Trib. Roma, sentenza 13/11/2024, n. 17310

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 13/11/2024, n. 17310
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17310
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54753/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Penso, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bassi, come da procura in Controparte_1
atti;
resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.9.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nato il figlio l'1.8.1987, di Per_1
avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale da questo Tribunale in data 12.4.2016 (in atti), nonchè di avere perso il lavoro nel 2017, e chiedeva la revoca
dell'assegno di mantenimento già posto a suo carico per il figlio e la moglie, pari ad euro 100,00 mensili ciascuno;
in via subordinata, chiedeva una loro diminuzione.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma dell'assegno sia per lei che per il figlio di euro 100,00 mensili ciascuno, oltre
Istat come maturato, la corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale per il figlio, l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, nonché il godimento della casa coniugale in locazione, in vista delle loro disagiate condizioni economiche (lei con un reddito basso, il figlio senza un'attività lavorativa se non quella di assistenza a disabili con un mero rimborso spese, oltre che con difficoltà legate a problemi di salute, essendo in cura da un neurologo per cefalea
e disturbi emotivi;
con le note del marzo 2022 la stessa deduceva che il figlio aveva reperito un'attività lavorativa con contratto a tempo determinato e con un reddito di euro 400,00 mensili).
In sede presidenziale il ricorrente dichiarava di avere cessato l'attività lavorativa presso il Poligrafico dello Stato in accordo con il datore di lavoro, visti i contributi già versati, percependo euro 63.000,00, oltre al T.F.R. di euro 42.000,00, somme in parte utilizzate per pagare dei debiti (con un residuo all'epoca di euro 50.000,00), e dichiarava anche di vivere in un'abitazione concessagli in comodato gratuito, oltre che di percepire il reddito di cittadinanza pari ad euro 500,00 mensili;
la resistente in quella medesima sede dichiarava di corrispondere euro 570,00 mensili a titolo di locazione, riportandosi per il resto alla sua memoria.
Il Presidente f.f. confermava le citate condizioni di cui alla separazione con riguardo all'assegno di mantenimento per la moglie ed il figlio delle parti, anche valutato
l'omesso deposito della richiesta documentazione reddituale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Pt_1
Con la memoria di costituzione la chiedeva un aumento dell'assegno per lei CP_1
ed il figlio ad euro 300,00 mensili ciascuno, considerato che era emerso che il Pt_1
era titolare di pensione di vecchiaia, fino a quel momento sottaciuta.
All'udienza del 6.7.2023 veniva sentito il figlio delle parti, il quale dichiarava quanto segue: “Mi chiamo ed ho trentacinque anni, vivo con mia mamma in Roma Via Orazio Per_1 Pierozzi n°63, mia mamma percepisce uno stipendio basso con il quale non riusciamo a pagare l'affitto pari ad euro 570,00 mensili per la casa in cui viviamo e, quindi, io contribuisco in parte per far fronte alle spese di casa, anche perché mio padre non ha piu' versato le somme dovute disposte dal Tribunale, io infatti, svolgo attivita' lavorativa presso la con contratto a tempo indeterminato Parte_2
parziale in quanto ha una durata di otto mesi ed è collegato alla apertura e alla chiusura delle scuole dal mese di aprile 2022 e percepisco circa 400,00/500,00 euro mensili a seconda delle ore lavorate, io svolgo la mansione di assistente sullo scuolabus e quando serve anche la mansione di collaboratore scolastico ma solo in sostituzione di personale assente mentre in precedenza ovvero nell'anno e mezzo precedente ho svolto attivita' lavorativa sempre con la ma tramite l'Agenzia Parte_2
Interinale Etica spa con contratto a tempo determinato che veniva rinnovato di mese in mese, sempre come assistente sullo scuolabus, con una retribuzione simile a quella che percepisco oggi.”.
Deve, preliminarmente, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Nel merito, e quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nessuna pronuncia può
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