Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Spoleto
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 1139/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati
Dott.ssa Sara Trabalza - Presidente
Dott.ssa Martina Marini - Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139/2021 R.G.A.C. su ricorso depositato in data 1.06.2021 e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Località Signoria n. 17/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giovannini;

RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il giorno 21 Aprile Controparte_1 C.F._2
1987 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela
Baccarelli;

RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse, ex art. 127 ter cpc, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 da intendersi interamente richiamate e ritrascritte;

pagina 1 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
SPELLO in data 10.08.2013, trascritto nei registri di stato civile del Comune di SPELLO con atto n. 5, parte II, serie B dell'anno 2013;
dall'unione è nato il figlio , in data 4.05.2014;
Per_1
i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
7913/2018 del 24.07.2018 (n. 116/2018 Rg) alle seguenti condizioni: - affido condiviso del figlio
con collocazione prevalente presso la madre;
- abitazione familiare al marito;
- ampi diritti di Per_1
visita del padre;
- contributo paterno al mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente, oltre al 100% delle spese straordinarie;
- mantenimento della moglie a carico del marito di
€ 150,00 mensili fino al reperimento di un'idonea occupazione;
- impegno del FUSO al versamento della polizza assicurativa a favore del figlio, nonché al pagamento del mutuo cointestato tra i coniugi;

, con ricorso depositato in data 1.06.201, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori e collocamento prevalente presso la madre;
con conferma altresì delle concordate modalità di visita padre-figlio;
con previsione, a carico del , del versamento mensile della polizza assicurativa Pt_1
a favore del figlio nonché dell'integrale pagamento del mutuo cointestato tra i coniugi;
con revoca dell'assegno di mantenimento mensile di € 150,00 in favore della moglie e rideterminazione, a carico del padre, dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio nella somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Perugia;

A sostegno della domanda di divorzio con rimodulazione delle condizioni cristallizzate negli accordi di separazione, il Ricorrente ha allegato la sopravvenienza di fatti che avrebbero alterato il pregresso assetto.
Più in radice, il Ricorrente ha allegato un mutamento in peggio della propria condizione economica, avendo perso, nel novembre 2019, il proprio lavoro come quale Educatore di comunità presso la Cooperativa Sociale “La Goccia” di Bastia Umbra che gli assicurava uno stipendio di circa €
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1.400,00 medi mensili. Successivamente, nel dicembre del 2019, aveva trovato un nuovo impiego presso la cooperativa “Polis” ove era stato assunto con un contratto a tempo determinato che gli era stato rinnovato mensilmente sino al mese di marzo 2020, a partire dal quale si era trovato in stato di disoccupazione involontaria. Nel settembre 2020, il aveva superato l'esame di abilitazione alla Pt_1
professione di psicologo ed il 17.12.2020 aveva costituito con il fratello e la Controparte_2 nuova compagna la ” operante nel settore Parte_2 Controparte_3
socio - sanitario e assistenziale, attività mai decollata.
Sotto altro e concorrente profilo, il ha pure allegato di avere creato una nuova famiglia CP_4 con l'attuale compagna dalla cui unione è nata, il 10.01.2020, la piccola . Per_2
A fronte di ciò, la avrebbe sempre svolto attività lavorativa senza mai averlo CP_1
comunicato al marito nonostante l'impegno in tal senso assunto in sede di separazione.
Di qui, le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Si è costituita ritualmente la con comparsa depositata in data 2.09.2021, non CP_1
opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna del a corrisponderle un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili e la Pt_1
ulteriore somma, a titolo di mantenimento del figlio minore, di euro 500,00.
In particolare, a sostegno della richiesta dell'assegno divorzile, la donna ha allegato di avere dovuto abbandonare il proprio impiego come commessa presso una tabaccheria nel centro storico di
Foligno per problemi legati alla gravidanza e di essersi da lì sempre dedicata in via esclusiva alla famiglia ed al figlio per consentire al marito di affermarsi professionalmente, contribuendo anche economicamente con il pagamento delle sue rette universitarie.
La donna ha allegato di essere priva di occupazione lavorativa oltre che onerata dal pagamento del canone di affitto dell'appartamento ove vive con il figlio, mentre il avrebbe visto accrescere Pt_1
le proprie possibilità economiche e vivrebbe in una casa di proprietà.
Di qui le conclusioni rassegnate nella comparsa.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 15.06.2021, è stata fissata udienza di comparizione dei coniugi al 13.09.2021.
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All'udienza Presidenziale del 13.09.2021, svoltasi in modalità telematiche mediante il deposito di note scritte da parte dei Procuratori delle parti, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore e concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del convenuto.
L'ordinanza Presidenziale è stata trasmessa al P.M. in sede che ha espresso il parere in data
28.09.2021;

Depositate le memorie integrative, all'udienza del 15.12.2021 svoltasi con trattazione scritta, il
Giudice Istruttore ha concesso i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc e rinviato per la discussione dei mezzi istruttori al 13.07.2022;
la causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite escussione dei testi indicati dalle parti nel corso delle udienze del 15.03.2023 e del 24.01.2024.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023 ed esauriti i predetti incombenti istruttori, la causa è stata prima rinviata per pendenza di trattative e poi per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024.
All'esito di detta udienza, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art.
190 cpc
per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 23.10.2024 e 12.11.2024);

Il Ricorrente, unitamente alle note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc, ha documentato la nascita del terzo figlio, , in data 23.04.2024. Persona_3
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al P.M. in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa è stato celebrato in Spello il 10.08.2013.
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
7913/2018 del 24.07.2018, nel procedimento n. 116/2018 Rg.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di
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cessazione degli effetti civili del matrimonio (le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale in data 12.04.2018 ed il ricorso per il divorzio è stato depositato in data 1.06.2021), non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato dalle stesse allegazioni difensive che la comunione materiale e spirituale tra
i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Quanto alle statuizioni relative al figlio minore , il Tribunale ritiene che debba essere Per_1 confermato l'affidamento condiviso, come d'altronde richiesto da entrambi i genitori, non sussistendo le circostanze per disporre l'affido esclusivo del minore, ipotesi questa considerata del tutto residuale se non eccezionale dallo stesso legislatore.
Parimenti, non sussistono dubbi fra le parti in merito alla collocazione del minore presso la madre a Foligno, con la quale già vive dai tempi della separazione.
Quanto alle frequentazioni padre figlio, considerata l'età di , che ormai ha 10 anni, Per_1
ritiene il Collegio possa essere confermato il calendario fissato in sede di separazione, con i seguenti aggiustamenti.
La ES, invero, nelle proprie conclusioni, si è limitata a richiedere una modifica del calendario delle visite paterne, ormai in essere
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