per_1 Per_2
nata a Genova il 27.11.2014;
- il 9.10.2013 i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, integrato in data
26.5.2014;
4 - ella aveva conosciuto nel 2003 il Sig. e aveva iniziato una relazione affettiva con Pt_2
lui nel 2004;
- nel 2006 ella aveva ha intrapreso un'attività imprenditoriale autonoma che si era notevolmente accresciuta nel tempo;
- nel 2010 era nato e in quel medesimo anno, le parti avevano deciso di Per_1
convivere nella casa coniugale di Genova, Piazza della Meridiana n. 1/3;
- successivamente alla nascita di il rapporto tra le parti aveva cominciato a dare Per_1
qualche segnale di difficoltà;
- il Sig. le aveva proposto di contrarre matrimonio e lei vi aveva acconsentito Pt_2
(malgrado qualche perplessità);
- nel 2014 era nata la figlia e la relazione con il Sig. si era poco dopo Per_2 Pt_2
definitivamente incrinata;
- molti comportamenti del Sig. le avevano fatto il sorgere il dubbio che lo stesso Pt_2
avesse relazioni extraconiugali;
tali dubbi erano stati più forti a partire dal 2017 ma il
'patto' familiare aveva prevalso e aveva posto in secondo piano il tema affettivo che era stato sostituito dal prevalente impegno lavorativo;
- nel marzo 2020 ella aveva iniziato una nuova relazione sentimentale informandone il marito;
- il Sig. aveva intrapreso un percorso di espulsione della moglie dal mondo Pt_2
lavorativo nel quale la stessa aveva assunto un ruolo di spicco negli anni;
- il Sig. aveva inoltre commesso una serie di gravi illeciti comportamenti ai suoi Pt_2
danni;
- il conflitto coniugale si era aggravato anche a causa del coinvolgimento dei figli: dapprima aveva intrapreso, su impulso del padre e con il consenso della madre, Per_1
un percorso da una psicoterapeuta, ma la professionista l'aveva invitata ad allontanarsi dalla casa coniugale suggerendo che i figli avrebbero dovuto rimanere alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- ella non aveva compreso tale posizione e aveva invece percepito che il figlio stava agendo nell'ottica di compiacere il padre e di schierarsi con lui nel conflitto tra i genitori;
- stava subendo un disagio psicofisico molto importante e aveva iniziato a Per_1
percuoterla, a denigrarla e a minacciare di chiamare la Forza Pubblica se non avesse
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ottenuto le informazioni richieste dal padre;
al contrario, invece, stava Per_2
maturando difficoltà nel frequentare il padre da sola. Pertanto, i fratelli vivevano separati: con il padre e con la madre;
Per_1 Per_2
- nella casa coniugale, sita in Genova, piazza della Meridiana n. 1/3, viveva la famiglia unitamente alla di lei madre e al personale domestico (inizialmente tre persone e successivamente una sola, dopo che il Sig. aveva licenziato due dipendenti, senza Pt_2
alcun motivo);
- la casa coniugale è di proprietà, in parte, della soc. Org_2 CP_2
(o di una sua controllata), in parte del Sig. , ed era stata acquistata da
[...] Pt_2 quest'ultimo, anche con denaro di lei;
- nei pressi dell'immobile, ella possedeva una stanza utilizzata come studio nel quale conservava documenti di lavoro e anche personali, che il Sig. le aveva sottratto Pt_2
nel novembre del 2020;
- le unità immobiliari che costituiscono la casa coniugale erano state conferite nel fondo patrimoniale (atto di costituzione del fondo in data 9.10.2013 e atto di integrazione in data 26.5.2014);
- il Sig. aveva sempre sostenuto che una parte della casa fosse adibita a funzioni Pt_2
di rappresentanza nel suo lavoro, circostanza non corrispondente al vero, in quanto
l'immobile era sempre stato interamente goduto dalla famiglia;
-