Trib. Paola, sentenza 16/12/2024, n. 731

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 16/12/2024, n. 731
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 731
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1276/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
13.12.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che il difensore delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;

P.Q.M

.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1276/2022, avente ad oggetto: monetizzazione ferie non godute
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Pierino F. Fallico e Giuseppe Bruni presso il cui studio sito in Cosenza alla P.zza B. Zumbini, 46, elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco, suo legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Piluso, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roges di Rende, alla Via Crati 81
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 01.07.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze del Comune di presso il settore amministrativo – istruttore- fino all'anno 2016, CP_1
anno in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di pensionamento anticipato per “inabilità al servizio”;
che dall'anno 2008 all'anno 2016, egli ha inoltrato al suddetto Ente diverse richieste per poter fruire delle ferie maturate, ma, quando concesse, hanno visto una notevole diminuzione dei giorni richiesti “per esigenze di servizio” da parte del che dunque al termine dell'ultimo CP_1
anno lavorativo 2016, anno in cui riceveva la comunicazione del pensionamento anticipato per
“inabilità al lavoro”, il conteggio delle ferie non godute ammontava a 273 giorni e di conseguenza, alla cessazione del rapporto, esso ricorrente richiedeva all'Amministrazione il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute;
che la parte datoriale riscontrava negativamente la richiesta adducendo con la risposta del 01/10/2019 la sussistenza del divieto di monetizzazione di cui all.art. 5, comma 8 del DL n. 95/2012.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla liquidazione delle somme dovute per ferie non godute dal 2008 al pensionamento, avvenuto nell'anno
2016 per un totale di N. 273 giorni e/o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio da quantificarsi, in termini monetari, nell'importo che verrà calcolata in corso di giudizio tramite consulenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva il , eccependo, in via preliminare la nullità del ricorso per violazione CP_1 dell'art. 414 c.p.c., e nel merito, affermando di aver già proceduto a liquidare le ferie non godute, limitatamente a quelle effettivamente maturate e non fruite per esigenze di servizio nel periodo successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 95/2012, e dunque a monetizzare le ferie che risultavano agli atti dell'Ufficio non godute per esigenze di servizio nel periodo 07.07.2012 -
31.06.2016 ammontanti a complessivi 109 gg, secondo il prospetto agli atti dell'Ufficio finanziario, restando le altre pretese precluse dal divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese di lite.
§ 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per l'asserita violazione dell'art.
414 c.p.c. Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257;
Cass., 1.7.1999, n. 6714;
Cass. 29.1.1999, n. 817;

Cass., 27.2.1998, n. 2205;
Cass., 27.4.1998, n. 4296;
Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso
l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si e' talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord.
1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930,
Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto la monetizzazione di ferie non godute l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa,
l'ammontare delle giornate di ferie non godute e i titoli posti a fondamento della pretesa.
§ 3. Venendo al merito della controversia, è opportuna una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Occorre prendere le mosse dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, a mente del quale “

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.



2.11 predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione
”.
Ferme le previsioni di cui all'art. 2119 c.c., la norma fissa:
1) la durata delle ferie nella misura di quattro settimane all'anno;

2) le modalità di godimento delle stesse nel senso che due settimane vanno godute in maniera consecutiva in caso di richiesta del lavoratore nell'anno di maturazione e le due restanti settimane nei
18 mesi successivi;

3) la riserva rimessa alla contrattazione collettiva di stabilire diverse modalità di fruizione delle ferie;

4) la non monetizzabilità delle ferie, salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro.
Deve ulteriormente darsi atto che, con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, è intervenuto il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, (conv. con modificazioni in L. n. 135 del 2012) che così prevede:
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le
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