Trib. Lecce, sentenza 22/11/2024, n. 3686
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. A C, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6724/2024 RG fissata all'udienza del 22/11/2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SERRA BERNARDINO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale rappresentando che:
1) disapplicare l'art. 1 c. 121/124 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato per violazione degli art. 3, 35 e 97 Costituzione e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
2) accertare e dichiarare che i l ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale
1
docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
3) condannare il alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante Controparte_1 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente….
Ha eccepito la violazione della direttiva 99/70 ed ha richiamato i principi della giurisprudenza nazionale ed europea in materia.
Il , nel costituirsi tempestivamente, ha eccepito prescrizione del diritto e CP_1 comunque infondatezza del ricorso.
1. In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di Cassazione.
Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
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