Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 412/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;

TRA
(c.f. , rappresentato e _1 C.F._1
difeso dall'avv. DI RISIO CONCETTA, presso il cui studio, con sede in Vasto,
alla Via Giambattista Vico n. 5, è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE
E
(c.f. );
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
1. figlio maggiorenne nato dalla convivenza _1
1 more uxorio tra e – premettendo che, a Persona_1 Controparte_1
seguito della cessazione della convivenza tra i suoi genitori, con decreto n.
4669/2020 del Tribunale di Vasto, egli veniva affidato (essendo all'epoca
ancora minorenne) in via esclusiva al padre e collocato Controparte_1
presso quest'ultimo, onerando la madre del versamento Persona_1
della somma di € 200,00 mensili in favore dell'altro genitore, a titolo di
contributo al proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese
straordinarie - ha proposto ricorso innanzi all'intestato Tribunale nei
confronti del padre, al fine di sentir adottare i provvedimenti relativi alla
disciplina del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, chiedendo,
in particolare: a) di disporre a carico del padre il versamento di un assegno
di mantenimento in proprio favore, per una somma mensile pari ad €
400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese “sul conto corrente
bancario che quest'ultimo provvederà a comunicare” e da rivalutarsi
secondo gli indici Istat;
b) di condannare il padre al pagamento delle spese
straordinarie sostenute dal figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e
ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole), previo accordo
e in ogni caso documentate.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha riferito di non essere
ancora economicamente autosufficiente e di essere rimasto privo di
supporto morale ed economico da parte di entrambi i genitori, dal
momento che, da un lato, la madre è rimasta sin dall'inizio Persona_1
inadempiente all'obbligo, su di lei gravante, di corrispondere al di lui padre
il contributo a titolo di mantenimento per il figlio, mentre il padre CP
2
, dal canto suo, ha subito un procedimento penale ed è stato CP
sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della , senza Per_1
mai provvedere al sostentamento del figlio.
Sulla scorta delle riferite emergenze, il ricorrente ha chiesto di adottare, ai
sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., i provvedimenti necessari nel proprio
interesse, imponendo al resistente l'obbligo di corrispondere in favore del
figlio un assegno
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