Trib. Fermo, sentenza 12/11/2024, n. 716

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 12/11/2024, n. 716
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 716
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S M Presidente dott.ssa M T Giudice dott.ssa L R Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 616/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
T, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;

- Ricorrente contro

(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
A I C, giusta procura depositata telematicamente in data 15/4/2024;

- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***

OGGETTO: “divorzio giudiziale
***

CONCLUSIONI
1
All' udienza del 27/6/2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito “chiede Che
l'intestato Tribunale di Fermo, ogni contraria richiesta disattesa, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: a) affidare in modo condiviso il figlio ad entrambi i genitori;
in via gradata, in merito al tema dell'affido Controparte_2 di figlio maggiorenne portatore di handicap, tenuto conto anche delle deduzioni del Presidente nel suo Controparte_2 provvedimento di data 8 luglio 2021, ci si rimette alle determinazioni dell'intestato Tribunale;
b) stabilire che il figlio

abiti con la madre, signora presso la casa già coniugale, sita a Porto San Giorgio CP_2 Controparte_1 in Via Tiziano Vecellio n.73, in comproprietà del ricorrente e della sorella dello stesso, Parte_1 [...]
caduta in successione agli stessi fratelli a seguito della morte dei genitori;
c) disporre che la signora Persona_1 possa utilizzare la pensione di invalidità del figlio nell'interesse esclusivo delle esigenze dello CP_1 Controparte_2 stesso;
d) disporre che il padre, signor versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_2 alla signora la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi secondo indici ISTAT od altra Controparte_1 somma ritenuta più di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, come individuate dal protocollo del Tribunale di Fermo;
e) in merito alle modalità di visita del padre al figlio confermare le CP_2 modalità stabilite in sede di separazione, ovvero: un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore

16,00 a domenica alle ore 22,00, con facoltà del padre di vederlo previo avviso ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio durante la settimana. f) vinte le spese del presente giudizio”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi “a tutti i precedenti scritti difensivi”;
si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria integrativa “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Fermo adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, nel merito così decidere: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e il Parte_1 Controparte_1
25.05.1997 a Porto San Giorgio, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune di Porto
San Giorgio,ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, affidare in modo condiviso il figlio affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, ad entrambi i genitori che Controparte_2 provvederanno alla sua cura, educazione ed assistenza d'accordo tra loro;
3) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, stabilire che il figlio

abiti con la madre, sig.ra , nella casa già coniugale, sita in via Tiziano Vecellio n. CP_2 Controparte_1
73 in Porto San Giorgio, in comproprietà del ricorrente e della sorella del medesimo, sig.ra Parte_1
caduta in successione agli stessi fratelli a seguito della morte dei genitori;
4) In rigetto delle Persona_2 richieste formulate da parte ricorrente ed a conferma e convalida

2 della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo ,nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, disporre che il padre sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio versi alla moglie Parte_1 CP_2 entro il 30 di ogni me se la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5) In rigetto delle richieste formulate da parte ricorrente ed a conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo , nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, stabilire che le spese straordinarie in favore del figlio, siano corrisposte al 60% dal sig. ed al 40% dalla sig.ra come individuate dal Protocollo del Pt_1 CP_1

Tribunale di Fermo;
6) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, nonché delle statuizioni del Presidente del

Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, disporre che il sig. corrisponda il 60% dei consumi di acqua, luce e Pt_1 gas;
7) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N.

543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, disporre che la madre sig.ra possa utilizzare la CP_1 pensione di invalidità del figlio nell'interesse esclusivo delle esigenze dello stesso;
8) In merito alle modalità di CP_2 visita del padre al figlio, essendo mutate le esigenze ed i bisogni del figlio , in relazione alla patologia di cui è CP_2 affetto, in via riconvenzionale ed a parziale modifica della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, disporre le seguenti: un fine settimana alternato al mese con ciascun genitore, da venerdì alle ore 16.00 a domenica alle ore 22.00. Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il papà, trascorra con quest'ultimo anche un giorno CP_2 infrasettimanale, ad es. il Mercoledì, in modo da garantirgli la presenza in un giorno non troppo ravvicinato al fine settimana, ma nel mezzo della stessa, per i motivi in premessa indicati. Fermo restando comprovati motivi ed impedimenti lavorativi del sig. nel qual caso tale giorno potrà essere sostituito con un altro, previo preavviso e Pt_1 concordemente con la sig.ra Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la CP_1 CP_2 mamma, trascorra due giorni infrasettimanali, es. Mercoledì e Giovedì, con il papà, sempre al fine di rispondere alle esigenze di continuità e stabilità di , sopra evidenziate. Salvo, anche in tal caso, eccezioni ed impedimenti legati CP_2 ad esigenze del sig. che comporterebbero un cambio di giorni da concordare con la sig.ra 9) Vinte le Pt_1 CP_1 spese del presente giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 1/4/2021 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
celebrato il 25/5/1997 a Porto San Giorgio - trascritto nei registri di Stato Controparte_1
Civile del medesimo comune anno 1997, N. 9, Parte II, Serie A.
3
In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato un figlio ( , il 30/10/1999), maggiorenne ed affetto da “disturbo pervasivo dello sviluppo”;
b) in data CP_2
19/6/2014, nel procedimento R.G. n. 494/2006, il Tribunale di Fermo con sentenza n. 453/2014 ha dichiarato la separazione tra i coniugi, disponendo, in recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti,
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (sita in porto San Giorgio, via Tiziano
Vecellio n. 73, oggetto di proprietà indivisa tra il e la sorella) ed il diritto di visita del padre al Pt_1 figlio “un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore 16 a domenica alle ore 22, con facoltà del padre di vederlo previo avviso ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del minore durante la settimana”;
c) sotto il profilo economico in sede di separazione è stato previsto l'obbligo di Parte_1 di versare mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio la
[...] CP_1 somma complessiva di euro 400 (oltre rivalutazione istat) e di concorrere nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
in tale sede i coniugi hanno altresì concordemente previsto l'obbligo del di contribuire nella misura del 60% anche al Pt_1 pagamento delle spese per le utenze domestiche della casa coniugale, nonché la facoltà in capo a
di “utilizzare la pensione di invalidità del minore nell'interesse esclusivo delle Controparte_1 CP_2 esigenze dello stesso”;
d) nell'attualità il figlio continua ad abitare con la madre nella casa CP_2 coniugale, percepisce una pensione di invalidità (dell'importo aumentato di euro 1.175,59 mensili, superiore a quello percepito all'epoca della separazione
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