Trib. Catania, sentenza 18/06/2024, n. 3331
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Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TR IB UNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza dell'11 giugno 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2023 R.G. promossa da
GL RE, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati RI Grazia Castelli e Carmela Bonina come da procura in atti
-ricorrente- contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Gaezza come da procura generale alle liti in atti
-resistente-
Avente ad oggetto: Disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver espletato regolarmente la propria attività lavorativa, come bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta RU Soc. Coop. con sede sita a Biancavilla in via Unione Sovietica n. 22 nel 2019 per 38 giornate lavorative e nel 2020 per
156 giornate lavorative, nel periodo rilevabile dalla documentazione in atti;
che per i suddetti anni è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
che con note del 27 giugno 2022 l'INPS gli ha comunicato di avere proceduto alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni sopra indicati, senza alcuna motivazione;
che, stante l'erroneità del
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provvedimento di cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo al quale l'INPS non ha dato riscontro.
Parte ricorrente ha assunto di avere regolarmente espletato la propria attività lavorativa di bracciante agricolo, per gli anni in discussione, alle dipendenze della Cooperativa RU, per le giornate dichiarate, evidenziando che l'Istituto convenuto, dopo aver proceduto ad iscriverlo negli elenchi anagrafici degli anni 2019 e 2020 e avere erogato le dovute prestazioni previdenziali, a distanza di numerosi anni ha proceduto illegittimamente alla sua cancellazione dai predetti elenchi senza addurre alcuna motivazione in merito.
Ha presuntivamente desunto che, secondo quanto riferitogli dal datore di lavoro, l'INPS abbia proceduto alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici in conseguenza degli accertamenti ispettivi di cui al verbale redatto dagli Ispettori INPS nei confronti della RU, dolendosi di non esserne stato messo a conoscenza e di non aver potuto effettuare eventuali rilievi.
In ogni caso, ha ribadito di aver effettivamente prestato la sua attività di bracciante agricolo per 38 giornate lavorative nel periodo novembre-dicembre 2019 e per 156 giornate lavorative nel periodo gennaio-dicembre 2020, occupandosi della raccolta di arance (da gennaio ad aprile), pesche (da giugno ad agosto), fichi d'india, olive (da settembre in poi), ecc. prevalentemente nei terreni siti a
Scordia, Palagonia, Catania, Paternò e Siracusa sotto la direzione e il controllo di IC IO.
Ha rappresentato che l'organizzazione aziendale prevedeva il raggiungimento dei luoghi di raccolta da parte di squadre di operai su furgoni di proprietà della cooperativa stessa, guidati dai vari capisquadra, i quali alla fine della giornata consegnavano alla società il foglio presenze in cui venivano annotati i nominativi dei presenti;
che per tale attività lavorativa, espletata solitamente dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 15,00 con un'ora di pausa, è stato regolarmente retribuito dal datore di lavoro mediante bonifico o assegno bancario tratto sul conto corrente intestato alla Cooperativa presso il Banco BPM- Agenzia di Adrano e, solo occasionalmente, in contanti.
Ha lamentato di non essere stato sentito dagli ispettori INPS e di non essere, pertanto, a conoscenza del percorso logico-giuridico seguito dall'Istituto previdenziale ai fini del disconoscimento dei rapporti di lavoro, deducendo di avere diritto alla immediata reiscrizione negli elenchi anagrafici del proprio Comune di residenza per il periodo oggetto del giudizio in quanto l'INPS ne ha disposto la cancellazione in maniera del tutto arbitraria.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta RU Soc. Coop., negli anni 2019 e 2020, per 38 giornate lavorative nell'anno 2019 e per 156 giornate lavorative nell'anno 2020, e che pertanto illegittimamente e/o erroneamente è stata disposta dall'INPS la cancellazione dagli elenchi anagrafici per tali anni. 2) Annullare il provvedimento di
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disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni indicati e di conseguenza dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute. 3) Condannare
l'INPS, in persona del legale rapp.te, al riconoscimento in favore del ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per gli anni 2019 e 2020, per 38 giornate lavorative nell'anno 2019 e per 156 giornate lavorative nell'anno 2020;
4) Condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con memoria depositata in data 15 novembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l'INPS contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini decadenziali prescritti dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 convertito in legge n. 83/1970, evidenziando che, non avendo il ricorrente proposto tempestivamente alcun ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di cancellazione, sì come prescritto dal d.lgs. n. 375/1993, questi ultimi sono divenuti definitivi decorso il termine di 30 giorni dalla notifica (i.e. 12 luglio 2022) e che da tale data
è iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 120 giorni per l'impugnativa giudiziaria, inoppugnabilmente spirato alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ha esposto che il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per l'anno in questione in conseguenza di quanto emerso dalle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007152/DDL del 25 marzo 2022 (e del successivo verbale unico di accertamento
e notificazione n. 2022004373/DDL del 16 giugno 2022 di mero completamento dell'accertamento) elevato dai funzionari di vigilanza della sede INPS di Enna nei confronti di RU soc. coop. r.l., richiamandone integralmente il contenuto e rappresentando che l'esito dell'accertamento ispettivo ha condotto all'annullamento di tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati dalla predetta società sin dal mese di marzo del 2018.
Ha evidenziato che il verbale di accertamento ispettivo è dotato di efficacia probatoria privilegiata in quanto fa piena prova fino a querela di falso circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale
e le dichiarazioni rese dalle parti;
che dalla consultazione delle denunce dei redditi gli ispettori hanno constatato un incolmabile divario tra il volume
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